Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di Milano, perfezionamento del trasferimento di proprietà; in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni tal caso il risarcimento Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del dannoPremio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Xxxxxxx, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Il contratto inoltre potrà essere risolto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l’eventuale e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, ai sensi dell’Art. 1456 limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso del C.C.Premio pagato e non goduto, allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, Veicolo (o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PAcontratto sospeso dal momento della sospensione), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Qualora, come da art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore lavori o il RUP gli assegna un termine non inferiore a 10 giorni, entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contradditorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali delle prestazioni relative ai lavori, servizi o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa i lavori ove la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui stazione appaltante non si avvalga della facoltà prevista all’art. 80 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di 50/2016. Anche in questo caso sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L’Amministrazione appaltante deve risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".seguenti casi:

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Samples: Contratto, www.sienacasa.net

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento . In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Committente invierà all’appaltatore, a tramite PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.

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Samples: www.polimi.it, www.polimi.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di MilanoAi sensi dell’art. 108, in qualità di committentecomma 1, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)50/2016, Il Politecnico di Milano si riserva la l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 10 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti al verificarsi di una o più delle ipotesi del medesimo art. 108, nonché in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto nel presente capitolato. Le violazioni indicate nel presente articolo devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 10 giorni per fornire adeguate giustificazioni. L’Istituto, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e si riserva ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuto recesso. La comunicazione dovrà contenere il pagamento in tal caso periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l’Istituto non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del corrispettivo pattuito solo recesso, al netto di eventuali danni causati all’Istituto. La decadenza comporta con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ogaranzia definitiva, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 senza pregiudizio alcuno dell’azione per cento del valore del contratto"il risarcimento dei danni causati all’Istituto.

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Samples: trasparenza.izsler.it, trasparenza.izsler.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., : - allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera forniturafornitura - in caso di mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione di cui all’art.6 salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico La Società Appaltante è in diritto di Milano, in qualità di committente, procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 135-136 e con le conseguenze degli artt. 139-140 del D.Lgs. 163/2006. La Società Appaltante inoltre si riserva la facoltà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso risolvere il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle qualora le penali accumulate superi applicate superino il 10% del costo dell’intera fornituravalore dell'intero appalto. In tali casi, salvo in l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni caso il risarcimento del dannoaltro titolo. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano La Società Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 esaustivo sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per cento del valore del contratto".i quali l’Appaltatore:

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Samples: www.eurspa.it, www.eurspa.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico La presente convenzione si risolverà di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., diritto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche fallimento del Gestore o di uno solo degli obblighi ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. Al di fuori dei casi previsti dal all’art.16, comma 2 della L.R.n°25/1999, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d’azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all’Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente contrattoconvenzione. L’autorizzazione si ha per rilasciata se l’Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra indicata. In caso di inadempienza di particolare gravità, salvo quando il Gestore non abbia posto in ogni caso essere il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributiveservizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali interruzione totale e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte prolungata del servizio e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle non sussistono cause di esclusione forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione. E’ dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico risoluzione di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore diritto del contratto", ai sensi dell’art.1454 Cod.Civ. la interruzione generale del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

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Samples: Convenzione Che Regola I Rapporti Fra L’agenzia Di Ambito Per I Servizi Pubblici Ed Il Gestore Del Servizio Di Gestione Dei Rifiuti, Convenzione Che Regola I Rapporti Fra L’agenzia Di Ambito Per I Servizi Pubblici Ed Il Gestore Del Servizio Di Gestione Dei Rifiuti

Risoluzione del contratto. E’ facoltà della stazione appaltante rescindere anticipatamente il contratto, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora il l’operatore economico contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente documento, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. Il Politecnico contratto verrà risolto qualora, a seguito della verifica dei requisiti, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia svolta da soggetti privi dei requisiti di Milanoordine generale e speciale necessari per contrarre con l’amministrazione. Verrà, altresì, disposta la risoluzione di diritto del contratto di appalto per la perdita dei requisiti dell’aggiudicatario. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti fino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti verrà applicata una penale in qualità misura del 10% del valore del contratto. In considerazione dell'obbligo di committenteutilizzare le Convenzione stipulate da Consip o dalle centrali regionali sancito a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale e più in generale delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 e s.m.i., l’IRST si riserva la facoltà di disporre la risoluzione recedere anticipatamente dal contratto in argomento senza che l’operatore economico aggiudicatario possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del danno, qualora, prima della scadenza naturale del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione tutti o parte i dei servizi e/offerti siano disponibili in una convenzione attivata da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER o fornituredalla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana CONSIP. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano La SA si riserva la facoltà altresì di risolvere il recedere dal contratto nei casi contemplati agli artt. 3 e si riserva il pagamento in tal caso 4 del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"presente documento.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattograve irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione avvalendosi della facoltà di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 1456 C.C. e assenza dell’incapacità previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a contrarre con la PA)mezzo raccomandata A.R., Il Politecnico risolvere di Milano si riserva la facoltà di risolvere diritto il contratto nei seguenti casi:  in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;  nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;  nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;  in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;  in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;  in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento estende alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oeseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in alternativadanno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, l’applicazione ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di una penale agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in misura non inferiore al 10 per cento del valore materia di risoluzione e di recesso del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara – Id Sintel Cig, Disciplinare Di Gara – Id Sintel Cig

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento . In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016.

