Durata del contratto Clausole campione

Durata del contratto. Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Durata del contratto. Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo (triennale), senza tacito rinnovo. Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza. È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal Contraente. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza. Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Durata del contratto. Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020. E’ escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.
Durata del contratto. La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 4 mesi. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 2 (due), previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.
Durata del contratto. L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2025. La rata successiva alla prima scadrà il giorno 31/01/2023. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti.
Durata del contratto. Gli effetti del contratto decorrono dal 1/1/2018 fino al 31/12/2020. E’ escluso il rinno- vo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comu- nicazione all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tra- mite raccomandata A/R o PEC.
Durata del contratto. Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. E’ facolta’ della Amministrazione contraente, come anche della Societa’ assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste. E’ altresi’ facolta’ della Amministrazione richiedere alla Societa’, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesi- me condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente suc- cessivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa’ accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Ammini- strazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Durata del contratto. L’affitto dell’azienda avrà decorrenza dal giorno ed avrà la durata di anni 6 (sei). E’ consentito alle parte di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare almeno sei mesi prima della data di recesso, solo per gravi motivi. In caso di morte, fallimento, o altra procedura concorsuale, inabilità permanente dell’affittuario o violazione degli obblighi da parte di quest’ultimo di curare in maniera efficiente la gestione dell’azienda, il contratto si risolve con la contestuale riconsegna dell’azienda al proprietario. Il contratto relativo a quanto in oggetto (affitto dell’azienda) è eventualmente rinnovabile, a insindacabile ed esclusivo giudizio del Comune, su richiesta dell’affittuario, presentata per iscritto con almeno mesi sei di anticipo sulla data scadenza. Alla scadenza del contratto l’affittuario, senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue ed aventi causa e riconsegnarli al Comune non oltre il periodo contrattuale, con consegna delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti, degli arredi e delle attrezzature e dell’osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura.
Durata del contratto. 1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi dalla sottoscrizione.
Durata del contratto. Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. E’ facolta’ della Amministrazione contraente, come anche della Societa’ assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.