Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà L'Università risolve il contratto, nei casi e con le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi modalità previste agli artdall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L'Amministrazione ha il diritto di procedere L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, avvalendosi ovvero della clausola risolutiva espressa disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx. - Qualora l’ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.108 comma 4 del D,Lgs 50/2016. Inoltre, nei seguenti casi: subappalto come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna deli lavori”, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’esecutore non autorizzatosi presenti, cessione anche parziale del contrattosenza giustificato motivo, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono nel giorno fissato per la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltoconsegna, ai sensi dell’art. 5 comma 3 comma 9 bis del D.M. 49/2018. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxindiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà In tema di risoluzione del contratto si richiamano le procedure disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Oltre a quanto previsto dal predetto articolo, l’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • interruzione del servizio senza giustificato motivo; • fornitura di prodotti non conformi; • inosservanza delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’ All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 30”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo; • violazione del codice etico dell’ex Asl della Provincia di Varese e della Provincia di Como, fatto salvo il pieno diritto dell’ATS Insubria di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto ai capitoli precedenti. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) ed il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICA FORNITURA, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatononché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato fatti salvi i casi di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, questione si procederà alla risoluzione inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxservizio ad altro operatore., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Guanti Monouso Non Sterili Sintetici in Nitrile Senza Polvere Per Il Periodo Di Tre Mesi, Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Bottiglie Da Laboratorio in Vetro Occorrenti All’ats Dell’insubria

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016e degli eventuali ordini generati dal medesimo, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatoviolazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, cessione anche parziale violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, fallimentoai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, stato l’Aggiudicatario si renda colpevole di liquidazione o altre procedure concorsuali gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a carico dell'affidatariomezzo posta elettronica certificata (pec), con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento intende avvalersi della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 54 comma 5 1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa. LepidaSpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 “Risoluzione” del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art50/2016. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, In particolare si procederà alla risoluzione del contratto stesso e nelle ipotesi espressamente elencate al pagamento comma 2 del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.citato articolo:

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Servizi Di Contact Center Unico Di Lepidaspa E Helpdesk Primo Livello Per Servizi Applicativi, Richiesta Di Offerta Per Accordo Quadro Avente Ad Oggetto Servizi a Consumo Di Attivita’ Di Coordinamento Della Sicurezza in Fase Di Esecuzione Dei Lavori

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Comune procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile:  nei casi di cui all’art. 108, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatocommi 1 e 2, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato D.Lgs. 50/2016;  in caso di liquidazione o altre procedure concorsuali transazioni finanziarie relative a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie tutte le attività di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione presente contratto non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare effettuate con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente appaltocommessa pubblica;  nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;  in caso di subappalto non autorizzato;  in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);  qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare netto contrattuali; in caso di perdurante non applicazione della clausola sociale o sua prolungata applicazione  in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione approvato con atto …….. da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del subappaltatore;  non conforme con il contenuto del progetto di assorbimento presentato in gara dalla Società, depositato agli atti dell’Amministrazione;  qualora venga accertata la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del X.X.xx. 159/2011 oppure degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si applica il D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., art. 88 co. 4 e 4-bis) in caso di richiesta della comunicazione, oppure art. 92 co. 3 e 4) in caso di richiesta dell’informazione. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:  resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;  il Comune procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento;  il Comune si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, 110 del D.Lgs. 50/2016 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto il completamento delle prestazioni. Nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e xx.xxpenale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere In relazione alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artsi applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall'art. 1456 c.c.108 del Codice dei contratti. Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, nei seguenti casi: subappalto invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'affidatario. Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non autorizzatoinferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, cessione anche parziale ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle . Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui al disposto dell'artall'art. 186 bis 108 del R.D. 267/1942Codice, interruzione o sospensione non motivata si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati: in esecuzione delle deliberazioni del servizioConsiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio2000, il mancato rispetto degli obblighi retributividelle norme previste dalla Legge n. 68/1999, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore tutela della salute e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi della sicurezza nei luoghi di comportamento dei dipendenti pubblicilavoro, per quanto compatibili, mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del presente schema di contratto al Codice momento della consegna dell’appalto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale diritto del 29 Gennaio 2014 n. 13Contratto. Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 54 comma 5 1671 del D. Lgscodice civile. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 tentativi di ANAC, nel caso in cui, infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per la risoluzione del adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto nelle ipotesi previste agli artsi intenderà risolto. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casicasi : subappalto - non autorizzatoveridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, cessione anche parziale accertata dalla Stazione appaltante al termine del contrattoprocedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, fallimentodi grave negligenza, stato di liquidazione contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al disposto dell'art. 186 bis codice delle leggi antimafia; - ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - cessione del R.D. 267/1942, interruzione contratto o sospensione subappalto non motivata del servizio, autorizzati; - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità in tema di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, tracciabilità di cui al Codice presente Capitolato; - a seguito di comportamento due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità - mancata stipula delle operazioni finanziarie relative assicurazioni RTC RCO di cui al presente appaltoCapitolato; - sospensione dell’attività commerciale, ai sensi dell’artdi concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; - in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 11 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie12 del presente Capitolato. In particolare, dati il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 più misure di ANACprevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, nel caso ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in cuigiudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del possesso dei requisiti prescrittiD.lgs 159/2011. In tal caso, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta osarà applicata a carico dell’Appaltatore, in alternativa, si applicherà anche una penale pari al 10 per cento nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ai sensi dell’artLa risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. 32Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, comma 14, del D.Lgsin danno all’impresa inadempiente. 50/2016 e xx.xx., il All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’artrisolto. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in In caso di procedura negoziata ovvero esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli affidamenti eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di importo cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non superiore potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a 40.000 euroterzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. Sono a carico dell'affidatario All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di registrazione agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il materia di risoluzione del contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del Oltre che negli altri casi previsti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato, il contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il è risolto di diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: - Riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell’offerta, nei seguenti casi: ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; - malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario; - inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale; - il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato di gara in capo all’aggiudicatario - arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto; - reiterazione del ritardo nell’esecuzione di ogni singola prestazione oggetto del contratto di appalto rispetto alle scadenze concordate; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione; - cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 18, D.lgs. n. 163/2006 - cessione (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato; - contestazione e applicazione di penali per importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. L’Amministrazione accerta la sussistenza tali ipotesi con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. Successivamente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito dell’invio all’aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatariovolersi avvalere della clausola risolutiva, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'artallegata la determinazione medesima. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti Fuori dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.casi indicati, il contratto verrà stipulato mediante scambio può essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., previ o accertamento dell’inadempimento con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso l’Amministrazione invia la determinazione con la diffida ad adempiere all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, contenente l’invito ad adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento con l’avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di corrispondenza secondo l’uso diritto senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del commercio consistente in un apposito scambio contratto e di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero intraprendere ogni altra azione opportuna per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccala tutela dei propri diritti.

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Samples: www.sardegnaagricoltura.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la Il contratto potrà essere risolto in base a quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore in ogni caso incorre nella risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli arte nella decadenza dei diritti da esso derivati, a norma dell’art. 108 1456 del C.C, nei casi sottoelencati: -mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; -per negligenze regolarmente accertate e notificate; -per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore; -per sospensione ingiustificata del servizio oltre le 48 ore; - in caso di protratta non esecuzione del servizio di prelievo, trasporto o smaltimento -per ritardo nell’inizio del servizio di 48 ore; - in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenuten. 50/2016 -il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio o in caso di n. 4 gravi inadempienze regolarmente contestate dalla Stazione Appaltante; -nel caso in cui l’Appaltatore si renda colpevole di frode; -nel caso di infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle prestazioni oggetto dell’appalto; -il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva. L'Amministrazione ha AMA S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’ammontare delle penali applicate all’Appaltatore raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale. Resta in ogni caso fermo il diritto di procedere alla AMA S.r.l. di richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: www.amautility.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per 14.1 Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto, nel caso di accertamento, nell’ambito dei controlli, di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone la risoluzione decadenza dal riconoscimento del contratto nelle ipotesi previste agli artvalore dei CIC, nonché il recupero degli importi già erogati o dei titoli già rilasciati, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa Il presente Contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., : - qualora l’Operatore incorra nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti incidano sulla disponibilità e/o collaboratori a qualsiasi titolosulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; - qualora il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti il venir meno di una o più condizioni previste per il riconoscimento degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, incentivi di cui al Codice alla normativa di comportamento della S.A. adottato riferimento; - qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo si sia conclusa con deliberazione della Giunta comunale l’annullamento o la revoca del 29 Gennaio 2014 n. 13provvedimento di ammissione agli incentivi; - Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al il GSE si riserva di risolvere il presente appalto, Contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx1456 c.c.: - qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione; - qualora l'affidatario diffonda notizieil GSE, dati nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante. Per variazioni di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso lieve entità e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 riserva di trattenere il valore dei CIC da riconoscere. Ove le condizioni per cento il riconoscimento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.degli stessi CIC siano ripristinate, il contratto verrà stipulato mediante scambio GSE si riserva di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente trattenere all’Operatore il valore dei CIC riconosciuto nel periodo in un apposito scambio cui è perdurata la variazione di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’artlieve entità. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.Articolo 15

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Samples: Contratto Per La Regolazione Dell’incentivo Sull’immissione in Consumo Di Biometano Avanzato Nella Rete Del Gas Naturale, Con Destinazione Specifica Nei Trasporti Mediante Riconoscimento Del Valore Dei Cic Di Cui Agli Artt. 5 E 6 Del d.m. 2 Marzo 2018 Codice Contratto [Inserire Cod. Contratto]

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016Codice Civile, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha La Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale • Qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del contratto, fallimento, stato codice di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie procedura penale per le ipotesi di cui al disposto dell'artcomma 1, dell’art.80 del D.Lgs. 186 bis 50/2016 e ss.mm.ii.; • Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del R.D. 267/1942, interruzione medesimo art.80; • Qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità più misure di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'artD.Lgs. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; mancato utilizzo • Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 136 e xx.xxss.mm.ii. del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell’X.X.Xx. n.4/2011; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati • Applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art.6.3 del presente Disciplinare di gara; • Nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 misure cautelari di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e cui al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.231/2001, il contratto verrà stipulato mediante scambio che impediscano all’impresa di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; • In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti mancato rispetto del termine di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese consegna, installazione e verifica di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.conformità disciplinati nel Capitolato tecnico;