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Samples: www.polimi.it, www.polimi.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Nel caso in cui il Factor aggiudicatario del servizio oggetto della gara non rispetti le condizioni tecniche indicate in capitolato e/o in tutto o in parte la propria offerta e in particolare non attivi il servizio nei tempi indicati nell’offerta stessa, oppure non provveda ai pagamenti nei confronti delle Case di MilanoCura nei tempi indicati dal presente capitolato, il contratto potrà essere risolto ipso facto et jure, in qualità via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto con Raccomandata A.R., senza alcuna pronunzia dell’Autorità Giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di committentesorta. In caso di risoluzione del contratto, l’AUSL si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contrattovalutare l’opportunità di adire il secondo concorrente in graduatoria o di indire una nuova gara. Nel caso in cui il Factor provveda anticipatamente ai pagamenti nei confronti delle Case di Cura rispetto ai 120 gg. previsti, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artl’AUSL non dovrà corrispondere i relativi interessi. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso Qualora tale modalità venga reiterata il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Artipso facto et jure. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano L’AUSL si riserva inoltre la facoltà di risolvere interrompere o cessare il contratto servizio in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, debitamente motivate, e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore per le ragioni espresse al 10 per cento del valore del contratto"precedente articolo 6.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., : - allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura; - in caso di mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione di cui all’art.6 salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la L'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere contratto ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 del C.C.Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., allorché nei seguenti casi: In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda USL ha diritto ad incamerare il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura, salvo o la parte rimanente di questa, in ogni caso il risarcimento del dannodanno dell'aggiudicatario inadempiente. Resta tuttavia espressamente inteso che L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniturepiù dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’Operatore Economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di altri contributi previdenziali legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell’Operatore Economico aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e assistenziali le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’artparticolare pronuncia dell’Autorità Giudiziaria. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

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Samples: Patto Di Integrita'

Risoluzione del contratto. Il Politecnico La norma ha carattere puramente dispositivo1: si tratta tuttavia di Milanouna norma dal chiaro tenore dispositivo, quindi derogabile dalle parti anche at- traverso la previsione di una clausola risolutiva espressa 2. Anche l’erede, subentrando quale successore mortis causa nella posizione giuridica del de cuius, puo` agire in qualità giudizio per far valere la clausola risolutiva espressa inserita in un contratto stipulato dal defunto per pregresse inadempienze dell’altro contraente3. Dal combinato disposto degli artt. 1877 e 1878 c.c. risulta che in tema di committenterendita onerosa la legge non ammetta il rimedio della risoluzione per mancato pagamento delle rate scadute, si riserva consentendone l’applicazione, invece, per la facoltà mancata prestazione o diminuzione della garanzia pattuita. La dottrina motiva tale diversita` in quanto, mentre l’inadempimento previsto dall’art. 1877 c.c. mette in pericolo l’esecuzione dell’intero contratto (solo per il caso di disporre la risoluzione del contrattocontrat- to oneroso), previa diffida ad adempiere il mancato pagamento di una o piu` rate scadute, ai sensi degli artdell’art. 1453 1878 c.c., esclude il rimedio della risoluzione e 1454 attribuisce al creditore la facolta` di far sequestrare e vendere i beni del C.C.debitore affinche´, con il ricavato, possa assicurarsi il pagamento della rendita. Per cio` che attiene alla presta- zione delle garanzie, va tenuto presente che all’alienante, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche cessione di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoimmobile, salvo spetta l’ipoteca ex art. 2817 c.c.: in ogni questo caso per l’ipotesi di diminuzione delle garanzie trova applicazione l’art. 2743 c.c. Nonostante il risarcimento disposto dell’art. 1878 c.c. le parti possono convenire la risoluzione espressa del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’artinadempimento. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oSi ritiene, in alternativaparticolare, l’applicazione di una penale in misura che la disposizione dell’art. 1878 c.c. non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"sia 1 Cass., 26.10.1979, n. 5605.

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Samples: legacyshop.wki.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico La DGCC potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, oltre che per quelle contemplate nei singoli articoli del presente contratto: - gravi errori che non consentono la prosecuzione del contratto per la perdita di Milanoaffidabilità nell’Esecutore; - perdita da parte dell’Esecutore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, in qualità ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto; - inadempimento agli obblighi di committente, si riserva la facoltà tracciabilità previsti dall'articolo 7 del presente contratto - violazione degli obblighi di disporre la risoluzione riservatezza indicati all'articolo 9 del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo ; - violazione degli obblighi previsti dal presente contrattoProtocollo di Legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la DG CC comunichi per iscritto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto a mezzo posta elettronica certificata, all’Esecutore di diritto, volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’Artdell'art. 1456 del C.C., allorché il totale c.c.. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle penali accumulate superi previste dall'art. 10 del presente contratto nonché il 10% del costo dell’intera fornituradiritto della DG CC di procedere all'esecuzione in danno dell’Esecutore, salvo fermo il diritto al maggior danno subito in ogni caso il risarcimento del dannoconseguenza della risoluzione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributiveLa DG CC si riserva, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)altresì, Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il recedere unilateralmente dal contratto e si riserva ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oeffettuate dall’Esecutore, in alternativa, l’applicazione tutti i casi di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"sopravvenute esigenze organizzative dell’Amministrazione o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Organizzativi E Supporto Logistico Per La Partecipazione Del Desk Europa Creativa a Fiere E Manifestazioni E Per L’organizzazione Diretta Di Eventi Grant Agreement Project 101101836 Deskitaly 2023 – 2024. Cig: 98203801f2 Tra

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di MilanoFerma restando l’applicazione delle penali, in qualità di committente, si riserva la Lepida S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di disporre la risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi di Riservatezza violazione degli obblighi di Trasparenza violazione degli obblighi di Legge violazione degli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari violazione degli obblighi di Proprietà Inoltre, Lepida S.p.A. potrà risolvere di diritto il contratto qualora il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte dell’aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, Lepida S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arte per gli effetti dell’art 1454 c.c. 1453 qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e 1454 del C.C.inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando Lepida S.p.A. dichiari all'Impresa, in caso a mezzo raccomandata con avviso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal ricevimento, che intende avvalersi della presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, clausola risolutiva ai sensi dell’Artdell'art.1456 c.c. 1456 ' In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di Lepida S.p.A. nei confronti dell'Aggiudicatario e Lepida S.p.A. xxxxxxxx avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del C.C.presente contratto a terzi, allorché addebitandone il totale delle penali accumulate superi il 10% del maggior costo dell’intera fornituraall'Impresa, salvo in ogni caso il fatta salva la richiesta di risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e danni nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento confronti della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"stessa .

