CAUSE DI ESCLUSIONE Clausole campione

CAUSE DI ESCLUSIONE. Si procederà all’esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/16, in ogni caso previsto espressamente dalla presente lettera di invito e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art 80 del citato decreto. Saranno escluse dalla gara le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni minime e/o inderogabili del servizio/fornitura stabilite nella presente lettera, nel CSO e nei documenti allegati nonché ad ogni altra condizione specificata nei citati atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio/fornitura. Costituirà altresì causa di esclusione: ▪ la presentazione di offerte economiche incomplete e/o parziali; ▪ la mancata presentazione dei documenti richiesti a pena di esclusione; ▪ La presenza di un documento sottoscritto con firma digitale (laddove espressamente richiesta a pena di esclusione) non valida alla data di sottoscrizione. La firma digitale è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: ▪ il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); ▪ il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale e non è scaduto alla data di sottoscrizione; ▪ il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line
CAUSE DI ESCLUSIONE. Eventuali irregolarità nella presentazione dell’offerta e dei documenti allegati comportano l’esclusione del concorrente dalla gara, a giudizio insindacabile della Commissione aggiudicatrice. Fatti salvi i motivi di esclusione previsti nei punti precedenti, saranno altresì automaticamente esclusi dalla gara i concorrenti la cui offerta e documentazione presentino le seguenti irregolarità: 3.1 Sono esclusi, senza necessità di apertura del plico: a) i concorrenti i cui plichi sono pervenuti dopo la scadenza del termine cogente fissato al punto IV.3.1) del bando di gara; b) i concorrenti i cui i plichi arrivino con i lembi di chiusura aperti o non saldamente incollati, o sono mancanti di firme e nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura, o in ogni caso difformi da quanto prescritto; c) i concorrenti i cui i plichi non rechino all’esterno l’intestazione leggibile del mittente con il relativo indirizzo, o l’oggetto dell’appalto, o la scritta “NON APRIRE”, in conformità a quanto prescritto; d) i concorrenti i cui plichi rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione, che possano pregiudicare in tutto o in parte la segretezza del contenuto; e) i concorrenti i cui plichi risultino alterati dal vettore incaricato del trasporto, o qualora l’eventuale involucro plastificato protettivo da questi utilizzato sia opaco e non consenta l’immediata identificazione dei plichi. 3.2 Sono esclusi dopo l’apertura del plico: a) i concorrenti che abbiano presentato la busta <<A – Documentazione>> mancante di firme e nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura, o in ogni caso difforme da quanto prescritto; b) i concorrenti che abbiano presentato la busta <<A – Documentazione>> priva dell’intestazione del concorrente, l’indirizzo dello stesso e l’oggetto della gara; c) i concorrenti che non abbiano presentato la busta <<A – Documentazione>>; d) i concorrenti che abbiano presentato la busta <<B - Offerta economica>> mancante di firme e nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura, o in ogni caso difforme da quanto prescritto; e) i concorrenti che abbiano presentato la buste <<B - Offerta economica>> priva dell’intestazione del concorrente, l’indirizzo dello stesso e l’oggetto della gara; f) i concorrenti che non abbiano presentato la busta <<B - Offerta economica>>; g) i concorrenti che abbiano presentato la busta <<Documentazione sulle situazioni di controllo>> mancante di firme e nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura, p...
CAUSE DI ESCLUSIONE. Costituiscono causa di esclusione: a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; d) offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando/disciplinare di gara; e) la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione (attestazione SOA per classifica adeguata, certificazione del sistema di qualità nel caso risulti requisito di partecipazione) prescritti dal bando e disciplinare di gara; f) mancato inserimento dell’offerta economica nell’apposita busta telematica “B – Offerta economica” separata quindi dalla busta telematica “A – Documentazione amministrativa”; g) ove il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, l’omessa indicazione di avvalersi del subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria scorporabili e subappaltabili, previste dal bando e disciplinare di gara, ove non si partecipi in raggruppamento temporaneo con imprese in possesso di detti requisiti o ci si avvalga per detti requisiti dell’istituto dell’avvalimento h) ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; i) la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale; j) la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile; k) l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità; l) in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; m) offerta economica in aumento; n) l’offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni. Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la presen...