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha L’Università si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casie fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di inadempienza del Broker rispetto agli obblighi previsti dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 o per gravi violazioni di disposizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di brokeraggio assicurativo. Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto: - mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 11 che sia stata escussa anche parzialmente; - in caso di subappalto non autorizzato, o cessione anche parziale del contratto; - nel caso di frode, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, da parte del Broker nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - ritardo nell’avvio del servizio superiore a 15 giorni decorrenti dal primo giorno successivo al termine di cui al precedente articolo 9; - nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale; - nel caso in cui venga meno l’iscrizione del Broker al R.U.I. (Sezione B); - nel caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere; - nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (quali ingiustificata mancata esecuzione o grave ritardo, nella redazione dei capitolati tecnici necessari per la scelta delle compagnie assicuratrici, o servizio non conforme alle prescrizioni del presente capitolato e agli altri elaborati di gara nonché all’offerta del Broker). In caso di risoluzione anticipata ai sensi del presente articolo e qualora l’Università ne faccia richiesta, il Broker si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire all’Università di individuare il nuovo Broker. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente ”Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio è risolto di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. diritto in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti violazione degli obblighi di importo non superiore a 40.000 eurocondotta prescritti dalla normativa suddetta. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione Il contratto è altresì risolto in caso d'uso di violazione degli obblighi previsti dal “Protocollo di legalità Xxxxx Xxxxxxx dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, l’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l’INAIL e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge l’INPS ed a carico cui ha aderito l’Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Comune Consiglio di LuccaAmministrazione.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Nel caso in cui il broker per la risoluzione accertate gravi negligenze risultasse inadempiente nella prestazione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti servizio e/o collaboratori a qualsiasi titolonon osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, degli obblighi nel disciplinare e/o proposta tecnica presentata in sede di comportamento dei dipendenti pubblicigara, sarà facoltà della Federazione risolvere il contratto, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13giusta causa, ai sensi dell'art. 54 comma 5 1454 del D. Lgscodice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. n. 165/2001La risoluzione del contratto sarà preceduta dall’invio all'aggiudicatario di una diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa tramite raccomandata con avviso di ricevuta. In assenza di motivate giustificazioni da parte del Broker da inoltrare alla Federazione entro i 10 giorni successivi alla ricezione della raccomandata, la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data medesima. La Federazione si riserva altresì di risolvere il contratto, xx xxx. 0000 xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx risolutiva espressa), qualora: - il broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione professionale di cui al precedente art. 8; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, - nel caso in cui, successivamente alla stipula corso dell’esecuzione del contratto, sia accertato siano effettuate 3 (tre) formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato; - qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della FMI, il difetto broker non adempia nel termine di giorni 3 (tre); - nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni e dei servizi elencati dettagliatamente al presente Capitolato in caso di inosservanze che, nel corso del possesso dei requisiti prescrittirapporto contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e abbiano comportato l’applicazioni di penali per un importo complessivo pari al pagamento 3% del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutafissato per l'appalto; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali; - in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla società aggiudicataria al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza delle prescrizioni indicate dal presente Capitolato; - qualora il broker risulti essere in una delle situazioni previste dall’art. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 80 D.Lgs. 50/2016 e xx.xxs.m.i.. I casi elencati saranno contestati al broker per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Nel caso di risoluzione, la Federazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal broker il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Peraltro la Federazione avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto. Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione da parte della Federazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che il broker possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo. In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la società aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. Nei casi di riduzione di cui sopra, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa. In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso avvenga per fatto imputabile alla società aggiudicataria, la Federazione procederà all'incameramento del commercio consistente in un apposito scambio di letteredeposito cauzionale, tramite posta elettronica certificata fermi restando ogni diritto o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, azione esperibili ai fini del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico risarcimento del Comune di Luccamaggiore danno.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Si applica l’art.108 del codice contratti pubblici. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le procedure proprie controdeduzioni al Direttore dell’esecuzione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Direttore dell’esecuzione valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la risoluzione del maggior spesa sostenuta per affidare ad altro contraente/affidatario il contratto nelle ipotesi previste agli arted ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione L’Ateneo ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. - in caso di procedura negoziata ovvero applicazione di penali il cui ammontare complessivo supera il 10% dell’importo contrattuale; - mancato rispetto dei termini previsti dall’art.1 comma 1 L.120/2020 per gli affidamenti cause imputabili all’affidatario (tardivo avvio dell’esecuzione del contratto); - emanazione di importo un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non superiore a 40.000 euroregolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte dell’affidatario del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per 3, comma 9-bis, della legge a carico del Comune di Luccan. 136/2010.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure L’eventuale ritardo imputabile al concessionario nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’AULSS n. 1 e senza obbligo di ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artdi cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora del concessionario con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 108 Nel caso di risoluzione del D.Lgscontratto la penale di cui all’articolo 38, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dal concessionario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere Sono dovuti dal concessionario i danni subiti dalla AULSS n. 1 in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la AULSS n. 1 può trattenere qualunque somma maturata a credito del concessionario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Sanitaria oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. L’Azienda Sanitaria, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: − in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni; − in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; − in caso di revoca dell’accreditamento con il SSR, di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00/00/0000, n 267 e s.m.i.), di fallimento, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; − in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; − nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti; − nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato Codice Civile (clausola risolutiva espressa); − in caso di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli dei termini dell’avvio del servizio previsto dal presente Capitolato Speciale di gara; − dopo 3 (tre) contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali contrattuali previsti; − in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Inoltre il contratto sarà risolto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi diritto in caso di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltooperazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi (anche mediante scorrimento della graduatoria) la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda ULSS n. 136/2010 Dolomiti e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 risoluzione del contratto. In caso di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula risoluzione del contratto, sia accertato il difetto la Ditta dovrà comunque garantire la continuità del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxservizio fino all’effettiva operatività dell’assegnazione ad altra Ditta., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà L'Università risolve il contratto, nei casi e con le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi modalità previste agli artdall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L'Amministrazione ha il diritto di procedere L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, avvalendosi ovvero della clausola risolutiva espressa disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx. - Qualora l’ammontare delle penali applicate, superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.108 comma 4 del D,Lgs 50/2016. Inoltre, nei seguenti casi: subappalto come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna deli lavori”, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’esecutore non autorizzatosi presenti, cessione anche parziale del contrattosenza giustificato motivo, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono nel giorno fissato per la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltoconsegna, ai sensi dell’art. 5 comma 3 comma 9 bis del D.M. 49/2018. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxindiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, le procedure per ATS potranno chiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario mediante P.E.C., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato- abbandono dell’appalto, cessione anche parziale del contrattoparziale, fallimentosalvo che per causa di forza maggiore; - gravi violazioni delle clausole contrattuali, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata tali da compromettere la regolarità del servizio; - mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista ed eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS; - cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell’art. 14 del presente Capitolato; - deposito avverso l’aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta; - cessione di crediti, fatto salvo quanto prescritto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016; - mancato rispetto degli obblighi retributiviprevisti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettiviassicurativa, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore antinfortunistica e dei suoi dipendenti e/o collaboratori contratti di lavoro nazionali e locali; - violazioni a qualsiasi titolonorme del piano triennale di prevenzione alla corruzione dell’Agenzia contraente, degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento della S.A. adottato delle ATS aggregate e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con deliberazione della Giunta comunale D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751; - altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del 29 Gennaio 2014 n. 13servizio); - grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Agenzia contraente); - nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 54 comma 5 che diano luogo a contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., in esito alle quali le penali applicate nel periodo derivi un ammontare cumulato superiore al 10% del D. Lgs. n. 165/2001valore contrattuale di ciascuna Agenzia contraente, o quattro penali comminate in un anno; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltooperazioni, ai sensi dell’art. 3 comma c. 9 bis – bis, della Legge legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 136 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo s.m.i.. Per quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla D.Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto stesso e comporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. In tal caso l’ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contrattopresente Capitolato. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono Resterà a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è della Ditta inadempiente sia la differenza per legge l’eventuale maggior prezzo rispetto a carico del Comune di Luccaquello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all’ATS a causa dell’inadempienza.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà In tema di risoluzione del contratto si richiamano le procedure disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura di prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L. R. n. 27 dicembre 2006 n. 30”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo; • violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di questa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatononché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato fatti salvi i casi di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, questione si procederà alla risoluzione inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxservizio ad altro operatore., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà L'affidamento della gestione dei servizi disciplinati del presente capitolato può essere revocata in qualsiasi tempo per inadempienze gravi o l'assunzione diretta dei servizi da parte della Comunità Collinare del Friuli. Nel caso che il macello consortile, per sopraggiunti motivi o volontà della Comunità Collinare del Friuli dovesse chiudere, si intende decaduto automaticamente quanto stabilito con la presente convenzione, senza che la ditta possa far valere diritti o spettanze ecc. Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto per le procedure motivazioni di cui i precedenti articoli, il compenso pattuito verrà corrisposto percentualmente in ragione del numero dei mesi di effettiva gestione da parte della ditta, salvo rivalsa di eventuali danni arrecati all'Amministrazione a causa di inadempienze da parte della ditta aggiudicataria. Il contratto si intende, altresì, risolto e la ditta concessionaria decaduta nei casi: - di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta; - di sospensione immotivata del servizio imputabile al concessionario; - di gravi o ripetute negligenze e deficienze nel servizio regolarmente accertate e notificate, tali da causare danno alla Comunità Collinare del Friuli; - in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel presente capitolato; - in tutti i casi di inadempienza grave e/o ripetuta nel tempo all’applicazione delle Norme Sanitarie (Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CE 854/2004, Reg. CE 1169/2011, ecc.) segnalate alla Comunità Collinare ed accertate dal Servizio Veterinario dell’AAS competente per territorio o da altri organi di competenza; - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal CCNL e mancata stipula della polizza assicurativa; - quando il concessionario si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall'art.1453 del x.x. (xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx). - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Servizio Veterinario dell’AAS competente per territorio, gravi inadempienze al mantenimento dei requisiti minimi gestionali e strutturali previsti dal Reg. UE 1099/2009 “relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”. Il Consorzio si riserva la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artfacoltà di effettuare con personale qualificato, senza preavviso e a suo insindacabile giudizio, ispezioni non programmate a tutti gli impianti e attrezzature concesse in uso al fine di verificarne lo stato oltre che il costante rispetto delle norme e degli oneri assunti dalla Ditta con il presente appalto. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto Nel caso di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi la ditta affidataria incorre nella perdita della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.ccauzione che resta incamerata dalla Comunità Collinare del Friuli, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per la risoluzione del adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto nelle ipotesi previste agli artsi intenderà risolto. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi: subappalto non autorizzatoveridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, cessione anche parziale accertata dalla Stazione appaltante al termine del contrattoprocedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; frode, fallimentodi grave negligenza, stato di liquidazione contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al disposto dell'art. 186 bis codice delle leggi antimafia; ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; cessione del R.D. 267/1942, interruzione contratto o sospensione subappalto non motivata del servizio, autorizzati; mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità in tema di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, tracciabilità di cui al Codice presente Capitolato; a seguito di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xxdue contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; qualora l'affidatario diffonda notiziela somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, dati ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o documenti riservati della S.A. Secondo di liquidazione dell’Appaltatore; accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato. Si richiama inoltre quanto stabilito dalle Linee Guida 4 indicato agli artt. 15 e 16 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di ANACuna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, nel caso ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in cuigiudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del possesso dei requisiti prescrittiD.lgs 159/2011. In tal caso, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta osarà applicata a carico dell’Appaltatore, in alternativa, si applicherà anche una penale pari al 10 per cento nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ai sensi dell’artLa risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. 32Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, comma 14, del D.Lgsin danno all’impresa inadempiente. 50/2016 e xx.xx., il All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’artrisolto. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in In caso di procedura negoziata ovvero esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli affidamenti eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di importo cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non superiore potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a 40.000 euroterzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. Sono a carico dell'affidatario All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di registrazione agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il materia di risoluzione del contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la Fatta salva l’applicazione dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, sono causa di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste anche le seguenti condizioni qualora si verificassero, da parte dell’Appaltatore, inadempienze o gravi negligenze riguardo agli artobblighi contrattuali: • ritardi sul cronoprogramma superiori ai 60 gg. 108 • Frode nell’esecuzione del D.Lgscontratto; • Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 50/2016, secondo le 80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.; • Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato; • Grave e reiterato inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo alle modalità ivi contenutee ai tempi di esecuzione previsti; • In caso si siano verificate almeno due contestazioni formali con eventuale conseguente addebito di penalità da parte dell’Appaltante. L'Amministrazione ha Quest’ultima si riserva in ogni caso il diritto di procedere alla risoluzione del contrattorisolvere l’Accordo Quadro anche nel caso in cui intervenga anche una sola contestazione formale, avvalendosi qualora derivi da gravi e reiterate inadempienze; • Mancato rispetto della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artnormativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 1456 c.c81/2008 e s.m.i., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato; • Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contrattocontratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; • Raggiungimento, fallimentoaccertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro); • In caso di messa in liquidazione, stato di liquidazione fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie altri casi di cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; • Nel caso in cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti le liberatorie antimafia (informativa e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibilicomunicazione), di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'artall’art. 54 comma 5 91 del D. Lgs. Lgs 159/2011 e art 29 del DL n. 165/2001; mancato utilizzo 90 del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizieabbiano dato esito positivo, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 ferma l’applicazione di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno; • Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto o che renda impossibile la prosecuzione dell’Accordo Quadro. Ai La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell’artdell'Art. 321456 del C.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni previste. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di legge, comma 14l’Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del D.LgsContratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. 50/2016 e xx.xx.L’Appaltante potrà risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. La volontà di risolvere il contratto verrà stipulato è comunicata mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata A/R o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccafax o PEC all’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Riduzione Delle Perdite Nelle Reti Di Distribuzione Dell'acqua Compresa La Digitalizzazione E Il Monitoraggio Reti. Servizi Di Integrazione