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Samples: Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Riprese E Regia Dell’evento Porretta Soul Festival Edizione 2011

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno1. Il contratto verrà risolto ricorrendo i casi previsti dagli artt. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e 1453 del codice civile. Costituiscono inoltre potrà essere risolto motivo di diritto, risoluzione del contratto ai sensi dell’Artdell’art. 1456 del C.C.c.c. i seguenti casi: - violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i.; - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, allorché il totale previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; - importo delle penali accumulate superi il superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - frode nell’esecuzione del costo dell’intera fornituraservizio; - grave inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi e alle modalità d’esecuzione; - manifesta incapacità o inidoneità, salvo anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione e mancata ripresa del servizio da parte dell’Appaltatore, senza comprovato motivo; - subappalto non autorizzato, associazione in ogni caso il risarcimento partecipazione, cessione anche parziale del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che contratto o violazione delle regole in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione materia di subappalto; - non rispondenza dei servizi mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio; - apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la pignoramento); - perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016 In particolare, è considerato grave inadempimento e assenza dell’incapacità potrà essere causa di risoluzione del contratto la mancata disponibilità dei mezzi necessari a contrarre con la PA)un corretto espletamento del servizio e dichiarati all’atto della partecipazione alla procedura di appalto. In caso di fallimento o di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’Appaltatore, Il Politecnico di Milano l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere interpellare il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"secondo classificato.

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Samples: www.comune.monza.it

Risoluzione del contratto. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli obblighi contrattuali ogni maggior costo della fornitura, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’Impresa. Il Politecnico contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le cause di Milanorisoluzione previste dalla legislazione vigente, nonché ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il contratto che sarà stipulato dall’Operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in qualità tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di committentetracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., procedono all’immmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di Firenze. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli contratto ex art. 1453 e 1454 del C.C.1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente Capitolato speciale di appalto, nonché in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo gravi e oggettive inadempienze degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali assunti e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura specificamente ma non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".esaustivamente indicati nell’elenco seguente:

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Samples: www.unifi.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di MilanoOltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d’appalto, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 108 del contratto, previa diffida ad adempiere D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ed ai sensi degli artartt. 1453 e 1454 del C.C., Codice Civile in caso tema di inadempimento dell’appaltatore anche delle obbligazioni contrattuali e valendosi della clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Nei casi di uno solo degli risoluzione del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l’inadempimento, dando, se del caso, all'operatore economico affidatario, un termine per met- tersi in regola con gli obblighi previsti dal presente contratto. Scaduto il termine stabilito senza che l'operatore econo- mico affidatario abbia ottemperato, salvo ovvero non appena si verifica l’inadempimento, nei casi in ogni cui sia impos- sibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente appaltante dà atto dell’intervenuta risolu- zione. Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all’incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. In caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle applicazione di penali accumulate superi il d'importo complessivo superiore al 10% del costo dell’intera fornituracorrispettivo contrattuale annuo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto", con effetto dalla formale comunica- zione al soggetto inadempiente. L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la prosecuzione dell’appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto di subentro del nuovo for- nitore.

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico di MilanoOltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c., in qualità di committente, si riserva l’amministrazione può esercitare la facoltà di disporre la risoluzione anche parziale del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di dirittoper inadempimento, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 1456, nelle seguenti ipotesi: • fornitura di prodotti inquinati, causa di gravi tossinfezioni alimentari; • cessazione dell’attività da parte dell’impresa; • interruzione del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle servizio non giustificata da cause di esclusione forza maggiore; • difformità in termini di qualità degli alimenti rispetto a quelli previsti nel presente capitolato; • nell’ipotesi in cui all’artil fornitore abbia commesso cinque infrazioni che comportino l’applicazione di penali (art. 80 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PAcapitolato), Il Politecnico di Milano ; L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e si riserva il pagamento anche in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oipotesi di qualunque altra inadempienza, in alternativao fatto, l’applicazione di una penale in misura qui non inferiore al 10 per cento del valore contemplato, verificatosi durante l’esecuzione del contratto", ritenuto grave ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione che renda impossibile, a giudizio dell’Ente, la prosecuzione dell’appalto. L’Amministrazione esercita il diritto alla risoluzione mediante semplice lettera raccomandata. In tali casi l’Amministrazione ha inoltre la facoltà di procedere a nuova aggiudicazione a favore di altra ditta, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio e ad ogni altra spesa in più sostenuta.

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto anticipatamente da parte del Comune per gravi inadempienze poste in essere da parte della Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate o per violazione delle disposizioni del presente contratto. È fatto obbligo alla Società di garantire la continuità delle prestazioni, se ri- chiesto, fino al momento in cui sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento dell’eventuale risoluzione dell’affidamento rego- lato dal presente atto. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà conte- stare all’organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempien- ze riscontrate. La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite dal- la Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi di tale diritto. In caso con- trario il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto e procedere alla revoca dell’affidamento del servizio alla Società. Con la risoluzione dell’affidamento della gestione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno alla Società. L’affidamento a terzi viene notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi e/o fornitureaffidati e degli importi relativi. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in Alla Società inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento minore spe- sa nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o Xxxxx per i fatti che hanno motivato la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"risoluzione.

