Definizione di Cauzione definitiva

Cauzione definitiva l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’Ufficio Contratti dell’Ente, ai fini della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nelle forme e importi previsti dalla legge. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato unitamente alla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione (art. 75 del D.Lgs. n.163/2006). Se la cauzione è costituita da garanzia bancaria dovrà essere prestata da istituti di credito o banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 (da citare nella garanzia). Se la garanzia è prestata mediante polizza assicurativa, questa deve essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e deve essere conforme al modello approvato con D.M. n.123/2004, modello tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2. La garanzia e la firma del soggetto che presta la cauzione dovrà, anche in caso di polizza emessa con procedura concordata in via informatica, essere corredata da una dichiarazione personale, con firma autentica ovvero con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, riportante oltre i dati del sottoscrittore anche la relativa qualifica, nonché l’espressa dichiarazione di rappresentare giuridicamente l’ Assicurazione e/o l’ Istituto Bancario.
Cauzione definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara nonché all’art. 10 dello schema di contratto La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Essendo richiesta la certificazione di qualità ISO9001 come requisito di partecipazione, non sono possibili ulteriori riduzioni dell’importo della cauzione, essendo lo stesso già ridotti del 50%.
Cauzione definitiva al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva con le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.

Examples of Cauzione definitiva in a sentence

  • All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: • Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art.

  • Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

  • Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere.

  • Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all’interno di ciascun OdL e del relativo Contratto Attuativo: - Accordo quadro; - Elenco prezzi; - Cauzione definitiva di cui all’art.

  • Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt.


More Definitions of Cauzione definitiva

Cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dovrà essere costituita una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara ed all’art.113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
Cauzione definitiva l’aggiudicatario del servizio dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità dettate dall’art. 113 del D.Lgls. n. 163/2006, a garanzia dell’esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione Comunale o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Banca o Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993. L’ammontare della cauzione definitiva dovrà essere pari ad almeno il 10% dell’importo complessivo dell’appalto aggiudicato, al netto dell’I.V.A.. Ferma restando la facoltà dell’aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario, il Comune incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti. La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l’esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell’aggiudicatario. Non saranno concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva.
Cauzione definitiva garanzia fideiussoria non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la stessa è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 14 dello schema di contratto. L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
Cauzione definitiva all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento (l’escussione della garanzia provvisoria ove richiesta) e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della cauzione provvisoria e della definitiva sono stati ridotti del 50% in quanto i concorrenti per partecipare alla procedura di gara devono essere in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme Europee della Serie UNI CEI ISO 9000.
Cauzione definitiva a carico dell’aggiudicatario, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto stesso.
Cauzione definitiva. L’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/2006, una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% del ribasso d’asta, ovvero di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente. L’importo della garanzia è ridotto del 50% se sussistono le condizioni di cui all’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006.