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artai sensi degli artt. 108 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del C.C. qualora l’Amministrazione Comunale dichiari all’Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti: - subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto ; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; - nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto; - perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i.; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato venga riscontrato il difetto venir meno del possesso dei requisiti prescrittidi ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, si procederà previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura; - per fallimento del soggetto selezionato; - mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165; - violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014; - mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. La dichiarazione di risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo viene comunicata con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato lettera raccomandata o mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in In caso di procedura negoziata ovvero risoluzione del contratto l’Impresa appaltatrice si impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per gli affidamenti il recupero dei maggiori danni. In caso di importo non superiore risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso favore dell’Amministrazione e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccaprovvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi modalità previste agli artdall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L'Amministrazione ha il diritto di procedere L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., contratto nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie ovvero della disciplina del subappalto di cui al disposto dell'artall’art. 186 bis 105 del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazionecarattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; violazione da parte dell'appaltatore - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titoloconti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di cui al Codice istruttoria alla data di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula sottoscrizione del contratto, sia accertato il difetto dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del possesso dei requisiti prescritti, si procederà provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxindiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.previa regolare contestazione scritta alla aggiudicatrice, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre15 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione, nei seguenti casi: subappalto  mancato inizio di tutti i servizi trascorsi infruttuosamente 5 (CINQUE) giorni dalla data previs ta da contratto;  gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non autorizzato, cessione anche parziale regolate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;  penalità comminate in misura complessiva superiore al 10% dell’ammontare netto del contratto;  arbitrario abbandono, fallimento, stato da parte della aggiudicatrice dei servizi oggetto dell’ appalto;  gravi e/o ripetute violazioni delle norme di liquidazione o altre procedure concorsuali sicurezza e prevenzione a carico dell'affidatario, con esclusione tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  cessazione anche di uno solo dei seguenti requisiti: a.iscrizione all’Albo Nazionale delle fattispecie Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categor ia necessaria allo svolgimento dei servizi di cui al disposto dell'art. 186 bis presente Capitolato; Pagina17 b.ulteriori iscrizioni ad albi che dovessero impedire la prosecuzione dell’affidamento; c.requisiti specifici ritenuti fondamentali e qualificanti per l’assunzione dell’appalto contenuto nel presente Capitolato;  sopravvenuta condanna definitiva del R.D. 267/1942, interruzione Legale Rappresentante e/o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con Responsabile Tecnico per reati co ntro la Pubblica Amministrazione;  qualora la stessa aggiudicatrice, senza il consenso preventivo dell’Amministrazione comunale,abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto. Il Comune di Pozzilli potrà altresì risolvere l’appalto con decorrenza immediata in caso di: - dichiarazione di fallimento dell’azienda. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società Appaltatrice s iaintervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più m isure diprevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché del D.Lgs. 6 sett embre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposi zioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n . 136”), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell’Ente Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di al tri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi attinenti alla sicurezz a sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone all’Ente Appaltante, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzi one del contratto. Nel caso di risoluzione,la Società Appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento dei suoi dipendenti e/s ervizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratt o, senza facoltà di vantare ulteriore pretesa di risarcimento o collaboratori indennizzo a qualsiasi titolo. Il Responsa bile del Procedimento, degli obblighi nel comunicare alla Società Appaltatrice la determinazione di comportamento risoluzione del c ontratto, dispone, con preavviso di 20 (VENTI) giorni, la redazione dello stato di consistenza dei dipendenti pubbliciservi zi già eseguiti e l'inventario dei materiali e strumenti necessari allo svolgimento del servizio, con relati va presa in consegna. L’Ente Appaltante, in caso di risoluzione del contratto, potrà interpellare progre ssivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa gr aduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per quanto compatibilil'affidamento del completamento dell’appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. In caso di risoluzione totale o parziale dei servizi in appalto per applicazione del disposto di cui al Codice primo e secondo comma del presente articolato, la ditta non potrà in alcun caso ed a nessun titolo,avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l’integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite. Non sono soggette a nessun vincolo, o disposto specifico, eventuali acquisizioni di comportamento immobili,impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati per l’appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra la aggiudicatrice ed il soggetto subentrante. Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all’atto della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula sottoscrizione del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contrattocontratto nei casi previsti dagli artt. 135, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art136 e 137 del Dlgs. 1456 c.c.163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatocomma 3, cessione anche parziale del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03. Nei casi di cui all’art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui all’art. 136, fallimentocomma 1, stato del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatariodetto articolo. Qualora, con esclusione delle fattispecie al di fuori dei casi di cui al disposto dell'artprecedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del Dlgs. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, 163/06. Nei casi di cui al Codice all’art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del 29 Gennaio 2014 n. 13procedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 5 previa ingiunzione del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltodirettore dei lavori, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 salvi i diritti e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente le facoltà riservate dal contratto alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contrattostazione appaltante. Ai sensi dell’art. 32138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 141, del D.LgsDlgs. 50/2016 e xx.xx163/06., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione L’Agenzia ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c.. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura; b) stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, fallimentola sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo; f) rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto; g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, stato dal presente contratto e dalla legislazione vigente; h) reiterate situazioni di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; i) inadempienza accertata agli obblighi retributivied agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di nonché – comunque - perdita delle condizioni per contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, PA ai sensi dell'artdell’art. 54 comma 5 80, D.Lgs. 50/2016; j) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o postale la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltooperazioni, ai sensi dell’artcosì come previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., da ultimo modificata dal D.L. n. 187/2010. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; In ogni caso, l’Agenzia può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora l'affidatario diffonda notizie, dati ricorra una o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del D.lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto, sia accertato sorge nell’Amministrazione il difetto del possesso dei requisiti prescrittidiritto di affidare a terzi la fornitura, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà o la cauzione definitiva ove richiesta oparte rimanente di questa, in alternativadanno della Società. L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contrattomediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Ai sensi dell’artAlla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 32Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, comma 14ove questo non sia sufficiente, del D.Lgsda eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in Nel caso di procedura negoziata ovvero minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccai fatti che hanno motivato la risoluzione.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la Si provvederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato- previa formale costituzione in mora dell’interessato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato in caso di liquidazione gravi o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatarioripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con esclusione particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle fattispecie misure di cui al disposto dell'artprevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; - applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art.135 D.lgs.n.163/2006 ss. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto mm.; - gravi violazioni degli obblighi retributiviassicurativi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettiviprevidenziali, perditae relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; - impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazionequalora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, - nel caso in cui, successivamente violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; - ripetute violazioni agli obblighi derivanti dal presente capitolato, tali da compromettere la qualità del servizio ed il livello di manutenzione degli impianti; - raggiungimento di un importo massimo delle penali previste dall’art. 18 superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale; - omessa esecuzione delle forniture e manutenzioni di cui all’allegato C offerte in fase di gara; - inadempimento ripetuto dall’appaltatore fino a due volte che determina l’impossibilità di svolgere una manifestazione pubblica autorizzata; - inadempimento ripetuto dall’appaltatore fino a tre volte che determina l’impossibilità di svolgere un allenamento autorizzato. Alla risoluzione del contratto si addiverrà previa contestazione circostanziata degli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato, con formale messa in mora dell’appaltatore ed invito a provvedere con immediatezza ai relativi adempimenti. La risoluzione del contratto non da diritto di alcun compenso all’appaltatore che dovrà comunque assicurare la prosecuzione del servizio fino alla stipula riaggiudicazione dell’appalto da parte della Stazione Appaltante. Nel caso l’appaltatore non adempia a tale obbligo incorrerà nella penale pecuniaria di €.10.000,00, che sarà introitata direttamente dalla cauzione prestata a garanzia del contratto, sia accertato il difetto . Alla prosecuzione del Servizio fino all’espletamento della gara si farà fronte mediante affidamento ad impresa in possesso dei requisiti prescrittiprevisti dalla legge, si procederà alla risoluzione fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la danno subito rivalendosi sulla cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore prestata a garanzia del contratto. Ai sensi dell’art. 32I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato speciale di appalto operano a pieno diritto, comma 14col solo obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxsecondo le modalità di cui sopra., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016L’appalto può essere risolto in qualsiasi momento, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.del Codice Civile, nei seguenti casi: subappalto • Xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • Qualora il DEC abbia contestato, per iscritto, per due volte, anche non autorizzatoconsecutive, cessione la qualità degli interventi di manutenzione; • Per reiterate inadempienze contrattuali che abbiano provocati danni alle tecnologie; • Per reiterate inadempienze contrattuali che abbiano dato luogo all’applicazione di penali; • In caso di esito negativo dei controlli e delle verifiche, effettuati nel corso della esecuzione contrattuale, sugli aspetti qualitativi e funzionali delle tecnologie; • Al raggiungimento del 10% contrattuale della penale comminata; • Qualora nei confronti della DA sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423, ss.mm.ii., agli artt. 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965 n. 575, ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; • Qualora l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ss.mm.ii., senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato; • In caso di fallimento, concordato o amministrazione controllata. Qualora la DA manchi anche parziale del a uno solo degli obblighi contrattuali previsti, l’Amministrazione contraente, dopo averla richiamata all’osservanza degli obblighi stabiliti dal contratto, fallimentoha la facoltà di risolverlo “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, stato intimata a mezzo pec (o Raccomandata A/R), salvo il risarcimento di liquidazione eventuali maggiori danni. Nel caso di risoluzione di ufficio del contratto spetterà alla DA soltanto il pagamento dell’attività regolarmente svolta, mentre l’Amministrazione contraente avrà diritto di risarcimento di tutti i danni che provengono dalla stipulazione di un nuovo contratto o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatariodall’esecuzione d’ufficio. L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di ricorrere ad altra Ditta per il soddisfacimento del fabbisogno, con esclusione delle fattispecie oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di cui al disposto dell'artaggiudicazione, laddove possibile, o, in subordine, individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall’ordinamento giuridico. 186 bis del R.D. 267/1942In tutti i predetti casi di risoluzione l’Amministrazione contraente ha diritto di incamerare definitivamente la cauzione, interruzione o sospensione ove essa non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti sia stata ancora restituita e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà applicare una penale pari al 10 equivalente, nonché di procedere nei confronti della DA per cento il risarcimento del valore del contrattodanno. Ai sensi dell’art. 32Allo scopo, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxl’Amministrazione contraente potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della DA nei propri confronti., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., . nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: subappalto - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non autorizzato, cessione anche parziale adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata Politecnico; - arbitrario abbandono del servizio; - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, mancato rispetto degli obblighi retributiviaccertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - mancato rispetto delle urgenze di intervento in caso di xxxxxx - mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente - mancata segnalazione di norme - mancata compilazione dei requisiti morali che che inibiscono la capacità documenti di contrattare con la Pubblica Amministrazionelegge - mancata redazione e consegna delle schede nei termini previsti - danneggiamento beni di proprietà della committente xxxxx arrecati alla committente nello svolgimento delle attività. Mancata disponibilità impianto trigenerativo come espresso negli articolo 2.5.6, 2.5.9, 2.5.9.2 della parte B disposizioni particolari/ specifiche tecniche - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di attività non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante; violazione - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte dell'appaltatore del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie della “I.A.” comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte ma in ogni caso a rischio e danno della “I.A.”, dei materiali e dei suoi dipendenti eservizi già approntati. Pertanto la “I.A.” è tenuta, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui di trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede della “I.A.”. o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Qualora non possa farsi riferimento a detti prezzi, le Parti procederanno ad una valutazione di comune accordo, in mancanza della quale la valutazione sarà rimessa in via definitiva al Foro Competente, o collaboratori da persona da questi designata, che procederà secondo il suo equo apprezzamento. Al termine dei servizi la “I.A.” dovrà sgomberare, a qualsiasi titolosua cura e spese, degli obblighi i luoghi di comportamento dei dipendenti pubbliciservizi utilizzati, per quanto compatibiliincluse macchine, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13attrezzature, ai sensi dell'artetc. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità La “I.A.” deve, prima dell’inizio delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula prestazioni oggetto del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescrittiredigere in forma scritta un proprio “Piano di Sicurezza”, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo firmato dal responsabile legale dell’impresa. Il suddetto “Piano di Sicurezza” dovrà contenere, con riferimento alle prestazioni già eseguite oggetto del contratto ed ai luoghi dove si effettueranno gli stessi, l’indicazione dei rischi connessi con ciascuna fase di lavoro e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxdelle relative misure di prevenzione., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto Il Comune può, nel modo e nelle ipotesi previste agli artforme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni, tenuto conto di quanto riportato all’art. 108 del D.LgsD.lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.cn. 50/2016 e ss.mm.ii., risolvere il contratto nei seguenti casi: subappalto - Perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio richiesti per l’ammissione alla gara; - Mancato avvio del servizio; - Abbandono del servizio; - Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non autorizzatoeliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Ente; - Ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio; - Sospensione dei servizi non dipendente da cause di forza maggiore; - Reiterata irregolarità contributiva e retributiva; - Cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, cessione anche parziale in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti obblighi inerenti al presente contratto; - Dichiarazione di fallimento dell’aggiudicatario; - Applicazione penali per un ammontare che supera il 10% dell’importo contrattuale ovvero applicazione di n. tre penali nel corso di un anno contrattuale; - Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula 1453 del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contrattoCodice Civile. Ai sensi dell’art. 322 del DPR n. 62 del 16/4/2013, comma 14, è anche causa di risoluzione del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.contratto, il contratto verrà stipulato mediante scambio mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di corrispondenza secondo l’uso Comportamento dei dipendenti pubblici. Nelle ipotesi di cui alla lettera a), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato dall’Amministrazione comunale; nelle altre ipotesi l’accertamento della causa risolutiva è preceduto da diffida intimata all’aggiudicatario ed è esecutiva alla scadenza del commercio consistente in un apposito scambio di letteretermine stabilito per ottemperare alle prescrizioni imposte. La Stazione Appaltante, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto si riserva la facoltà (art. 110 d.lgs n. 50/2016) di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura negoziata ovvero di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per gli affidamenti l’affidamento del completamento dei servizi. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccagara.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la La risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artpresente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore. 108 La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto, che l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi: - quando le modalità d’esecuzione del servizio non fossero conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione del servizio possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste; - al raggiungimento di penali comminate nei confronti dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari ad Euro 10.000,00. Il Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi: - motivi di interesse pubblico; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la regolare esecuzione del rapporto; - eventuali variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie; - subappalto senza preventiva autorizzazione scritta; - gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità del servizio. - reati accertati di cui all’art. 135, D.Lgs. 50/2016n. 163/2006; - grave inadempimento, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 1456 c.c136, D.Lgs. n. 163/2006; - cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p., nei seguenti casi: subappalto A.; - qualora non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perditavengano rispettati, da parte dell’appaltatoredell’Appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità i contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di contrattare con la Pubblica Amministrazionelavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, etc.; violazione - nel caso di mancata corresponsione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibilidell’Appaltatore, di due mensilità consecutiva ai propri dipendenti; - in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; - qualora il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile; - qualora si rilevino cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13all’art. 67, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. LgsX.Xxx. n. 165/2001159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4; mancato utilizzo Nelle ipotesi previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all’Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di competenza. Qualora si addivenga alla risoluzione del bonifico bancario Contratto per ragioni imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. La Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore stesso. Le Parti qui congiuntamente convengono e stabiliscono che l’Appaltatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti contrattuali nel caso in cui l’autoambulanza, a seguito di intervento eseguito a favore di un soggetto infortunato o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltocolto da un malore che abbia richiesto il trasporto presso un Pronto Soccorso, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizienon abbia avuto il permesso di allontanarsi fino alla decisione dei medici per l’eventuale ricovero o dimissione e, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 conseguentemente, non sia stata in condizione di ANAC, intervenire nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescrittinel frattempo, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxfosse reso necessario altro intervento di soccorso., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del Il contratto nelle ipotesi previste agli artpotrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa impor- tanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomanda- ta a/r o PEC. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il diritto contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: - quando l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda con- vocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di procedere alla risoluzione del conse- gna dei lavori; - per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decor- renti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto, avvalendosi /appalto; - mancato reintegro della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.cauzione definitiva nelle ipotesi in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato termini previsti dall’eventuale richiesta della Commit- tente; - inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; tiva sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al disposto dell'art. 186 bis Decreto Legislativo del R.D. 267/19429 aprile 2008, interruzione n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o sospensione non motivata del servizio, C.S.E. il mancato rispetto degli obblighi retributividel Piano di Sicurezza e Coordina- mento (o del piano sostitutivo di sicurezza); - quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sen- tenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; - ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine socia- le o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia accertato il difetto stata disposta una misura cautelare o sia in- tervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, previa comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del possesso dei requisiti prescrittirapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114 del 2014; - adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico degli IFO; inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto; - violazione delle norme relative al subappalto; - violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato. Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certi- ficata. La Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione del riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contrattosecondo le modalità ed i termini di cui all’art. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, 109 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx50/2016., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Le Agenzie consorziate potranno chiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artoggetto del presente CSA in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenuten. 50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.108, nei comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le Amministrazioni possono risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti casicondizioni sono soddisfatte: subappalto non autorizzatoL’Amministrazione deve, cessione anche parziale del inoltre, risolvere il contratto, fallimentodurante il periodo di efficacia dello stesso, stato qualora: - mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di liquidazione cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; - nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al disposto dell'artcodice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 186 bis 80 del R.D. 267/1942D. Lgs. 50/2016; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione o sospensione non motivata del servizio). In tale caso la/le ATS si riserva/riservano la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, mancato rispetto fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi retributivie condizioni contrattuali; - l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la capacità di contrattare con società medesima ovvero qualora la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o collaboratori a qualsiasi titoloautorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto; - si siano verificate violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, degli obblighi nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, pubblici di cui al Codice DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di comportamento Prevenzione della S.A. Corruzione, Trasparenza, Integrità adottato con deliberazione dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17.06.2019; - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospeso o interrotto il servizio da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalla/dalle Amministrazione/i); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 legge 13 agosto 2010 n. 13136 e s.m.i., ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al costituisce causa di risoluzione del contratto; - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente appaltoCapitolato Speciale d’Appalto; La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando la/le Amministrazione/i provvederà/provvederanno a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’artdell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 321456, comma 142 c.c. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del D.LgsDirettore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 50/2016 Acquisite e xx.xx.valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il contratto verrà stipulato mediante scambio termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di corrispondenza secondo l’uso concerto con il Direttore dell’Esecuzione del commercio consistente in un apposito scambio di lettereContratto, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti dichiara risolto il contratto. L'IVA Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per legge il rimanente periodo contrattuale, a carico seguito dell’affidamento delle attività oggetto del Comune di Luccapresente appalto ad altro operatore.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la L'Istituto può procedere alla a risoluzione il contratto, secondo quanto previsto dall’art.108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi: - l'Istituto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - quando risulti accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art.9; - nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni dell'Istituto, nei modi e nei termini previsti dall'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalità precisate co n il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori o per ritardata ultimazione, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli artobblighi ed alle condizioni stipulate; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la sa lute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformità di quanto espressamente previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione della decisione assunta dall'Istituto è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine di servizio o della raccomandata co n A.R., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento. In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dall'Istituto, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi con l'assistenza di due testimoni, si procederà alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di questi materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto per la eventuale riutilizzazione e per i l relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di racco- mandata A.R. a cura dell'Istituto. L'Istituto procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l'eventuale affidamento al secondo le modalità ivi contenuteclassificato, in conformità di quanto previsto L'Appaltatore inadempiente in conformità di quanto previsto dall'art. L'Amministrazione ha il diritto 108 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di procedere alla completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'affidamento al nuovo Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza si due testimoni - materiali e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Nei casi di risoluzione del contrattocontratto e di esecuzione d'ufficio, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatoi rapporti economici con questo o con il curatore, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatariosono definiti, con esclusione delle fattispecie salvezza di cui al disposto dell'art. 186 bis ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante: - ponendo a base d'asta del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori riappalto - oppure a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, base dell'affidamento ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, 110 del D.Lgs. n. 50/2016 - l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per le varianti in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente, e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo; - ponendo a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.dell'Appaltatore inadempiente:

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la Le parti convengono che, oltre a quanto eventualmente già previsto nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli Contratto di servizio le seguenti ipotesi: - motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;-------------------------------------- - cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento;-- - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e di sicurezza; - applicazione a carico dell’aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; - perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;---------------------- - abbandono del servizio; - al verificarsi di n. 3 (tre) o più violazioni descritte al precedente art. 108 14;---------------- - inosservanza del D.Lgsdivieto di cessione del contratto a terzi;---------------------------------- - inosservanza delle norme di Legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; - frode, reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria dal Capitolato speciale e dal Contratto di servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 50/20161453 del Codice Civile. Nei casi sopra elencati la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha che resta incamerata dal Comune di Cavernago (BG), salvo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico ulteriore del Comune di Luccastesso al risarcimento dei danni.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli L’EGAS si riserva di procedere di diritto (ipso iure) ex art. 108 1456 c.c a risolvere l’Accordo Quadro, nonché di conseguenza i singoli Contratti Stipulati e ad assicurare direttamente, a spese dell’Agenzia inadempiente, la continuità del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.servizio, nei seguenti casicasi sotto riportati: subappalto non autorizzato- irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, cessione anche parziale del contrattoagli aspetti previdenziali, fallimentoassistenziali e assicurativi. - grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie nei termini di cui al disposto dell'art. 186 bis presente Accordo; - sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata servizio in argomento; - gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, mancato rispetto stabiliti o concordati con l’Amministrazione; - gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’EGAS; - mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’EGAS in caso di proroga dell'Accordo quadro; - cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006; - in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; - violazione degli obblighi retributividi cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'arta norma dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001165, per quanto applicabili; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità rispetto delle operazioni finanziarie relative al presente appaltodisposizioni contenute nel Patto di Integrità, per quanto applicabili. L’accordo quadro, inoltre, potrà essere risolto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 1453 C.C. a seguito di tre (3) provvedimenti formali per le penalità di cui all’art 8. Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate da EGAS e/o dall’Azienda del SSR ai sensi dell’art 1453 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizieseguenti del Codice Civile. L’Amministrazione si riserva, dati in ogni caso, di indire una nuova procedura o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANACrivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, nel risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso in cui, successivamente alla stipula di risoluzione del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescrittiverrà comunicato alla ditta. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, si procederà nulla competerà alla risoluzione ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Gi Group Spa da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la da parte della Gi Group Spa senza giustificato motivo o giusta causa. La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 e/o la possibilità per cento del valore del contratto. Ai l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs1936 e ss. 50/2016 e xx.xxc.c., il contratto verrà stipulato mediante scambio oltre all’eventuale richiesta di corrispondenza secondo l’uso risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccaservizio ad altra ditta.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo Per Le Aziende Sanitarie Della Regione Friuli Venezia Giulia

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del L’ utilizzatore può risolvere il contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., a mezzo lettera raccomandata nei seguenti casi: subappalto - per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 1.500,00 entro 30 giorni; - per il reiterarsi di inadempienze contrattuali del somministratore, nonostante una preventiva diffida scritta; - per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria ed assistenziale dell’utilizzatore; - per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento; - nei casi di cessazione dell’attività del somministratore, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso; - per l’eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all’utilizzatore che non autorizzatodetermini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, cessione anche parziale da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione. L’eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto, fallimento, stato . Il recesso da parte dell’aggiudicatario dovrà essere comunicato con un preavviso di liquidazione almeno 60 giorni ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ attribuita al Comune di Imola la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui: - la normativa nazionale o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, regionale risulti incompatibile con esclusione al prosecuzione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perditaprestazioni in oggetto, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali comunicare con preavviso di 30 giorni tramite lettera raccomandata; - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che che inibiscono la capacità prevedano condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13maggior vantaggio economico, ai sensi dell'art. 54 comma 5 dell’art.1 D.L. n. 95 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 06/07/12 L’Amministrazione comunale si riserva altresì la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, facoltà di recedere dal contratta,ai sensi dell’art. 3 art.1 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 13 del D.L. n.95 del 6/7/2012, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANACprevio pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancore eseguite, nel caso in cui, successivamente tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.(...)successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso stipulato e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta ol’appaltatore non acconsenta ad una modifica, in alternativaproposta da Consip S.p.A., si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contrattodelle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. Ai sensi dell’art. 3226, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. L’ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definitiva redazione del DUVRI - interruzione non giustificata della fornitura; - subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 106 comma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. L’ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: - l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici; - sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - sospensione dell’attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione; - situazioni indicate nel Patto di integrità; - nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010; - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016; - intervenuta attivazione di strumenti di acquisto di cui l’ASL BI è obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente (ad es. convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., da CONSIP S.p.A. o contratti stipulati in esito a procedure di gara aggregate a livello di Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, come definita dalla X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxx 0/00/0000, n. 43-6861). L’ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto nelle ipotesi sorge in capo all’ASL BI la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando all’appaltatore decaduto le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste agli artdal contratto risolto. L’appaltatore decaduto ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. Gli importi dovuti dall’appaltatore decaduto verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dal medesimo. È fatta salva per l’ASL BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio le disposizioni del codice civile in materia di corrispondenza secondo l’uso inadempimento e risoluzione del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è È fatta infine salva l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per legge a carico quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione del Comune di Luccacontratto.

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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Asl Bi E Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Affidamento Contrattuale

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Poiché nell’ambito del presente appalto ciascun Centro Amministrativo, in rappresentanza del proprio Sistema bibliotecario, procederà alla sottoscrizione di specifico contratto con la ditta aggiudicataria, qualora si verificassero gravi irregolarità o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è data facoltà agli stessi, di risolvere il singolo contratto di appalto in qualunque tempo, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’affidatario, senza alcuna indennità per la Ditta. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta appaltatrice, secondo le procedure vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno. - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; - subappalto non espressamente autorizzato; - accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ciascun Centro Amministrativo di riferimento; - sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della ditta aggiudicataria; - mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, avente le caratteristiche indicate nel presente capitolato; - mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. Comporta altresì la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie mancato assolvimento degli obblighi di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’artcitato art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANACc.3, nel caso in cuilegge 7 agosto 2012 n. 135, successivamente alla stipula conversione, con modificazioni del contratto, sia accertato il difetto decreto legge n. 95 del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto2012 (spending review). Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., Qualora il contratto verrà stipulato mediante scambio venga risolto per inadempimento dell’appaltatore ad esso saranno liquidate le sole prestazioni eseguite regolarmente previo risarcimento dei danni subiti dal contraente ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il nuovo contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso di cui all’art.109 del D.Lgs.50/2016, qualora il servizio divenisse insoddisfacente, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni, Asp si riserva la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocontratto in danno al fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa comunicando a quest’ultimo le ragioni tramite PEC e senza ulteriori formalità. In tal caso, Xxx incamera la cauzione con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dagli artt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.C.C., il contratto potrà essere risolto di diritto nei seguenti casi: subappalto non autorizzatoa) inosservanza grave e reiterata, cessione anche parziale del contrattodiretta o indiretta, fallimentodelle disposizioni di legge, stato di dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato; b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività ad altri. Questa ipotesi si configura anche nel caso in cui il fornitore venga incorporato da altre procedure concorsuali aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui il fornitore sia oggetto di atti di trasformazione a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'artseguito dei quali perde la propria identità giuridica. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltoAsp si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie166 del D.Lgs. 163/2006, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, sia con effetti risolutivi dello stesso qualora non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; c) apertura di una procedura di fallimento a carico del fornitore; d) ritardo nell’avvio del servizio secondo quanto disposto dall'art.4 del presente Capitolato; e) interruzione senza giusta causa del servizio; f) violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente ovvero mancata applicazione dei contratti collettivi; h) impiego di personale non dipendente dal fornitore salvo quanto disposto nel presente capitolato; i) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione della cucina; j) utilizzo dì derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; k) un episodio accertato il difetto di intossicazione o tossinfezione alimentare; l) applicazione di 3 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste nel presente capitolato; m) ulteriore inadempienza del possesso dei requisiti prescrittifornitore dopo la comminazione di 10 penalità complessive; o) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste nel presente capitolato; q) errore nella preparazione e somministrazione di dieta speciale tale da pregiudicare, si procederà alla in modo grave, la salute dell’utente; r) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento. In tal caso, la risoluzione opera con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte di Asp tramite PEC, con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. L'applicazione della risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà non pregiudica la cauzione definitiva ove messa in atto, da parte di Asp, di richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 di risarcimento per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxi danni subiti., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Progetto Del Servizio Di Preparazione Pasti Presso La Casa Residenza Anziani “Don Cavalletti” E Centro Diurno Anziani

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato- mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - mancato rispetto dei termini di cui all'art. 7 del presente capitolato per almeno tre volte; - dopo aver accertato tre gravi inadempimenti contestati per iscritto dell'Amministrazione; - in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; - in caso di interruzione del servizio; - in caso di cessione dell'azienda, cessione anche parziale del contrattodi cessazione dell'attività, fallimentooppure in caso di concordato preventivo, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico dell'affidatariodella Ditta aggiudicataria. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, con esclusione l'applicazione delle fattispecie penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti. A seguito della risoluzione del contratto l'Amministrazione può affidare al secondo in graduatoria la parte rimanente del servizio in danno all'Impresa inadempiente. Per ottenere la refusione dei danni il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il Comune può rivalersi sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata. E' causa di cui al disposto dell'art. 186 bis risoluzione del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto contratto la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibiliapprovato con D.P.R. 62/2013, nonché quello approvato dal Comune di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato Viadana con deliberazione della Giunta comunale di G.C. n.17 del 29 Gennaio 2014 n. 1331/01/2014, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico reperibile sul sito internet del Comune di LuccaViadana (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx) al link “Amministrazione Trasparente” – “atti generali”.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 108 del D.Lgs109. 50/2016, secondo Le parti riconoscono che le modalità ivi contenuteclausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'Amministrazione ha L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti casiipotesi: subappalto non autorizzato, cessione - le inadempienze e le circostanze indicate all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto; - la perdita anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, uno solo dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o collaboratori a qualsiasi titoloinosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblicipubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, per quanto compatibili, n. 62 - in caso di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 54 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 5 16-ter, del D. LgsDecreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. n. 165/2001; mancato utilizzo Qualora il concedente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della Legge legge 7.8.2012, n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx135., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Contratto Di Concessione Della Gestione Del Servizio Bar Da Esercitarsi Presso I Locali E Pertinenze Site Presso La “Spes Arena” Di Belluno. Cig: Cig:z2d1b20aed