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico Si applica la disciplina contenuta nell’art.108 del Codice. Per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 108 si intendono: - ritardo reiterato nell’esecuzione della prestazione che comporti l’applicazione cumulativa di Milanopenali per l’importo complessivo superiore al 10 % dell’ammontare netto contrattuale; - reiterati ritardi nell’assistenza tecnica, tali da compromettere la continuità dell’attività interventistica. L’Azienda Ulss potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in qualità cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di committente, gara. La risoluzione del contratto non si riserva la facoltà di disporre estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.contratto sorge in capo all’Azienda Ulss il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in caso danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Ulss e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore risoluzione del contratto". Nelle ipotesi elencate, la stazione appaltante procede a contestare le inadempienze con le modalità procedimentali previste dal citato comma 3 dell’art. 108.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Sono causa di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper quanto compatibili, i motivi individuati dall’art. 1453 e 1454 108 del C.C., in D.lgs 50/2016. In caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattorisoluzione per inadempimento, resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. Il In particolare, in tutti i casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il contratto inoltre potrà può essere risolto di dirittorisolto, ai sensi dell’Arte secondo la procedura prevista dal comma 3 dell’art. 108 del D.lgs n. 50/2016. Inoltre, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.c.c., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva nei seguenti casi: - ritardo prolungato e/o reiterato o mancata effettuazione dello svolgimento della prestazione; - ripetuta dimostrazione di incapacità ad assolvere i servizi ad un livello di qualità giudicato sufficiente dall’Amministrazione Comunale; - in caso di danni provocati con dolo o colpa grave dell’Aggiudicatario o di suoi dipendenti, che comportino un danno di immagine per l’Amministrazione; - mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; - altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato. In tutti i casi di risoluzione, l’aggiudicatario ha diritto ad un’indennità pari al corrispettivo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento in cui il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta orecesso è divenuto efficace, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto", fatto salvo quanto disposto dall’art. 108, comma 8, del D.lgs 50/2016. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016 relative ai casi di sospensione del contratto.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva La ASL contraente ha la facoltà di disporre recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento, ai sensi della norma di cui all’art. 1671 cod. civ. e dell’art. 108 del DLgs 50/2016. Tale facoltà non è concessa all’appaltatore. La ASL potrà procedere (ipso iure) ex art. 1456 cod. civ. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura nei seguenti casi: - interruzione del servizio; - gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; - risultati gravemente negativi a seguito di audit di controllo; - cessione totale o parziale del contratto (subappalto) senza l’autorizzazione preventiva della ASL. La risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.per qualsiasi motivo, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso comporta l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del dannodei danni derivanti. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano La ASL si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto tramite semplice comunicazione nel caso di soppressione del Servizio o di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale che contrastino con la prosecuzione del rapporto contrattuale. In presenza di gare e si riserva il pagamento forniture Consip, i contratti in tal caso del corrispettivo pattuito solo essere possono essere interrotti dalle ASL che hanno sottoscritto i relativi contratti con riferimento alle prestazioni già eseguite i fornitori facenti parte dell’Accordo Quadro, senza che gli stessi fornitori abbiano nulla a pretendere dalle ASL firmatarie degli accordi e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odalla ASL1 in quanto stazione appaltante, in alternativa, fatta salva l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"dei medesimi prezzi formalizzata con apposito atto tra le parti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., : - allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera forniturafornitura - in caso di mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione di cui all’art.6 salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre Salva la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli per inadempimento (art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto rapporto, ai sensi e si riserva per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto rischio dell’aggiudicatario, se lo stesso: • incorra in gravi violazioni contrattuali, non eliminate anche a seguito di diffide formali ad adempiere; • incorra in gravi ritardi nello svolgimento del contratto; • non intenda sottostare alle penalità poste dal presente Capitolato; • ricorra alla cessione del contratto; • non provveda al reintegro della cauzione ai sensi del precedente articolo 8 del capitolato; • in ogni altra ipotesi contemplata nel presente capitolato. Il Comune di Ferrara notificherà all’aggiudicatario con lettera raccomandata o pec l'inadempimento contestato dichiarando il pagamento rapporto risolto di diritto. Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del rapporto, senza necessità di dichiarazione in tal caso senso da parte del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite Comune di Ferrara, l'apertura delle procedure di fallimento, nonché la messa in liquidazione della società aggiudicataria. Resta salvo in ogni caso, il diritto del Comune di Ferrara al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"immagine.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., in caso di contestata applicazione di tre penali ovvero allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento . In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D. Lgs.50/2016.

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Nel caso in cui sia rilevata una situazione di Milanograve inadempimento, in qualità l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di committentequindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, si riserva la facoltà Stazione appaltante procederà alla risoluzione di disporre la risoluzione diritto del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artdell’art. 1453 e 1454 del C.C.c.c., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso fatta salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il L’Università ha il diritto di risolvere il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Artex art. 1456 del C.C.c.c., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornituramediante semplice PEC, salvo senza bisogno di messa in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali mora o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - emanazione di imposte e tasse e/un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o in presenza più misure di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione prevenzione di cui all’art. 80 6 del D. LgsLgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)3, Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento comma 9-bis, della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"L. 136/2010.

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere anticipatamente il contratto di Milanoappalto, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arte per gli effetti di cui all’art. 1453 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - Mancato avvio del servizio alla data stabilita - Interruzione non motivata del servizio - Inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato - Cessione del contratto o subappalto ad altri Comune di Oristano (Cod. IPA C_G113) - Prot. Uscita N. 0024095 del 11/06/2014 - Mancata applicazione dei contratti nazionali relativi al personale impiegato - In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta - In caso di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale - Qualora l’aggiudicatario impedisca o renda difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune - Ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile Nei suddetti casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Arta termine dell’art. 1456 del C.C.Codice Civile, allorché il e la cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento dei danni. E’ inoltre riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 33 del D. Lgs. n. 50/2016 presente capitolato e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"gli ulteriori danni.