CAUSE DI ESCLUSIONE. 1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito. 2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.
CAUSE DI ESCLUSIONE. I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera: si darà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016 e smi Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di invito. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara. Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nella presente lettera di invito comporteranno l’esclusione immediata dalla gara. Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all’aggio posto a base d’asta soggetto a ribasso. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16.
CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. In particolare si specifica che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesime, ovvero per quelle che rechino difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi di invio o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi in più raggruppamenti, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente e in raggruppamento, Consorzio o GEIE con altri ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.Lgs. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura di scelta del contraente e astensione dagli incan...
CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara d'appalto i concorrenti che: a) sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, né è in corso a suo carico un procedimento di tal genere; b) sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato che riguardi la loro moralità professionale dall'autorità giudiziaria competente o con decisione amministrativa o con decisione di organizzazioni internazionali; c) non sono in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui il concorrente ha la residenza fiscale o in Italia sede dell’Istituto, paese in cui il concorrente è chiamata ad operare. Questa violazione deve essere stata accertata da sentenza o decisione amministrativa definitiva in conformità con la legislazione del paese in cui il concorrente ha la residenza fiscale o in Italia sede dell’Istituto; d) sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, reati connessi al terrorismo, al lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Istituto; e) sono risultati gravemente inadempienti ad obbligazioni assunte in contratti finanziati dall’Istituto o sono stati ritenuti colpevoli di reati di grave irregolarità con sentenza passata in giudicato dall'autorità giudiziaria competente o con decisione amministrativa; f) sono stati oggetto di sanzioni amministrative per essersi resi colpevoli di un reato che riguardi la loro moralità professionale, per aver commesso errori gravi o irregolarità o frodi, sono stati dichiarati inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte in contratti coperti dal bilancio dell’Istituto (Articolo 41 della Decisione n. 36/2016 del Presidente dell’Istituto). Con l’eccezione dei casi previsti al punto d) qui sopra, l’Istituto può decidere di non escludere il concorrente laddove quest’ultimo è in grado di fornire prove di aver già preso misure correttive per dimostrare la propria affidabilità. L’Istituto può derogare dall’esclusione obbligatoria prevista al punto c) laddove una esclusione sarebbe...
CAUSE DI ESCLUSIONE. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, incomplete o che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza della selezione. Il vincitore della selezione dovrà dimostrare, al momento della chiamata, il possesso dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate. L’impossibilità di produrre la documentazione e certificazione rispetto a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva comporterà la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di non procedere alla stipula del contratto.
CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. Non è ammessa la partecipazione di imprese costituitesi in più raggruppamenti o consorzi ovvero singolarmente e in raggruppamento o consorzio con altre ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che, direttamente o indirettamente, si trovino fra loro in una situazione di controllo o siano controllate da un medesimo soggetto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2359 del codice civile. È fatto inoltre divieto di ogni attività di collusione fra gli offerenti alla gara. Per collusione si intende, tra l’altro, qualsiasi intesa o accordo fra due o più concorrenti consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Si precisa che è equiparato alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare il corretto e regolare andamento della gara. Nel caso in cui venga accertata attività collusiva, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara.
CAUSE DI ESCLUSIONE. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione Comunale; b) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale; c) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale; d) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; e) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera d). Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla procedura di selezione: 1. la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana; 2. la mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione alla gara in ogni sua parte o l’assenza della copia del documento di identità del sottoscrittore da allegare all’istanza; 3. il recapito della documentazione per la partecipazione alla gara oltre il termine perentorio indicato al precedente art. 6 o la ricezione di un plico non integro o la mancata apposizione sullo stesso dell’indicazione dell’oggetto della presente selezione; 4. il mancato adempimento alle eventuali richieste formulate dalla Commissione in ordine all’integrazione della documentazione presentata o alla richiesta di chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.