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Comunale di Tratalias si riserva 1a facoltà di risolvere il contratto con la Ditta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata, e questi non avrà nulla a pretendere al di fuori del pagamento, al prezzo del contratto, del servizio fino ad allora regolarmente eseguito. Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto: - interruzione del servizio senza giusta causa; - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; - concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi senza autorizzazione; - il mancato rispetto dell'applicazione dei contratti di lavoro dipendente e degli altri accordi sottoscritti; - il ritardo di più di 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; - il ritardo di più di 30 giorni nel pagamento degli oneri sociali; - la mancata ricostituzione della cauzione di cui all'art. 13, ultimo comma; - mancata presentazione del piano finanziario degli investimenti. Nel caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del D.Lgs. 50/2016, secondo servizio e per tutte le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.caltre circostanze che possono verificarsi., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà L'Università risolve il contratto, nei casi e con le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi modalità previste agli artdall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L'Amministrazione ha il diritto di procedere L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 11 del presente schema di contratto, avvalendosi ovvero della clausola risolutiva espressa disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx. - Qualora l’ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.108 comma 4 del D,Lgs 50/2016. Inoltre, nei seguenti casi: subappalto come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna deli lavori”, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’esecutore non autorizzatosi presenti, cessione anche parziale del contrattosenza giustificato motivo, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono nel giorno fissato per la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltoconsegna, ai sensi dell’art. 5 comma 3 comma 9 bis del D.M. 49/2018. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxindiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà L’A.S.L. si riserva di dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera R.A.R. quando per la terza volta anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale, l’A.S.L. a suo insindacabile giudizio abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l’abbia dovuta richiamare all’osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che si siano verificati. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penalità e di indennizzo, salva la ripetizione di maggiori danni. Sarà causa di risoluzione contrattuale il mancato rispetto degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio, anche alla luce della nuova normativa in materia di responsabilità solidale negli Appalti, decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito Legge 20 aprile 2017, n.49. L’ASL di Taranto in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’ ASL di Taranto., in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta l’aggiudicatario da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso gravi e reiterate inadempienze rispetto ai termini previsti dal contratto; ▪ in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte dell’Ente Gestore; ▪ nel caso di mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente; ▪ nel caso di mancata proroga del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente nel caso di proroga del contratto; ▪ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dl’aggiudicatario nel corso della procedura di gara; ▪ in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; ▪ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; ▪ in caso in cui le procedure per transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; ▪ negli altri casi previsti dal presente Capitolato. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artsorge per l’ASL di Taranto. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL di Taranto. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del contrattomedesimo e, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto ove questo non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perditasia sufficiente, da parte dell’appaltatoreeventuali crediti dell’impresa, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità fatto salvo il diritto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titoloagire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 risoluzione e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula recesso del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artAlle condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 50/2016 il contratto è soggetto a risoluzione. Inoltre la Stazione appaltante in caso di inadempienze potrà intimare per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), di adempiere entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, dichiarando che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Decorso il termine senza che vi sia adempimento il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltoeventuali danni. Il contratto potrà essere risolto, altresì, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula per gli effetti dell'articolo 1456 del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta oCodice Civile, in alternativacaso di: − inadempimento delle obbligazioni previste dal successivo art. 24 (trattamento dei dati e riservatezza) e dal precedente art. 15 (responsabilità e obblighi della Ditta aggiudicataria); − violazione accertata in via definitiva della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte della Ditta; − dolo e negligenza gravissima; − vertenze promosse nei confronti del Comune in relazione al contratto ed alla sua esecuzione, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32in rapporto alle quali la Ditta non intervenga, comma 14senza indugio, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.a sollevare il Comune stesso, il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente anche in un apposito scambio di letteresede giudiziale; − cessazione dell'attività, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di fallimento od altra procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono concorsuale a carico dell'affidatario della Ditta; − applicazione di n. 5 penali nel xxxxx xxx 0° xxxxxxxx xx xxxxxxx contrattuale; − mancato pagamento dei corrispettivi secondo le spese modalità ed i termini di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contrattocui al successivo art. L'IVA è per legge 23; − inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 62/2013. La risoluzione si verificherà dalla trasmissione a carico mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della comunicazione con cui la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In pendenza del Comune termine di Luccaoperatività della risoluzione la Ditta ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione E’ nei poteri del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà Comune ricorrere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: • Inefficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; • sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato per l’assunzione del servizio; • accertamento per tre volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso e al pagamento grave inadempimento tra quelli previsti dal presente capitolato; • frode dei soggetti aggiudicatari • cessazione dell’attività da parte dei concessionari, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l’assunzione del corrispettivo pattuito solo servizio. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra citati, il Comune concessionario notificherà all’aggiudicatario l’addebito, con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà l’invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide il contratto sarà risolto di diritto. Nel caso in cui le controdeduzioni non venissero ritenute valide secondo i criteri di logicià, il Comune avrà comunque la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxa titolo di penalità., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: www.comune.giaveno.to.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del L’Amministrazione comunale si riserva di risolvere il contratto nelle ipotesi previste agli artqualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del D.LgsD.lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione ha il diritto di procedere Si procede alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di liquidazione una o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie più misure di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del 29 Gennaio 2014 n. 13D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La risoluzione del contratto è altresì disposta, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario per grave inadempimento e/o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltoper grave irregolarità, ai sensi dell’art. 108 comma 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 D.Lgs. 50/2016 e xx.xxs.m.i., ed in particolare nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; qualora l'affidatario diffonda notizie- inadempimento delle disposizioni impartite dal responsabile comunale del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - revoca, dati decadenza, annullamento delle eventuali licenze o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 autorizzazioni prescritte da norme di ANAClegge relative alle prestazioni oggetto del servizio; - mancato rispetto delle policy e del regolamento interno del Comune di Soliera, nel caso in cuiper la gestione dei social network, successivamente alla stipula - mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, sia accertato il difetto ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del possesso dei personale impiegato; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva; - applicazione di n.3 (tre) penalità; - qualora l’aggiudicatario in corso di esecuzione perda i requisiti prescritti, si procederà richiesti ai fini della partecipazione alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutagara; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore - cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. Ai in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - cessione dell’Azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’artdall’art. 32, comma 14, 110 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxs.m.i., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo ; - subappalto non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccaautorizzato.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la risoluzione Ditta nei seguenti casi nonché nei casi esplicitamente previsti dalla normativa vigente: ➢ perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara, ➢ revoca o annullamento del contratto nelle ipotesi provvedimento di aggiudicazione definitiva, ➢ grave inadempienza dell’affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato; ➢ reiterata interruzione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore; ➢ reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti, ➢ mancata stipula delle polizze assicurative previste agli artdal capitolato. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto ➢ inosservanza dei divieti di procedere alla risoluzione del subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa anche parziale; ➢ inadeguatezza o mancata rispondenza ai sensi dell’art. 1456 c.c.principi che informano l’etica del lavoro (decoro, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatoserietà professionale, cessione anche parziale del contrattoetc…), fallimentoimproduttività, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata ripetuta e documentata negligenza nell’esecuzione del servizio, mancato rispetto raggiungimento degli obblighi retributiviobiettivi prefissati, previdenziali ➢ mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell’offerta globale del concorrente; ➢ comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l’utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettiviagli utenti e loro famiglie; ➢ transazioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità eseguite senza avvalersi di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/Banche o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto➢ ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, ai sensi dell’artdi perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. 3 comma 9 bis Si conviene come unica formalità preliminare della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte della Ditta dei propri impegni contrattuali e al delle penali maturate. Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta, salvo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà regolarmente eseguite. E’ automatica la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento risoluzione del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero fallimento o cessazione dell’aggiudicataria. In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con Racc. AR. Con la risoluzione del contratto il Comune acquisisce il diritto di incamerare l’intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di risoluzione del contratto per gli affidamenti colpa dell’aggiudicataria, la stazione appaltante avrà facoltà di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccagara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla ditta inadempiente.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la La risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artè disciplinata dal D. Lgs. 108 del D.Lgsn. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto In caso di procedere alla risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. Inoltre, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenticasi: - in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - in caso di reiterati ritardi nell’esecuzione delle prestazioni o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dellestesse; - in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), difallimento, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento; - nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ai sensi dell’art. 1456 c.c.Codice Civile (clausola risolutivaespressa); - nel caso di intervenuti provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatoai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti pubblici . Pertanto, cessione anche parziale oltre ai casi in cui è previsto ope legis lo scioglimento del contrattocontratto di appalto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie l’Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto nel caso in cui intervengano informazioni interdittive di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, D.Lgs 159/2011 (Codice antimafia); - in caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità termini dell’avvio delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL gara. Inoltre il contratto sarà risolto di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, diritto in caso di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltooperazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’ASP di Agrigento il diritto di affidare a terzi le prestazioni o la parte rimanente di queste, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASP di Agrigento rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 risoluzione del contratto. In caso di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula risoluzione del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescrittila Ditta dovrà comunque garantire, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e a richiesta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, la continuità delle prestazioni di cui al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta opresente appalto, in alternativafino a che le stesse non siano assegnate ad altra Ditta e, si applicherà una penale pari al 10 comunque, per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo periodo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccasei mesi.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà La committente potrà risolvere il contratto nei casi previsti dal precedente art ….. del Capitolato Speciale oltre che dall’art. 108, comma 1 del D. Lgs.vo 50/2016. Potrà inoltre risolvere il contratto anche: • in caso di frode; • in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”; • nel caso di violazione del patto di integrità e del protocollo di legalità; • nel caso in cui le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli transazioni (rif. comma 8 – art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Il contratto verrà risolto di diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi: casi previsti dai commi 2 del dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e nel caso di cessione di contratto o subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'artautorizzati. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla La risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento non si estende alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà non contestate. Con la cauzione definitiva ove richiesta orisoluzione del contratto la committente potrà affidare il servizio alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in alternativadanno all’impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che la committente dovrà sostenere, si applicherà una penale pari rispetto a quelle relative al 10 per cento del valore del contrattocontratto risolto. Ai sensi dell’art. 32Le somme necessarie saranno prelevate mediante incameramento della garanzia definitiva e da eventuali crediti dell’impresa, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., fatto salvo il contratto verrà stipulato mediante scambio diritto di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero agire per gli affidamenti eventuali maggiori danni subiti. Con la risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della garanzia definitiva a titolo di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese penale, fatto salvo il diritto di registrazione agire in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti separato giudizio per il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.risarcimento dei danni

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Nel caso di persistenti e gravi irregolarità, accertate con le procedure di cui al precedente articolo 10, l’Azienda può procedere alla risoluzione del presente contratto. Il contratto si intende risolto di fatto se intervengono le ipotesi di seguito indicate: ▪ gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto; ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; ▪ grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio; ▪ gravi e/o ripetuti violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori; ▪ gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto. Qualora l’Azienda ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla struttura privata, concedendo il termine di 15 giorni per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artproduzione della documentazione e di deduzioni scritte a eventuale confutazione, anche con l’assistenza della propria associazione di categoria. 108 del D.Lgs. 50/2016Trascorso tale VIGNOLA MARI 2020.12.18 12:18:55 CN=XXXXXXX XXXXX ANT C=IT 2.5.4.4=VIGNOLA 2.5.4.42=XXXXX XXXXXXX RSA/2048 bits termine l’Azienda, secondo valutate le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere eventuali deduzioni e/o documentazione, potrà procederà alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.ovvero diffidare la Struttura Privata alla regolarizzazione assegnandole un congruo termine, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro30 giorni, per provvedere. Sono In mancanza di adempimento, l’Azienda dichiarerà risolto il contratto ai sensi della normativa vigente. Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso di sottoscrizione di nuovo contratto a carico dell'affidatario le spese seguito di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è nuovo accordo per legge a carico del Comune l’erogazione delle prestazioni di Luccaspecialistica ambulatoriale.

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Samples: Contratto Per L’acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. Si applica l’art 108 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, secondo l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le modalità ivi contenuteproprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. L'Amministrazione Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale - mancato rispetto dei termini previsti dall’art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all’affidatario (tardivo avvio dell’esecuzione del contratto); - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fallimentodi subappaltatori, stato di liquidazione fornitori, di lavoratori o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatariodi altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, con esclusione fatta salva l’applicazione delle fattispecie penalità di cui al disposto dell'art. 186 bis precedente articolo 6 del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, presente capitolato; - qualora l’ammontare delle penalità superi il 10% dell’ammontare contrattuale; - il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, utilizzo da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, del Fornitore del conto corrente comunicato per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative i movimenti finanziari relativi al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contrattosecondo quanto disposto dall’art. Ai sensi dell’art. 323, comma 149-bis, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxdella legge n. 136/2010., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: www.uninsubria.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Salvo quanto previsto dall’art. 13 (penalità) del presente Capitolato ed oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Ente si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale - frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, la sicurezza sul lavoro e mancato rispetto adempimento degli obblighi retributivicontributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, assicurativi nei confronti del personale dipendente; - sospensione del servizio da parte dell’appaltatoredell’operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo; - qualora le penalità eventualmente applicate abbiano superato il limite di 2 (due) all’anno; - gravi difformità, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento; - in caso di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori ottenimento per due volte consecutive di DURC negativo a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13carico dell’esecutore, ai sensi dell'art. 54 comma 5 dell’art.6 del D. Lgs. n. 165/2001DPR 207/2010 e s.m.i; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della - qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e xx.xxs.m.i; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati - affidamento delle prestazioni in subappalto; - non attivare il servizio di “help desk”; - non comunicare l’utenza mobile reperibile; - non assicurare pronta reperibilità - non attivare il servizio di teleassistenza entro 1 (una) ora dalla segnalazione/chiamata; - non essere in loco entro 2 (due) ore dalla segnalazione/chiamata; - cessione totale o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 parziale del presente contratto; - in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali nel presente Capitolato sia prevista la facoltà di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto per la stazione appaltante. L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove la stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà non provveda, l’Ente avrà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio facoltà di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio considerare risolto di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti diritto il contratto. L'IVA è per legge , procedendo all’incameramento della cauzione e all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del Comune di Luccaquale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dal Comune. Resta salva per l’ente l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la La risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, sarà disposta nei casi e secondo le modalità ivi contenutedi cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione ha il diritto Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contrattocontratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, avvalendosi della clausola risolutiva espressa in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento dei servizi. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Codice Civile nei seguenti casi: subappalto non autorizzato•in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; •in caso di cessione anche parziale del contrattodell’azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di liquidazione moratoria e di conseguenti atti di sequestro o altre procedure concorsuali di pignoramento a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto dell’aggiudicatario; •inosservanza degli obblighi retributiviconcernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL); •gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata; •nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità ovvero di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire che consentono la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie operazioni. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative al presente appaltoall'affidamento, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula o all'esecuzione del contrattocontratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti318 c.p., si procederà alla 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. In caso di risoluzione del contratto stesso e al pagamento resta salva per l’Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, danno subito o delle maggiori spese sostenute in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxdipendenza della risoluzione ferma restando l’applicazione delle penali., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, l’Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - potrà risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa: - successivamente all’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, in caso di accertamento della non sussistenza ovvero del venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la risoluzione partecipazione alla gara; - arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi oggetto di contratto; - in caso di n. 2 ritardi superiori a 30 giorni naturali e consecutivi nella consegna dei prodotti; - applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; - inadempimento degli obblighi di cui al precedente art. 10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - in caso di cessione del contratto nelle ipotesi previste agli di cui al precedente art. 108 del D.Lgs15. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto In caso di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltol’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 110 del D.lgs. n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti50/2016, si procederà riserva di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine dell’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. L’Amministrazione provvederà altresì ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento del servizio ad altro operatore economico, al Fornitore inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di xxxxxxx sarà esercitata azione legale. Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai affidate all’appaltatore ai sensi dell’art. 32, comma 14, 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 e xx.xxn. 50/2016., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artai sensi degli artt. 108 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del C.C. qualora l’Amministrazione Comunale dichiari all’Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti: - subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; - nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto; - perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i.; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato venga riscontrato il difetto venir meno del possesso dei requisiti prescrittidi ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, si procederà previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura; - per fallimento del soggetto selezionato; - mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165; - violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014; - mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. La dichiarazione di risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo viene comunicata con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato lettera raccomandata o mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in In caso di procedura negoziata ovvero risoluzione del contratto l’Impresa affidataria si impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa affidataria, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per gli affidamenti il recupero dei maggiori danni. In caso di importo non superiore risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso favore dell’Amministrazione e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccaprovvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del Il contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il è risolto di diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell’offerta, nei seguenti casi: ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del servizio, che fanno venir meno del rapporto fiduciario; inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale; il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato di gara in capo all’aggiudicatario; arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto; gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione; cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016; cessione (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato . esecuzione di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie transazioni di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità pagamento senza avvalersi di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico conto corrente dedicato bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis 15 ex L. n. 136/2010. Qualora l’Amministrazione accerti la sussistenza di tali ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di apposita comunicazione via PEC di volersi avvalere della Legge clausola risolutiva. Fuori dai casi indicati, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., al verificarsi di inadempimenti e/o adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa contestazione degli addebiti all’appaltatore e successivo contradditorio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 50/2016, anche per il caso di ritardo grave ai sensi dell’art. precedente. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti. In caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla di risoluzione del contratto stesso e al la Stazione Appaltante dispone, con preavviso di venti giorni da parte del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti. All’aggiudicatario sarà erogato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento corrispondente alle prestazioni già eseguite esattamente adempiute sino al giorno in cui si ha per avvenuta la risoluzione contrattuale, detratte le spese, gli oneri e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la l’eventuale risarcimento dei danni. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento a pieno titolo della cauzione definitiva ove richiesta oprestata. L’Amministrazione potrà provvedere all’affidamento dello stesso servizio al concorrente immediatamente successivo in graduatoria o a terzi, rivalendosi sull’appaltatore dell’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello derivante da esatto adempimento. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato all’aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. In sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l’erogazione dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in alternativaattesa di quantificare il danno che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32onde procedere, comma 14conseguentemente, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxall’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Con Unico Operatore Per L’affidamento Della Fornitura E Posa in Opera Di (Lotto Aggiudicato) Per Ufficio a Ridotto Impatto Ambientale Per I Centri Per L’impiego Dell’aspal, Durata 36 Mesi. Lotto 1 O Lotto 2