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre Salva la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli per inadempimento (art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto rapporto, ai sensi e si riserva per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto rischio dell’aggiudicatario, se lo stesso: • incorra in gravi violazioni contrattuali, non eliminate anche a seguito di diffide formali ad adempiere; • incorra in gravi ritardi nello svolgimento del contratto; • non intenda sottostare alle penalità poste dal presente Capitolato; • ricorra alla cessione del contratto; • non provveda al reintegro della cauzione ai sensi del precedente articolo 7 del capitolato; • in ogni altra ipotesi contemplata nel presente capitolato. Il Comune di Ferrara notificherà all’aggiudicatario con lettera raccomandata o pec l'inadempimento contestato dichiarando il pagamento rapporto risolto di diritto. Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del rapporto, senza necessità di dichiarazione in tal caso senso da parte del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite Comune di Ferrara, l'apertura delle procedure di fallimento, nonché la messa in liquidazione della società aggiudicataria. Resta salvo in ogni caso, il diritto del Comune di Ferrara al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"immagine.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 A norma e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione per gli effetti di cui all’art. 80 del D. Lgs1456 cod. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con civ., la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà Regione avrà il diritto di risolvere il contratto e si Contratto, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R. all’Appaltatore, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi: – nel caso di subappalto non autorizzato; – a seguito dell’applicazione di n. 5 penali; – nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice; – nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante l’esecuzione del Contratto, i requisiti prescritti nel Bando o nel Disciplinare; – nelle altre ipotesi in cui il pagamento Capitolato tanto preveda espressamente. La risoluzione fa sorgere in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della capo all’Amministrazione il diritto di incamerare la cauzione definitiva ove richiesta odefinitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il Servizio o la sua parte rimanente in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"danno dell’Affidatario inadempiente.

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Samples: Bando Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Oltre alle ipotesi di Milano, in qualità di committente, si riserva la risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà di disporre la risoluzione del della Committenza risolvere il contratto, previa comunicazione di diffida ad adempiere ai sensi degli ex art. 1453 1454 c.c, nelle seguenti ipotesi di inadempimenti del Fornitore:  rifiuto ad effettuare anche una sola delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e 1454 del C.C.nell’offerta presentata; Al verificarsi di una delle seguenti ipotesi è facoltà della Committenza dichiarare, in caso mediante dichiarazione unilaterale a mezzo di inadempimento dell’appaltatore anche semplice raccomandata, il contratto risolto di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattodiritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida e la Committenza avrà diritto all'incameramento della cauzione fissata nel precedente articolo 15, salvo l'eventuale risarcimento dei danni:  utilizzo di materiale e prodotti non conformi alla legge;  mancata indicazione del “Responsabile precedente Art 13 - ;  fallimento del Fornitore; della commessa” come previsto dal  nell'ipotesi che vengano posti in ogni caso essere artefici volti ad ottenere il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni;  applicazione di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle Art 15 - penali accumulate superi il in misura superiore al 10% fornitura;  esito negativo del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione Collaudo di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaal precedente articolo Art 15 - ; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".della  per gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui all’ articolo Art

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nell’offerta tecnica presentata in sede di Milanogara, in qualità l’Azienda USL di committenteParma, quale stazione appaltante anche per conto di tutte le Aziende Sanitarie aderenti ad AVEN, si riserva la facoltà di disporre la risolvere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previo invio nota a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto dalla data indicata dall’Azienda; in caso di mancata indicazione della data, sarà operativo dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker. Il contratto di brokeraggio si risolverà automaticamente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora venga meno l’iscrizione del broker aggiudicatario all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. n. 209/2005 o qualora lo stesso broker sia soggetto a sanzioni amministrative e/o disciplinari ed alla cancellazione dal suddetto Albo, nonché nell’ipotesi di cui al successivo art. 12 del presente Capitolato. In caso di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre l’Azienda potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 80 9 del D. Lgs. n. 50/2016 presente Capitolato a titolo di penalità ed indennizzo, fatte salve le azioni per il risarcimento dell’eventuale maggior danno e assenza dell’incapacità di ogni altra azione che l’Azienda ritenesse intraprendere a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"tutela dei propri interessi.

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Samples: www.ausl.pr.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico L’Amministrazione ha diritto di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere contratto ai sensi degli artdell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del C.C.Codice civile, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore anche e di uno solo degli obblighi previsti dal presente penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto, salvo in ogni caso ovvero qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode, di grave negligenza e lo stesso contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione. Fermo restando il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute, l’amministrazione si riserva di dirittorisolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 cc nei casi di: subappalto non autorizzato, cessione del C.C.contratto, allorché il totale delle penali accumulate superi il penalità maturate superiori al 10% del costo dell’intera fornituradell’importo contrattuale, salvo procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicataria, messa in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria, inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributivecontratti collettivi, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all’art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 50/2016. È facoltà dell’Amministrazione di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere agire per il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore corretto adempimento del contratto", fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

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Samples: www.cameracommercio.cl.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C.cod. civ.., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artcontratto con preavviso di 30 gg. 1453 e 1454 del C.C., nei seguenti casi: - in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi previsti dal contrattuali contenuti nel presente Capitolato e nei documenti dell’offerta; - nel caso di cessione di contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o ; - in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di altri contributi previdenziali e assistenziali o forza maggiore - in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’artqualificazione ai sensi dell’art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 - in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 La risoluzione del contratto potrà essere disposta dall’Ente, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per gravi inadempienze contrattuali debitamente accertate e assenza dell’incapacità contestate all’Appaltatore. La risoluzione fa sorgere a contrarre favore dell'Ente il diritto di affidare il servizio ad altro soggetto qualificato con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento l’escussione della cauzione definitiva ove richiesta oe l’imputazione alla parte inadempiente delle spese sostenute in conseguenza del nuovo affidamento. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Appaltatore, in alternativaper il fatto che ha determinato la risoluzione. Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, l’applicazione il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"Bergamo potrà rivalersi, a sua scelta, mediante trattenute sui crediti dell’Aggiudicatario ovvero sulla cauzione definitiva che, di conseguenza, dovrà essere immediatamente reintegrata nella sua originaria consistenza.

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Samples: www.comune.bergamo.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Nel caso in cui sia rilevata una situazione di Milanograve inadempimento, in qualità l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di committentequindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, si riserva la facoltà Stazione appaltante procederà alla risoluzione di disporre la risoluzione diritto del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artdell’art. 1453 e 1454 del C.C.c.c., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso fatta salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il L’Università ha il diritto di risolvere il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Artex art. 1456 del C.C.c.c., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornituramediante semplice lettera raccomandata, salvo senza bisogno di messa in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali mora o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - emanazione di imposte e tasse e/un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o in presenza più misure di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione prevenzione di cui all’art. 80 6 del D. LgsLgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)3, Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento comma 9-bis, della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"L. 136/2010.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Mensa Diffusa Periodo Dal 01/01/2021 Al 31/12/2023

Risoluzione del contratto. Il Politecnico La DG CC potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, oltre che per quelle contemplate nei singoli articoli del presente contratto: - gravi errori che non consentono la prosecuzione del contratto per la perdita di Milanoaffidabilità nell’Esecutore; - perdita da parte dell’Esecutore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, in qualità ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto; - inadempimento agli obblighi di committente, si riserva la facoltà tracciabilità previsti dall'articolo 17 del presente contratto - violazione degli obblighi di disporre la risoluzione riservatezza indicati all'articolo 8 del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo ; - violazione degli obblighi previsti dal presente contrattoProtocollo di Legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la DG CC comunichi per iscritto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto a mezzo posta elettronica certificata, all’Esecutore di diritto, volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’Artdell'art. 1456 del C.C., allorché il totale c.c.. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle penali accumulate superi previste dall'art. 10 del presente contratto nonché il 10% del costo dell’intera fornituradiritto della DG CC di procedere all'esecuzione in danno dell’Esecutore, salvo fermo il diritto al maggior danno subito in ogni caso il risarcimento del dannoconseguenza della risoluzione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributiveLa DG CC si riserva, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)altresì, Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il recedere unilateralmente dal contratto e si riserva ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oeffettuate dall’Esecutore, in alternativa, l’applicazione tutti i casi di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"sopravvenute esigenze organizzative dell’Amministrazione o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Di Comunicazione E Marketing E Fornitura Di Stampati E Prodotti Promozionali Per L’attività Del Desk Europa Creativa Grant Agreement Project 101101836 Deskitaly 2023 – 2024

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la In relazione alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artsi applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dagli artt. 1453 135 e 1454 136 del C.C.Codice, nonché, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattorelazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, salvo in ogni caso il risarcimento gli artt. 138 e 139 del dannomedesimo Codice. - Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano Municipio Roma X si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ocontratto, in alternativaqualunque momento, l’applicazione in caso di inadempienze imputabili all’impresa aggiudicataria, ai sensi dei precedenti articoli così riassumibili: • grave inadempimento o frode dell’impresa, atto a compromettere il risultato del servizio; • frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • intervenuto provvedimento di revoca dell’iscrizione della Cooperativa nel Registro regionale delle cooperative sociali, se l’aggiudicataria è una penale in misura cooperativa sociale; • mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale non inferiore al 10 per cento sostituito; • mancata applicazione del valore C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative; • cessione del contratto". Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’Organismo il Municipio Roma X potrà rivalersi sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. L’Amministrazione potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice civile e dalla vigente normativa. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

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Samples: www.comune.roma.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, L’ASST del Garda si riserva la facoltà il diritto di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., risolvere il contratto nel caso in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale cui l’ammontare complessivo delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornituravalore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo in il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il risarcimento contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi elencati all’art. 31 “Inadempimento, risoluzione del dannocontratto e recesso” del Capitolato Generale, qui espressamente richiamato e all’art. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso 108 “Risoluzione” del Codice. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il Fornitore potrà sospendere mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la prestazione dei servizi e/o forniturepiena tracciabilità delle operazioni di pagamento. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’ASST procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di altri contributi previdenziali e assistenziali esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione prevenzione di cui all’artal codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D. LgsCodice. n. 50/2016 L’ASST del Garda potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice. L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)più in generale in tutte le ipotesi contemplate all’art. 110, Il Politecnico di Milano si riserva la co. 1 del Codice, l’ASST del Garda avrà facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta osede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"escluso l’originario aggiudicatario.

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Samples: www.asst-garda.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Comune ha il diritto di Milano, risolvere in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere danno il contratto ai sensi degli artdell'art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 108 del D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Le parti contraenti, altresì, convengono che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi sottoelencati (tratti dagli artt. 2 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere 3 del presente capitolato speciale) il contratto si risolva: (parte dell'art. 2 lett. d) del capitolato speciale d'appalto) (parte dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto) • assumersi ogni responsabilità per tutti i danni derivanti a persone o cose da parte degli animali custoditi compresi i danni da aggressione e si riserva morsicatura, sollevando i Comuni da ogni responsabilità ed eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell’Ente. Il gestore del servizio è ritenuto responsabile in ogni caso dei danni che potrebbero derivare a persone e a cose all’interno del rifugio o anche all’esterno dello stesso per negligenze nell' attività di custodia; a tal fine il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ogestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura d'importo non inferiore al 10 a due milioni di euro con primaria compagnia assicuratrice, per cento del valore del contratto"la copertura dei danni e degli infortuni a terzi; In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. In tale caso l’Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior costo sopportato avvalendosi sui crediti o sul deposito cauzionale.