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente “ipso facto et de iure”, il rapporto contrattuale, ai sensi e per la risoluzione del gli effetti dell’art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio della ditta aggiudicataria, qualora si verifichino abusi, inesattezze delle prestazioni gravi ovvero ripetute, che comportano una inadempienza rispetto alle modalità di adempimento stabilite. Il contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il si intende risolto di diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.. a rischio e danno della ditta esecutrice dell’appalto, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato- In caso di frode; - messa in fallimento, cessione anche parziale del contratto, fallimentostato di moratoria, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali concorsuali, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'affidatariocarica della Ditta aggiudicataria; - nei casi di cessione totale o parziale del contratto e di subappalto del servizio non autorizzato; - nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, con esclusione mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.; - in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti; - in caso di inosservanza alle norme di sicurezza e agli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008; - in tutti i casi in cui, l’inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere impossibile o irregolare il proseguimento del rapporto contrattuale; - in caso di mancato rispetto dell’esecuzione del servizio degli obblighi e delle fattispecie condizioni contrattuali che abbiano determinato l’applicazione di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/19423 (tre) penalità; - danni ai beni di proprietà della Fondazione, interruzione derivanti da colpa grave e/o incuria e/o negligenza; - sospensione non motivata arbitraria del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributiviqualunque ne sa la causa o la durata. La risoluzione, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivicon atto motivato, perditapotrà avvenire senza preventiva diffida a ripristinare il servizio; - lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro. La risoluzione del contratto, da parte dell’appaltatorea norma dell’art. 1456 c.c., dei requisiti morali avviene mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata, con l’incameramento della cauzione definitiva a titola di penali e di indennizzo, non esime la ditta aggiudicataria dal risarcimento danni subiti dalla Fondazione per effetto delle circostanze che che inibiscono hanno determinato la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti risoluzione e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxconseguenze connesse., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà 16.1.Connesi può risolvere di diritto il Contratto con comunicazione scritta al Cliente, anche via fax o posta elettronica se confermata a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi: violazione delle condizioni d’uso di cui all’articolo 14 (usi impropri, abusivi o fraudolenti e regole di sicurezza); violazione dei divieti di cui all’articolo 15 (diritti di proprietà industriale o intellettuale di Connesi); e qualora ricorrano le procedure per la risoluzione circostanze di cui all’articolo 3.4. 16.2.A fronte di un inadempimento del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016Cliente ad obblighi di pagamento, secondo prestazione o integrazione delle garanzie, e qualora il Cliente non consenta le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere verifiche tecniche e gli interventi propedeutici e necessari alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa attivazione e alla fornitura ai sensi dell’art. 1456 c.c.4.2 e 13.5, nei seguenti casi: subappalto Connesi può sempre valersi di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, decorsi i quali, in assenza di adempimento, il Contratto si intenderà risolto. 16.3.A fronte di un mancato pagamento Connesi avverte il Cliente con debito preavviso della interruzione del servizio o cessazione del collegamento, e circoscrive l’interruzione - per quanto tecnicamente fattibile - alla fornitura interessata dall’inadempimento, a meno di frode, o ripetuti mancati pagamenti o ritardati pagamenti nell’arco dei 6 mesi precedenti l’ultima fattura scaduta. A tali fini Connesi non autorizzatoconsidera i ritardi inferiori a 15 giorni dalla scadenza della fattura, cessione anche parziale e i mancati pagamenti nella misura in cui afferiscano a somme contestate per le quali sia pendente un reclamo oppure una procedura di conciliazione o definizione della controversia con l’Operatore ai sensi degli articoli 3 e 14 del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie Regolamento di cui al disposto dell'artalla delibera AGCOM n. 203/18/CONS. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità 16.4.Nei casi di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e Contratto per inadempimento del Cliente, salvo il diritto di Connesi al pagamento risarcimento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.maggior danno, il contratto verrà stipulato mediante scambio Cliente è tenuto a corrispondere a Connesi in un’unica soluzione i corrispettivi previsti per il periodo di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente fatturazione in un apposito scambio corso alla data di lettererisoluzione e tutti i costi previsti alla cessazione. Inoltre, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero Connesi può (a) trattenere gli importi già versati dal Cliente per l’acquisto dell’Apparato salvo recuperare lo stesso con addebito delle relative spese al Cliente nella misura stabilita per gli affidamenti interventi a vuoto, oppure a sua scelta, far riscattare l’Apparato al Cliente con addebito in un’unica soluzione delle rate residue; (b) far riscattare l’Apparato fornito in noleggio o comodato, addebitandone il valore di importo non superiore listino al Cliente oppure a 40.000 euro. Sono sua scelta, ritirare detto Xxxxxxxx con addebito delle relative spese al Cliente nella misura stabilita per gli interventi a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccavuoto.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del Il contratto nelle ipotesi previste agli artpotrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall’’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: - inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo su- periore aI 10% dell’importo contrattuale previa valutazione dell’opportunità di procedere da parte del RUP; - inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia; - inadempimento agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 34 del presente Capitolato Tecnico Pre- stazionale; - adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all’art. 38 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso; - mancato reintegro della cauzione definitiva, di cui all’art. 30 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale; - mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 30 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale nel caso in cui venga a scadenza durante l’esecuzione del contratto; - violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità di cui all’art. 38 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale; - inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui all’art. 37 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale; - (se del caso, nell’ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una comunicazione/informativa antimafia avente esito negativo. La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l’Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le modalità ivi contenuteprestazioni rese, detratte eventuali penalità. L'Amministrazione ha In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione dà, altresì, alla Stazione Appaltante il diritto di procedere alla affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Aggiudicatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artinterpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. 1456 c.cL'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario Aggiudicatario., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.provvedimento stesso, nei seguenti casi: - per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; - in caso di non conformità dei lavori resi accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto; - qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ASPAL; - per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; - applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato, autorizzato e di cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali contratto a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, terzi; - violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibiliflussi finanziari, di cui al Codice art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii; - qualora si verifichino una o più delle condizioni di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'artcui all’art. 54 comma 5 del D. LgsCapitolato Speciale d’Appalto. n. 165/2001; mancato utilizzo Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire giorno precedente la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis notifica della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo vincolo contrattuale con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxDitta appaltatrice., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Qualora la risoluzione del ditta aggiudicataria commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l’ASL avrà facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste agli art“ipso facto ed de Jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo di raccomandata a.r. 108 del D.Lgse/o posta certificata, con esclusione di ogni altra formalità legale. 50/2016Il contratto è risolto, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.oltre che nei casi contemplati nei precedenti articoli, nei seguenti casi:  cessione o subappalto anche parziale, non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis servizio affidato;  sospensiva del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata servizio per colpa dell’aggiudicatario;  reiterati ritardi nell’esecuzione del servizio;  fallimento della ditta aggiudicataria (anche se seguito da concordato) o concordato preventivo;  mancata corrispondenza dei prodotti, mancato materiali ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio dalla ditta aggiudicataria rispetto alla documentazione presentata in sede di partecipazione a gara.  Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara.  Xxxxx e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi retributivicontrattuali  Esito negativo del collaudo in xxxxx xx xxxxxxxxx x/x xxx xxxxxxx xx xxxxx  Qualora si verifichi quanto previsto al comma 2 punto 3 del precedente articolo.  In caso di due relazioni negative, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'artanche non consecutive previste dal precedente articolo. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla La risoluzione del contratto stesso comporterà come conseguenza l’incameramento della cauzione a titolo di penale, oltre al risarcimento di ogni maggior onere e al pagamento spese per l’esecuzione in danno del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxservizio., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artoggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni che così si riassumono: - non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, secondo le modalità ivi contenuteper qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. L'Amministrazione ha il diritto interruzione del servizio); - cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di procedere quattro penalità all’anno anche per fattispecie diverse; - cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla risoluzione procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi presente capitolato; - violazione dell’art. 1456 c.c.53, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatocomma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s. m. e i.; - violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle Amministrazioni, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato nel codice generale di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie comportamento dei dipendenti pubblici di cui al disposto dell'art. 186 bis DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ciascuna Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. X/1299 del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione 30/01/2014; - subappalto del servizio non motivata del servizio, autorizzato dalle Amministrazioni; - mancato rispetto degli obblighi retributiviprevisti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti assicurativa, antinfortunistica e dei contratti collettivi, perdita, di lavoro nazionali e locali; - altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatoredell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato; - il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative costituisce causa di risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della garanzia fideiussoria, ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni derivati all’ATS per l’inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto, il corrispettivo viene corrisposto per i servizi regolarmente effettuati fino al presente appaltogiorno della cessazione dell’appalto. La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all’appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’artdell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 321456, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.2 c.c..

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Fermo restando il diritto di recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora: il Fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di azienda a cui il Contratto sia pertinente; venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; si verifichi difformità tra le procedure per caratteristiche delle prestazioni erogate e quelle richieste; fossero notificate quattro contestazioni ed applicate relative penali dello stesso tipo nel corso di un semestre come indicato al paragrafo 12; il Fornitore in caso di contestazioni di Coni Servizi sul servizio non fornisca giustificazioni entro il termine stabilito di 10 ( dieci) giorni; vengano violate le regole di Travel Policy; si verifichi la violazione del divieto di cessione del Contratto previsto al successivo paragrafo 15; si verifichi la violazione del divieto di subappalto previsto al precedente paragrafo 8; si verifichi la violazione degli obblighi indicati al precedente paragrafo 10; l’importo delle penalità abbia superato il 10% del valore del Contratto; si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza, di cui al precedente paragrafo 11; si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 9; venga rilevata l’inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 17. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto Contratto nelle altre ipotesi, disciplinate nelle presente documento, per le quali è stato espressamente previsto tale esercizio. Coni Servizi dovrà risolvere il Contratto qualora il Fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni subiti. La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al Fornitore, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta. Il Contratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte di Coni Servizi al Fornitore, nei casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del Fornitore medesimo. In ognuna delle ipotesi sopra previste, Coni Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 del Codice civile, previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice civile, in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste agli artnel Contratto. Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per E’ fatta salva la risoluzione facoltà del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto Committente di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contratto ai sensi dell’artdel d. lgs. 1456 c.c.n. 50/2016 (Codice degli Appalti) a tutto rischio e danno dell’appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare: - materiale non conforme alle caratteristiche di Capitolato di cui all'art. 1 come risultante da collaudo di cui all'art. 7; - gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente; - la violazione dell’obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura; - l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura (e.g. mancato passaggio per 7 giorni consecutivi oppure per 10 volte in un mese presso la sede operativa dell’azienda sita in Xxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 48 Breno (BS) per le urgenze, per le campionature e, qualora previsto dal DEC, a ricevere gli ordinativi segnalati), la sicurezza nei seguenti casi: subappalto confronti di cose e persone, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato; - ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non autorizzatosanate inseguito a diffida formale, cessione o anche parziale una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della fornitura. La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto, fallimentoprovvederà all’incameramento della cauzione prestata dall’appaltatore, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a carico dell'affidatarioterzi dell’appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante. Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminatole eventuali controdeduzioni, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxdovranno essere prodotte entro cinque giorni liberi successivi all’addebito., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli arttrova applicazione l’art. 108 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ivi contenutenonché gli articoli 1453 e ss. L'Amministrazione ha il diritto del Codice Civile. Il contratto si risolve di procedere alla risoluzione diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del contrattoCodice Civile, avvalendosi con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. In caso di applicazione dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi32 della LP 16/2015:: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato Il contratto si risolve di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13diritto, ai sensi dell'art. 54 comma 5 dell’articolo 1456 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire Codice Civile, con la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltosemplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis dell’articolo 32 della Legge legge provinciale del n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie16/2015, dati o documenti riservati che l’affidatario, al momento della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANACpresentazione dell’offerta, nel caso non risulti essere stato in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei prescritti requisiti prescritti, si procederà alla soggettivi di partecipazione. Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto stesso di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa). Il contratto di appalto sarà risolto anticipatamente qualora l'ATO Rifiuti territorialmente competente ai sensi della L.R. n. 14/2016 riesca ad affidare l'intero servizio di raccolta, spazzamento e trasporto al pagamento Gestore Unico, dopo la stipula del corrispettivo pattuito solo contratto di servizio con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta oil nuovo gestore. La ditta appaltatrice, con l'accettazione del presente capitolato, riconosce espressamente che l'eventuale anticipata risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto risarcitorio in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxsuo favore., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Contratto D’appalto