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Samples: www.comune.treviso.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Nel caso in cui sia rilevata una situazione di Milanograve inadempimento, in qualità l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di committentequindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, si riserva la facoltà Stazione appaltante procederà alla risoluzione di disporre la risoluzione diritto del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artdell’art. 1453 e 1454 del C.C.c.c., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso fatta salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il L’Università ha il diritto di risolvere il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Artex art. 1456 del C.C.c.c., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornituramediante semplice lettera raccomandata, salvo senza bisogno di messa in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali mora o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - emanazione di imposte e tasse e/un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o in presenza più misure di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione prevenzione di cui all’art. 80 6 del D. LgsLgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)3, Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento comma 9-bis, della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"L. 136/2010.

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Samples: www.uninsubria.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Poiché in sede di Milanoanalisi dei prezzi e determinazione dell’importo base d’asta, in qualità l'Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d'opera, sulle tabelle Costo Orario Operai addetti ai Servizi di committentePulizia CCNLL – 2° livello (contratto industria) o 5° livello (contratto artigianato) di cui all’allegato 3, la Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si riserva la facoltà obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di disporre la risoluzione del contrattolavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 alla data dell'offerta, alla categoria e 1454 del C.C., nella località in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del dannocui si svolgono i servizi. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Artmancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale. Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva il pagamento in tal caso inoltre di escutere le garanzie bancarie costituite di cui alla lettera a) del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e paragrafo "Obblighi dell’impresa aggiudicataria" della lettera d’invito Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".seguenti casi :

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C.: - allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura - in caso di mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’artagli artt. 80 94 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 36/2023 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico La presente convenzione si risolverà di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., diritto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche fallimento del Gestore o di uno solo degli obblighi ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società gerente o dell’Agenzia d’Ambito. Al di fuori dei casi previsti dal all’art. 16, comma 2 della L.R.n° 25/1999, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d’azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all’Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà il nuovo soggetto imprenditoriale alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente contrattoconvenzione. L’autorizzazione si intende rilasciata se l’Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra indicata. In caso di inadempienza di particolare gravità, salvo quando il Gestore non abbia posto in ogni caso essere il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributiveservizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali interruzione totale e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte prolungata del servizio e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle non sussistono cause di esclusione forza maggiore, l‘Agenzia potrà richiedere la risoluzione della convenzione. E’ qui dedotta quale clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico risoluzione di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore diritto del contratto"., ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile, l’interruzione generale del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

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Samples: Convenzione Che Regola I Rapporti Fra L’agenzia Di Ambito Per I Servizi Pubblici Ed Il Gestore Del Servizio Rifiuti Urbani

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, La Provincia si riserva la facoltà di disporre la procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere adempiere, ai sensi degli art. 1453 artt.1453 e 1454 del C.C.codice civile ed all’esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del dannocapitolato. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile, a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi: ➢ infrazioni della Ditta nell’esecuzione della fornitura tali da aver totalizzato penalità per un importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille); ➢ mancata operatività del servizio di assistenza; ➢ perdita dei requisiti minimi richiesti dall’avviso e dal disciplinare di gara; ➢ cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della Ditta. La risoluzione del contratto e si riserva fa sorgere a favore della Provincia il pagamento diritto di affidare l’esecuzione della fornitura alla Ditta che segue immediatamente in tal caso graduatoria. La risoluzione anticipata del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativagaranzia, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che la Provincia dovrà sostenere per cento del valore del contratto"fare eseguire la fornitura da un’altra Ditta.

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Samples: www.provincia.pisa.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di MilanoFerma restando l’applicazione delle penali, in qualità di committente, si riserva la Lepida S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di disporre la risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: • violazione degli obblighi di “Riservatezza” • violazione degli obblighi di “Trasparenza” • violazione degli obblighi di “Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento” Oltre ai casi previsti, Lepida S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arte per gli effetti dell’art 1454 c.c. 1453 qualora nel corso di esecuzione dello stesso, il concorrente si renda colpevole di gravi negligenze e 1454 del C.C.inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando Lepida S.p.A. dichiari all’aggiudicatario, in caso a mezzo raccomandata con avviso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal ricevimento, che intende avvalersi della presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, clausola risolutiva ai sensi dell’Artdell'art.1456 c.c. 1456 ' In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di Lepida S.p.A. nei confronti dell’aggiudicatario e Lepida S.p.A. xxxxxxxx avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del C.C.presente contratto a terzi, allorché addebitandone il totale delle penali accumulate superi il 10% del maggior costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il all’aggiudicatario fatta salva la richiesta di risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e danni nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento confronti della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"stessa .

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Samples: Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Servizi Di Consulenza Societaria, Contabile, Amministrativa E Fiscale

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva L’Ente appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto quando: - L’aggiudicatario si rende responsabile di frode o grave inadempienza nella condotta del servizio; - L’aggiudicatario, per trascuratezza ed inosservanza agli obblighi ed alle norm contrattuali, comprometta la buona riuscita del servizio e la possibilità di compimento dello stesso entro i termini stabiliti; - L’aggiudicatario (per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio, la sua compatibilità o per contestazione e/o altra causa) sospenda o rallenti l’esecuzione della prestazione. - L’aggiudicatario non assolve agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si riserva risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. In tal caso, l’Ente appaltante avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per il pagamento in tal caso mancato espletamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite servizio e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"altri motivi imputabili all’inadempienza dell’aggiudicatario.

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Samples: www.comune.bisignano.cs.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico La risoluzione del contratto per morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di Milanolocazione e quote accessorie, in qualità ove ricorrano le condizioni di committentelegge, si riserva è segnalata dall’Ente gestore al Sindaco, competente a dichiarare la facoltà di disporre decadenza. Non comporta comunque la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle morosità dovuta alle cause di esclusione di cui all’art. 80 30 comma 4 L.R. 96/96. L’Ente gestore e il Comune possono confrontarsi con le XX.XX. dell’utenza per definire procedure e modalità relative alla risoluzione del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva alla pronuncia di decadenza dell’assegnazione. Contro gli assegnatari inadempienti, l’Ente gestore procederà comunque al recupero, anche giudiziale, delle somme non corrisposte. E’ precisato che costituisce inadempimento sanzionabile nei modi di cui ai commi precedenti, anche il pagamento parziale del canone e quote accessorie. A norma di legge, gli assegnatari non potranno compensare il pagamento dei canoni e quote accessorie con propri pretesi crediti nei confronti dell’Ente gestore, se non nel caso in tal caso cui tali crediti siano stati accertati giudizialmente. L’Ente gestore determina le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito solo canone e quote accessorie, cui l’assegnatario dovrà uniformarsi. Sono pertanto equiparati a tutti gli effetti ai debitori morosi, gli assegnatari che versino il canone e quote accessorie, con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta omodalità diverse da quelle predisposte dall’Ente gestore, in alternativasalva dimostrazione, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento a carico degli interessati, del valore del contratto"buon esito dei pagamenti.

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Samples: www.casalp.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattocapitolato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Il Politecnico Contratto si risolverà di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., diritto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche fallimento dell’Impresa o di uno solo degli obblighi previsti ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società ovvero nel caso del venir meno dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’Impresa non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributiveContratto, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali interruzione totale e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte prolungata del servizio e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle non sussistono cause di esclusione forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di cui all’artrisoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 80 1456 del c.c.:  le modificazioni soggettive alla composizione dell’Impresa in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante;  il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;  l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".231/2001. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it

Risoluzione del contratto. Il Politecnico E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere anticipatamente il contratto di Milanoappalto, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arte per gli effetti di cui all’art. 1453 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - Mancato avvio del servizio alla data stabilita - Interruzione non motivata del servizio - Inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato - Cessione del contratto o subappalto ad altri - Mancata applicazione dei contratti nazionali relativi al personale impiegato - In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta - In caso di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale - Qualora l’aggiudicatario impedisca o renda difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune - Qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assicurativi - Ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile Nei suddetti casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Arta termine dell’art. 1456 del C.C.Codice Civile, allorché il e la cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento dei danni. E’ inoltre riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 22 del D. Lgs. n. 50/2016 presente capitolato e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"gli ulteriori danni.

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la Avvalendosi della facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., l’AUSL potrà risolvere di diritto il contratto: dopo l’applicazione di n. 3 penalità relativamente ai punti dell’art. 27 nel caso di mancato ripristino dell’importo del D. Lgsdeposito cauzionale definitivo in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato speciale di gara; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di L’AUSL potrà inoltre risolvere il contratto e nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. La risoluzione del contratto non si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento estende alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oeseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’AUSL il diritto di affidare il servizio alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in alternativadanno all’impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l’AUSL dovrà sostenere, l’applicazione rispetto a quelle relative al contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte di una penale in misura non inferiore al 10 ciascuna Azienda Sanitaria e da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per cento del valore del contratto"gli eventuali maggiori danni subiti.

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico 1. L’Ente titolare del servizio, nei casi previsti di Milanoseguito, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la puo’ procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 contratto di appalto senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere per: - gravi e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate reiterate violazioni rispetto agli obblighi relativi contrattuali nonche’ al pagamento di altri versamento ad INAIL e Enti previdenziali dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell’Ente appaltante; - arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’Impresa appaltatrice del servizio oggetto del presente appalto non dipendente da cause di accertate violazioni rispetto forza maggiore; - quando la ditta risulti in stato fallimentare; - qualora la Ditta abbia cessato o comunque ceduto l’attivita’; - in caso di inadempienza agli obblighi relativi al pagamento previsti agli articoli: 6 (Personale) e 8 (Obblighi dell’impresa nei confronti del personale) del presente capitolato; - in caso di imposte subappalto, anche parziale, delle attivita’ del presente appalto e tasse e/o comunque nel caso di cessione in presenza qualsiasi forma delle attivita’ oggetto del presente atto. - in caso di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale mancata presentazione e mancata vigenza delle polizze assicurative richieste. - In tutti i casi previsti dalla legge (assenza delle cause di esclusione di cui all’artart. 80 del D. Lgs108 d.lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA50/2016), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Risoluzione del contratto. 1. L’Affidatario si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave. Il Politecnico Codice di Milanocomportamento della Stazione appaltante è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante. L’Affidatario si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, in qualità verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di committenteeventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, si riserva ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la facoltà di disporre la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

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Risoluzione del contratto. Il Politecnico Le amministrazioni: - possono risolvere il contratto se ricorrono le condizioni di Milano, in qualità cui al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 - devono risolvere il contratto se ricorrono le condizioni di committente, cui al comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 - si riserva la facoltà facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a causa di disporre la risoluzione del contrattoforza maggiore, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 formalmente comunicati e 1454 del C.C.non sanati nei termini fissati, in caso o sanati ma reiterati, di inadempimento dell’appaltatore anche risolvere il contratto di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Artdiritto a norma dell’art. 1456 del C.C.Codice Civile in qualunque momento, allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornituracon preavviso non inferiore a 20 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - dopo la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione terza penale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA)27; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, Il Politecnico anche parziale, di Milano si riserva la facoltà pubblico servizio; - per violazione degli obblighi di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutariservatezza o trafugazione di dati; l’incameramento - per mancato reintegro della cauzione definitiva ove richiesta oa seguito di escussione parziale o totale; In tal caso l’aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiti, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla scioglimento del contratto". Nei casi di risoluzione l’Amministrazione agisce con l'azione c.d. di “manutenzione del contratto”, con la quale la controparte debba comunque eseguire la prestazione cui è tenuta fino a nuova assegnazione.

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