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. In particolare il contratto si intende risolto di diritto, in caso accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali previsti all'art. 80 comma 1,4 e 5 lett. b) Dlgs 50/2016. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.provvedimento stesso, nei seguenti casi:  nelle ipotesi previste dal presente Disciplinare e nei restanti atti di gara e, in particolare, in caso di non conformità, accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto, di fornitura di beni/servizi;  per ritardo, protratto, nella consegna/resa dei prodotti/prestazioni per cause imputabili al Fornitore;  per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;  applicazioni di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;  per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;  in caso di cessione della Ditta Aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato;  violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e nel caso previsto dall’art. 6, cessione anche parziale comma 8 del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, D.P.R. n° 207/2010;  violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibiliflussi finanziari, di cui al Codice art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;  nel caso di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale attivazione di contratto relativo a forniture oggetto del 29 Gennaio 2014 n. 13presente Disciplinare da parte di “Soggetto Aggregatore”, ai sensi dell'artdi quanto previsto dall'art. 54 comma 5 9, del D. LgsD.L. n° 66 del 24/04/2014. n. 165/2001; mancato utilizzo Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando la ASSL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti della ASSL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire giorno precedente la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis notifica della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo vincolo contrattuale con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxDitta appaltatrice., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Gli Enti contraenti si riservano la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa previa diffida ad adempiere ai sensi dell’artdegli artt. 1456 c.c1453 e 1454 Cod. Civ., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato in caso di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie grave inadempimento e di cui penali per un importo complessivo superiore al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento 10% del valore del contratto. Ai sensi dell’artIn conformità al disposto di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs1456 c.c. 50/2016 e xx.xx.(clausola risolutiva espressa), il contratto verrà stipulato mediante scambio potrà essere risolto in seguito a tre gravi inadempienze riscontrate nell’arco di corrispondenza secondo l’uso un anno valutate dalle strutture competenti. Gli Enti contraenti hanno la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi: ▪ fallimento o messa in liquidazione della Ditta aggiudicataria. ▪ subappalto non autorizzato. ▪ interruzione non giustificata del commercio consistente servizio. ▪ mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. ▪ frodi e gravi negligenze nello svolgimento del servizio. ▪ revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione. 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 ▪ inosservanza delle leggi in un apposito scambio materia di letterelavoro e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro. In ognuna delle ipotesi sopra previste, tramite posta elettronica certificata gli Enti contraenti non compenseranno le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il loro diritto al risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi della L. 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” il contratto si intenderà inoltre risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o strumenti analoghi negli altri Stati membri, della società Poste italiane Spa come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. nella suddetta legge o comunque in caso tutti di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti violazione di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione norme emanate successivamente in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccamateria.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Si applicheranno le fattispecie previste dall'art. 108 del Dlgs n.50/2016. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni di contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure per la di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artper grave inadempimento di cui all'art. 108 del D.LgsD. lgs n.50/2016. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative dei flussi finanziari di cui al presente appalto, precedente Art. 10 da parte dell'Appaltatore ai sensi dell’artdell'art.3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 136/2010 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e xx.xxle direttive fornite da ROMA CAPITALE per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'affidatario diffonda notiziel'Appaltatore non adempia, dati o ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione dei contratto e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto Nel caso di ANACesecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di programma operativo di contratto,il Responsabile del Procedimento assegna all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il Responsabile del Procedimento, nel caso in cui, successivamente alla stipula comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti. Qualora sia accertato stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite ammesso in contabilità e nei limiti dell’utilità ricevutaquanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; inoltre si incamererà è altresì accertata la cauzione definitiva ove richiesta opresenza di eventuali opere, in alternativariportate nello stato di consistenza, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016Codice Civile, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha La Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale • Qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del contratto, fallimento, stato codice di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie procedura penale per le ipotesi di cui al disposto dell'artcomma 1, dell’art.80 del D.Lgs. 186 bis 50/2016 e ss.mm.ii.; • Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del R.D. 267/1942, interruzione medesimo art.80; • Qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità più misure di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art.95 del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'artD.Lgs. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; mancato utilizzo • Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 136 e xx.xxss.mm.ii., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell’A.N.A.C. n.4/2011; qualora l'affidatario diffonda notizie• Applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art.6.3 del presente Disciplinare di gara; • Nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, dati o documenti riservati che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; • In caso di mancato rispetto del termine di consegna, installazione e verifica di conformità disciplinati nel Capitolato tecnico; • In caso di esito negativo della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 procedura di ANACverifica di conformità; La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell’Affidatario che, nel caso in cuia giudizio del Responsabile del procedimento, successivamente alla stipula concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, sia accertato il difetto tale da compromettere la buona riuscita della fornitura affidata. La Stazione Appaltante procederà a contestare l’addebito all’Affidatario tramite PEC, secondo la procedura prevista all’art. 108, comma 3 del possesso Codice dei requisiti prescritti, si contratti pubblici. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC) come da Delibera A.N.A.C. n. 1386 del 21.12.2016. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto stesso in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite codice delle leggi antimafia e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta odelle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 giudicato per cento del valore del contrattoi reati di cui all’art. Ai sensi dell’art80” (come dispone l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx108 c. 2)., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per la risoluzione del adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto nelle ipotesi previste agli artsi intenderà risolto. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casicasi : subappalto - non autorizzatoveridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, cessione anche parziale accertata dalla Stazione appaltante al termine del contrattoprocedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, fallimentodi grave negligenza, stato di liquidazione contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al disposto dell'art. 186 bis codice delle leggi antimafia; - ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - cessione del R.D. 267/1942, interruzione contratto o sospensione subappalto non motivata del servizio, autorizzati; - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità in tema di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, tracciabilità di cui al presente Capitolato; - a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; - nei casi previsti dall’art. 110 del Codice degli appalti; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; - in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara. Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 8 e 9 del 29 Gennaio 2014 n. 13presente Capitolato. In particolare, ai sensi dell'artil contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltoIl contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notiziealtresì, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cuiqualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del possesso dei requisiti prescrittiD.lgs 159/2011. In tal caso, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta osarà applicata a carico dell’Appaltatore, in alternativa, si applicherà anche una penale pari al 10 per cento nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ai sensi dell’artLa risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. 32Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, comma 14, del D.Lgsin danno all’impresa inadempiente. 50/2016 e xx.xx., il All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’artrisolto. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in In caso di procedura negoziata ovvero esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli affidamenti eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di importo cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non superiore potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a 40.000 euroterzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. Sono a carico dell'affidatario All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di registrazione agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il materia di risoluzione del contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Per quanto concerne la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artcontrattuale si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.LgsD.L.vo 50/2016. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha L’Azienda Sanitaria potrà risolvere il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa oltre che in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip, anche ai sensi dell’art. 1456 c.c., C.C. nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale - qualora durante il periodo di esecuzione del contratto, fallimento, stato Servizio si verifichino più di liquidazione n. 5 (CINQUE) contestazioni formali per difformità qualitative o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione irregolarità nell’esecuzione del servizio che abbiano dato luogo all'applicazione delle fattispecie penali di cui al disposto dell'art. 186 bis precedente articolo - applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata valore del servizio, mancato rispetto contratto - per arbitrario abbandono del servizio da parte della Società appaltatrice; - per inadempimento degli obblighi retributividi natura contrattuale, previdenziali previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perditain materia di sicurezza sul lavoro; - per accertata grave violazione, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolodegli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili, compatibili agli stessi operatori; - per mancato reintegro del deposito cauzionale in caso di escussione; - per inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’artall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xxs.m.i.; qualora l'affidatario diffonda notizie- per violazione della clausola anticorruzione - in caso di sospensione dell’attività commerciale, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANACconcordato preventivo, nel di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; - in caso in cui, successivamente alla stipula di cessione del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla cessione d’azienda o subappalto non autorizzati dall’Azienda. Con la risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà sorge il diritto di affidare a terzi la cauzione definitiva ove richiesta ofornitura o la parte rimanente di questa, in alternativadanno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l’incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicherà una penale pari applicano le disposizioni di cui al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxcodice civile in materia di inadempimento., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Accordo Quadro Su Piattaforma Stella Per La Fornitura Dispositivi Medici Dedicati Alle Attrezzature Sanitarie in Dotazione Ai Presidi Ospedalieri E Territoriali Della Asl Roma 3. Materiale Per Neonatologia Descrizione Quantità Annua in Pezzi Importo Unitario Importo Complessivo Annuo Importo Complessivo Biennale Cig

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la A prescindere dalle cause generali di risoluzione del dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx via pec, il contratto nei seguenti casi: subappalto non autorizzatograve inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione documentato da almeno tre contestazioni ufficiali; qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie superiore alla misura percentuale massima di cui al disposto dell'artprecedente art. 186 bis 5; accertamento della non veridicità del R.D. 267/1942contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura; mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva” ; mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, interruzione o sospensione non motivata del servizioai sensi dell’ articolo “Danni, mancato rispetto responsabilità civile e polizza assicurativa”; azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; in caso di violazione degli obblighi retributividi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivin. 136. Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, perditao la parte rimanente di essa, da parte dell’appaltatorein danno all’impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti ove essa non sia stata ancora restituita, e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà applicare una penale pari al 10 equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per cento il risarcimento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxdanno., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: www.arpae.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Si applica l’art.108 del codice contratti pubblici. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le procedure proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la risoluzione del maggior spesa sostenuta per affidare ad altro contraente/affidatario il contratto nelle ipotesi previste agli arted ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione L’Università ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. - in caso di procedura negoziata ovvero applicazione di penali il cui ammontare complessivo supera il 10% dell’importo contrattuale; - mancato rispetto dei termini previsti dall’art.1 comma 1 L.120/2020 per gli affidamenti cause imputabili all’affidatario (tardivo avvio dell’esecuzione del contratto); - emanazione di importo un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non superiore a 40.000 euroregolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte dell’affidatario del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per 3, comma 9-bis, della legge a carico del Comune di Luccan. 136/2010.

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Samples: www.uninsubria.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà 14.1 Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto, nel caso di accertamento, nell’ambito dei controlli, di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone la decadenza del diritto al rilascio dei CIC, nonché il recupero dei titoli già rilasciati, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano. Il presente Contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c .: - qualora l’Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui le procedure Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; - qualora il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti il venir meno di una o più condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento; - qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo si sia conclusa con l’annullamento o la revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi. Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto GSE si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.: - qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione; - qualora il GSE, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatonell’ambito di un procedimento amministrativo, cessione anche parziale del contrattoaccerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, fallimentononché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante. Per variazioni di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatariolieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, con esclusione delle fattispecie il GSE si riserva di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942modificare i CIC rilasciati nonché, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto ove le condizioni per il rilascio degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibilistessi siano ripristinate, di trattenere un numero di CIC pari a quelli rilasciati nel periodo in cui al Codice è perdurata la variazione di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'artlieve entità. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.Articolo 15

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Samples: Contratto Per La Regolazione Dell’incentivo Sull’immissione in Consumo Di Biometano Nella Rete Del Gas Naturale, Con Destinazione Specifica Nei Trasporti Di Cui All’art. 5 Del d.m.2 Marzo 2018 Codice Contratto [Inserire Cod. Contratto]

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per L’Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’artdegli artt.1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria, in caso di: - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; - gravi manchevolezze nel servizio; - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, anti-infortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali; - altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell’impresa aggiudicataria, nei seguenti casi: - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; - subappalto non espressamente autorizzato; - accertamento della sussistenza in capo all’Impresa, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con una delle cause di esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis all’art.80 del R.D. 267/1942D.Lgs.n.50/2016; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazionedell’Amministrazione; violazione - sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore e dei suoi dell'impresa aggiudicataria per motivi non dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titoloda cause di forza maggiore; - cessione dell’azienda, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblicicessazione dell’attività, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. oppure in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti concordato preventivo, di importo non superiore a 40.000 euro. Sono fallimento a carico dell'affidatario dell’impresa aggiudicataria; - mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, avente le spese caratteristiche indicate nell’art. 5 del presente Capitolato; - mancata osservanza delle norme in materia di registrazione in caso d'uso Sicurezza sul lavoro e altre eventuali spese inerenti prevenzione infortuni. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccarisarcimento dei danni conseguenti.

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Samples: trasparenza.comune.spoltore.pe.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Ferme le ipotesi e le procedure per la di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artdagli artt. 108 135-140 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m.i., secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha che integralmente si richiamano, il diritto Comune di procedere alla risoluzione del Foligno si riserva la facoltà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa previa regolare diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1456 c.c.dell’art.1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi: - frode, grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - perdita da parte della Società dei requisiti per l’esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A. - subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto; - contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali; - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, fallimentosulle assicurazioni obbligatorie del personale, stato in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione cooperative; - violazione delle fattispecie norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, presente appalto; - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati della Società a qualsiasi titolotitolo coinvolti nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, degli obblighi dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice precedente art. 6 - mancata apertura in Foligno entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale affidamento del 29 Gennaio 2014 n. 13servizio, ai sensi dell'artdell’ufficio per il servizio di gestione sinistri di cui al precedente art. 54 comma 5 3. La risoluzione del D. Lgscontratto non pregiudica, da parte dell’amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 Il Comune in caso di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula risoluzione del contratto, sia accertato il difetto potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per: - far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaservizio; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario - coprire le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti indizione di una nuova gara per il contratto. L'IVA è per legge a carico nuovo affidamento del Comune di Luccaservizio.

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Samples: www.comune.foligno.pg.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per 1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano competere a titolo di risarcimento danni, l’Amministrazione, ARO BT/3, si riserva la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi avvalersi nei confronti dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdi cui all’art. 1456 c.c.del codice civile, nei anche per uno solo dei seguenti casi: -mancata assunzione del servizio entro la data stabilita o abbandono del servizio; - abituale deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’esito dei servizi stessi, a giudizio del ARO BT/3; - affidamento di una parte di servizio o di servizi in subappalto non autorizzatoin difformità o in assenza di quanto previsto dal CSA e dal presente contratto; - qualora il predetto soggetto si sia reso colpevole di frode a seguito di sentenza passata in giudicato; - sentenza dichiarativa di fallimento, cessione sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell’attività commerciale; - impedimento dell’esercizio dei poteri di controllo e collaborazione spettanti al ARO BT/3 a causa di comportamenti omissivi o reticenti; - sospensione, anche parziale dei servizi per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i casi non imputabili all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale; - revoca o decadenza dell’iscrizione dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dall’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'artD.Lgs. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. n. 120/2014; - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, delle disposizioni in materia di personale (riassunzione); - qualora l’Aggiudicataria dei requisiti morali che che inibiscono la capacità servizi di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi igiene ambientale non provveda alla corresponsione della retribuzione ai dipendenti secondo le modalità prescritte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto di riferimento e/o collaboratori non provveda al versamento delle ritenute e dei contributi di legge, l’ARO BT/3 ha diritto di richiedere, in ogni momento, la prova dell’avvenuto adempimento a qualsiasi titolo, degli obblighi tale obbligo; -cessione del credito e rilascio di comportamento procura alla cessione d’incasso del canone non espressamente prevista dalla legge; - in caso di non mantenimento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire requisiti antimafia anche dopo la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: www.ager.puglia.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artFermo restando quanto previsto all’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il Formez PA considererà risolto di diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’incarico nei seguenti casi: subappalto - qualora, per qualsiasi causa, codesta Società non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti possa svolgere e/o collaboratori a qualsiasi titoloconcludere l’incarico nei termini e secondo le modalità indicate; - qualora codesta Società non si attenga alle disposizioni contenute nel Codice Etico di Formez PA pubblicato sul sito di Formez PA – sezione “Chi siamo”, degli obblighi nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento per la ricezione ed il trattamento delle segnalazione di comportamento dei dipendenti pubbliciillecito e irregolarità, per quanto compatibilipubblicato sul sito Formez PA nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione, che con la sottoscrizione del presente contratto sono da intendersi accettati; - qualora l’affidataria non si attenga alle disposizioni contenute nel Patto di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale integrità dalla stessa sottoscritto. In tali ipotesi, Formez PA procederà all’esecuzione del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso servizio in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono danno dell’Affidataria a carico dell'affidatario le spese della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatta salva l’azione di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge risarcimento del maggior danno subito o eventuale ulteriore azione che questo Centro ritenga di intraprendere a carico tutela dei propri interessi, fermo restando quanto previsto all’articolo 3 del Comune di LuccaPatto d’integrità.

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Samples: Contratto Di Appalto Ai Sensi Del d.lgs. N. 50/2016 Per L’affidamento Del Servizio

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà al Cassiere, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le procedure proprie controdeduzioni al Responsabile dell’esecuzione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Cassiere non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile dell’esecuzione valuti negativamente le controdeduzioni, l’Università procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la risoluzione del maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto nelle ipotesi previste agli arted ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione L’Università ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: – emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; – sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; – violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; – servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; – il mancato utilizzo da parte del Cassiere del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010; – liquidazione, scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Cassiere; – mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi; – applicazione di commissioni non definite in sede di offerta; – mancata realizzazione delle iniziative contenute nell’offerta tecnica relative ai servizi aggiuntivi; – sospensione del servizio da parte del Cassiere senza giustificato motivo; – violazione del divieto di cessione o subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative salvo i casi consentiti in base al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxCapitolato., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: www.uninsubria.it

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. L’ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - interruzione non giustificata del servizio; - subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 106 comma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. L’ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: - l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici; - sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - sospensione dell’attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione; - situazioni indicate nel Patto di integrità (Allegato D); - nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010; - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016; - intervenuta attivazione di strumenti di acquisto di cui l’ASL BI è obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente (ad es. convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., da CONSIP S.p.A. o contratti stipulati in esito a procedure di gara aggregate a livello di Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, come definita dalla X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxx 0/00/0000, n. 43-6861). L’ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto nelle ipotesi sorge in capo all’ASL BI la facoltà di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste agli artdal contratto risolto. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta. È fatta salva per l’ASL BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio le disposizioni del codice civile in materia di corrispondenza secondo l’uso inadempimento e risoluzione del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è È fatta infine salva l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per legge a carico quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione del Comune di Luccacontratto.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per Per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artsi applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.dell’art.1456 del Codice Civile si procederà a risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, nei dandone semplice comunicazione scritta, qualora ricorra anche una soltanto delle seguenti casifattispecie: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato • mancato rispetto in tre occasioni delle normative sulla salute e sicurezza dei luoghi di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie lavoro di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. • insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), interruzione o sospensione non motivata del servizioaccertata dai preposti organi ispettivi, salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; • mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, ripristino entro 10 giorni della cauzione definitiva a seguito di escussione della stessa da parte dell’appaltatoredel Comune di Ostuni a seguito di inadempimenti contrattuali; • ingiustificata sospensione del servizio per 5 giorni consecutivi; • subappalto; • cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; • riscontro, dei requisiti morali durante le verifiche ispettive eseguite dal Comune, di inadempienze che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti anche solo potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi comportare rischi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, danni economici e/o di cui immagine al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001Comune; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità • quando l’importo cumulato delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 varie penali e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato decurtazioni superi il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto10% dell’importo contrattuale; • utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati nel presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre risoluzione contrattuale, salvo il ristoro degli eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del danni subiti dal Comune di LuccaOstuni per fatto o colpa dell'Appaltatore ed il ristoro dei maggiori oneri sostenuti, allo stesso Appaltatore è dovuto il pagamento dei servizi regolarmente effettuati sino alla data della risoluzione contrattuale.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per la reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati. Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016per inadempimento, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c.: • apertura di una procedura di concordato preventivo, nei seguenti casi: di fallimento a carico dell’aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento); • grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; • frode, negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nonché dei requisiti di idoneità professionale; • subappalto non autorizzato; • casi stabiliti dall’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; • importo delle penali superiore al 10 % (dieci per cento) del valore dell’affidamento; • violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.; • mancata osservanza da parte dell’Aggiudicatario, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali dei suoi dipendenti e collaboratori a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivicompresi subappaltatore, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità del Codice di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore comportamento adottato dal Comune di Monza e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per quanto compatibilieventuali maggiori danni. Il Comune, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi norma dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula 1456 del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescrittic.c., si procederà alla risoluzione del contratto stesso e avvarrà della clausola risolutiva espressa al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxverificarsi delle ipotesi qui richiamate., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la In tema di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artsi richiamano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. L’ATS potrà procedere di diritto, secondo le modalità ivi contenuteex art. L'Amministrazione ha 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura di prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L. R. n. 27 dicembre 2006 n. 30”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo; • violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di procedere questa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. La risoluzione del contratto, avvalendosi per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della clausola risolutiva espressa cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, nei seguenti casi: subappalto non autorizzatononché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato fatti salvi i casi di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, questione si procederà alla risoluzione inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxservizio ad altro operatore., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della Costituisce clausola risolutiva espressa espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, l’impossibilità di gestire il servizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Unione ed il Tesoriere, nonché l’impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico della Tesoreria con quello dell’Unione. L’Unione può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.cx.x., nei seguenti casixx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxx nell’adempimento egli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, nonché nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichi uno o più degli eventi di seguito descritti: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale - apertura di una procedura concorsuale a carico del contratto, fallimento, stato di Tesoriere; - messa in liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione in altri casi di cessione dell’attività di tesoreria; - nel caso in cui il Tesoriere si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; - gravi violazioni e/o inosservanze delle fattispecie disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della presente convenzione; - inosservanze delle norme di cui legge relative al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; - interruzione o sospensione non motivata del servizioservizio per più di tre giorni per cause imputabili a negligenza del Tesoriere. In questi casi, mancato rispetto degli obblighi retributivil’Unione provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a 10 gg. per la capacità presentazione di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore memorie e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale controdeduzioni. In caso d’inutile decorso del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale termine assegnato ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto verrà stipulato mediante scambio s’intenderà risolto di corrispondenza secondo l’uso diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Unione in forma di posta certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di cessazione del commercio consistente servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Unione si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere s’impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione d’altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività d’incasso e di pagamento. Nel caso in un apposito scambio cui l’Unione, a causa di lettereerrori del Tesoriere, tramite posta elettronica certificata riceva penalizzazioni di carattere amministrativo o strumenti analoghi negli altri Stati membrifinanziario dallo Stato ovvero da altre istituzioni sovraordinate, come previsto dall’artil Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono all’Unione ed ai relativi organi e uffici. 32Il Tesoriere altresì risponde dei danni arrecati all’Unione da errori dallo stesso commessi, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xxqualora persone fisiche o giuridiche richiedano risarcimenti all’Unione. Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti decadenza, ed è fatto salvo il diritto dell’Ente di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti pretendere il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccarisarcimento dei danni subiti.

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Samples: Unione Di Comuni Lombarda

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., . nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: subappalto - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - 2 ritardi all’anno nella consegna dei materiali eccedenti i 10 giorni solari; - 2 contestazioni formali all’anno in caso accertata difformità del grado di purezza dei materiali consegnati; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non autorizzatoadempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contrattocontratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, fallimento, di stato di liquidazione moratoria e conseguenti atti di sequestro o altre procedure concorsuali di pignoramento a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, dell’impresa; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei requisiti morali che che inibiscono la capacità servizi; - Mancata compilazione dei documenti di contrattare con la Pubblica Amministrazionelegge; violazione - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori del Politecnico di Milano di aderire a qualsiasi titoloconvenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, degli obblighi senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei Milano potrà inoltre procedere a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al pagamento risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e nei limiti dell’utilità ricevuta; restano inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Ai sensi dell’artIn tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. 32Pertanto l’Appaltatore è tenuto, comma 14su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, del D.Lgs. 50/2016 nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e xx.xx., dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto verrà stipulato mediante scambio senza altro avere a pretendere che il pagamento di corrispondenza quanto effettivamente fornito secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Luccai prezzi contrattuali.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Oltre che a quanto previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed alle ipotesi di sopravvenuta perdita da parte dell’I.C. dei requisiti generali richiesti dalle normative vigenti per contrarre con la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016Pubblica Amministrazione, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto l’A.C. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei C.C. in ciascuno dei seguenti casi: subappalto • interruzione dei servizi salvo cause di forza maggiore debitamente documentate; • inosservanza delle norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, retributiva, igienico/sanitaria e di sicurezza riferite al personale adibito ai servizi in concessione; • gravi danni prodotti agli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà dell’A.C.; • violazione dei diritti dei bambini alla salute, alla cura, alla socialità, al benessere e allo sviluppo della loro personalità e violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, inclusione e trasparenza nella gestione; • grave incuria nella organizzazione e nella gestione che determini un significativo decremento della qualità dei servizi offerti alle famiglie rispetto agli standard propri dei Servizi Educativi del Comune di Sarzana; • uso dei beni dell’A.C. per scopi estranei ai servizi in concessione; • cessione del contratto; • subaffidamento delle prestazioni relative alle attività educative e del personale cd. ausiliario (sorveglianza, cura ed igiene dei bambini, assistenza al pasto, riordino, pulizia e decoro dei locali) e subaffidamento di prestazioni accessorie (manutenzioni ecc.) senza previa autorizzazione dell’A.C., ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 32; • ripetuti episodi di inadempienza contrattuale, contestati nelle modalità di cui al precedente art. 33; • mancata collaborazione alle attività di controllo di cui al precedente art. 25 dalla quale sia derivata l’impossibilità per l’A.C. di verificare stati e/o fattispecie rilevanti al fine della valutazione dei servizi in concessione. Nelle ipotesi sopraindicate l’A.C. ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’I.C. incamerando la cauzione a titolo di penale ed indennizzo, salvo i danni ulteriori. La risoluzione del contratto non autorizzatopregiudica la richiesta dell’A.C. di risarcimento per i danni subiti. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo l’A.C. potrà rivalersi su eventuali crediti dell’I.C. nonché sulla cauzione, cessione anche parziale senza necessità di diffide o formalità di sorta. Fermo restando l’effetto della risoluzione ed in considerazione della necessità di garantire continuità al servizio e di evitare pregiudizi agli utenti l’I.C. non potrà cessare il servizio prima del termine preavvisato dall’A.C. nella dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. All’I.C. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno cessazione, detratte le penali, le spese ed i danni. In caso di risoluzione del contratto, fallimento, stato sarà disposta l’esclusione dell’I.C. dalle future gare indette dall’A.C. per un periodo di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xxanni., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi in Concessione

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. COMUNE DI LUCCA Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. .Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del Il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetti dell’art. 1456 c.c.X.X., xxxxxx xxxx'xxx. 000 xxx X.Xxx.00/0000, potrà esse- re risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Committente, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato- dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità nel corso della durata del contratto e, cessione anche parziale comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell’importo netto del contratto, fallimento, stato ; - per mancato rispetto delle norme di liquidazione sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anoma- lia; - in caso di frode o altre procedure concorsuali grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; - non conformità dei prodotti rispetto a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie quelli indicati in sede di offerta tecnica ovvero non risponden- za degli stessi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al disposto dell'artcapitolo 5, punto 5.1 e punto 5.2 del d.m. 186 bis del R.D. 267/194218 ottobre 2016; - nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore; - in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi na- zionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribu- zioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto; - interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto ; - per subappalto non autorizzato; - esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia. Il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi dal vigente Codice etico e di comportamento dei dipendenti pubblicidei dipendenti dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Stelline e Xxx Xxxxxxx Trivulzio. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell’Impresa nell’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro. Come citato, per quanto compatibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto im- mediato nel caso in cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni le transazioni finanziarie relative al presente appaltomedesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’artcosì come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato legge 136/2010. La Stazione Appaltante risolvendo il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento danno all’Appaltatore con addebito ad essa del valore del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure L’Ente Appaltante, in caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per la risoluzione del adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto nelle ipotesi previste agli artsi intende risolto. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contrattoL’Ente Appaltante, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artfacoltà di cui all’art. 1456 c.c.del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata - frode nell’esecuzione del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, ; - ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; - superamento della penale massima applicabile (10% dell’importo contrattuale); - perdita, da parte dell’appaltatoredell’Appaltatore, dei requisiti morali richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; - cessazione dell’attività, fallimento; - subappalto e cessione del contratto non autorizzati; - mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti da Azienda Zero; - inosservanza dell’obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio. Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che che inibiscono la capacità ne derivano vangano eseguite senza avvalersi di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/banche o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appaltosocietà Poste Italiane spa, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis 8 della Legge n. L. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla ss.mm.ii. La risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento non si estende alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà eseguite. Con la cauzione definitiva ove richiesta orisoluzione del contratto sorge in capo all’Ente Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, la parte rimanente di questo, in alternativadanno all’Impresa inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Ente Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicherà una penale pari applicano le disposizioni di cui al 10 per cento del valore Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Samples: Contratto D’appalto

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà 1. Il contratto di locazione è risolto di diritto in caso di decadenza dall’assegnazione per: - abbandono ingiustificato dell’alloggio per oltre tre mesi; - sublocazione in tutto o in parte dell’alloggio assegnato; - mutamento della destinazione d’uso dell’alloggio assegnato; – uso illecito o immorale dell’alloggio ovvero per aver gravemente contravvenuto al regolamento d’uso degli alloggi; – aver causato gravi danni all’alloggio o alle parti comuni dell’edificio in cui è situato l’alloggio; – per morosità superiore a tre mesi nel pagamento dei canoni e delle quote per servizi (salvo quando ricorrano le procedure ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 32 L.R. n. 24/01 e ss.mm.ii); – per aver negato l’accesso all’alloggio agli agenti accertatori incaricati e agli agenti di polizia locale per periodiche verifiche ed ispezioni sulla conduzione dello stesso; – per non avere consentito l’esecuzione di opere di manutenzione, determinando gravi danni all’alloggio; - in caso di annullamento dell’assegnazione. Il contratto è inoltre risolto di diritto qualora in sede di verifica di norma semestrale della composizione del nucleo assegnatario, venga accertato dall’Ente Gestore che nell’alloggio erp assegnato siano presenti soggetti senza un legittimo titolo di permanenza. 2. Si ha l’automatica disdetta del contratto di locazione ed il rilascio dell’alloggio con decorrenza dal 365° giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza nei casi di decadenza dall’assegnazione: – per perdita dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio; – per aver superato i limiti di reddito per la permanenza nell’alloggio; – per essersi reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione prevista per legge; – per aver eseguito opere abusive nell’alloggio o nelle parti comuni del fabbricato senza autorizzazione, salva la rimozione nel termine assegnato; – per aver opposto il secondo rifiuto alla mobilità d’ufficio disposta ai sensi dell’art.28 comma 1° L.R. 24/2001. – 3. Il contratto è risolto quando l’assegnatario compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione o dai regolamenti ad esso connessi (regolamento del contratto di locazione, regolamento dell’autogestione o del condominio, regolamento di mobilità) e non abbia ottemperato ad intimazioni del Comune per la messa in pristino e/o per la cessazione del comportamento illecito, nei termini assegnati. 4. In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite modi e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta otermini previsti dalla legge, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.assegnatari

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Samples: Regolamento Per L’assegnazione Degli Alloggi Di Edilizia Residenziale Pubblica

Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx un termine per la risoluzione del adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione . Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto nelle ipotesi previste agli artsi intenderà risolto. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casicasi : subappalto - non autorizzatoveridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, cessione anche parziale accertata dalla Stazione appaltante al termine del contrattoprocedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, fallimentodi grave negligenza, stato di liquidazione contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al disposto dell'art. 186 bis codice delle leggi antimafia; - ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - cessione del R.D. 267/1942, interruzione contratto o sospensione subappalto non motivata del servizio, autorizzati; - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità in tema di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, tracciabilità di cui al Codice presente Capitolato; - a seguito di comportamento due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 113 – bis, co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità - mancata stipula delle operazioni finanziarie relative assicurazioni RTC RCO di cui al presente appaltoCapitolato; - sospensione dell’attività commerciale, ai sensi dell’artdi concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; - in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara. 3 comma Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 8 e 9 bis della Legge n. 136/2010 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notiziedelle relative misure di prevenzione, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 ovvero sia intervenuta sentenza di ANACcondanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto sarà risolto, nel caso in cuialtresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del possesso dei requisiti prescrittiD.lgs 159/2011. In tal caso, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta osarà applicata a carico dell’Appaltatore, in alternativa, si applicherà anche una penale pari al 10 per cento nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ai sensi dell’artLa risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. 32Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, comma 14, del D.Lgsin danno all’impresa inadempiente. 50/2016 e xx.xx., il All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’artrisolto. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in In caso di procedura negoziata ovvero esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli affidamenti eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.cui al codice civile in

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Samples: Disciplinare Di Gara