Obbligazioni contrattuali Clausole campione

Obbligazioni contrattuali. La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei Massimali della presente assicurazione, l’onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali. La garanzia è operante anche per sinistri riconducibili all’espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell’Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali. Resta ferma l’operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti Enti e/o Società private abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all’espletamento dell’incarico svolto dagli Assicurati in rappresentanza del Contraente presso i predetti Enti e/o Società private.
Obbligazioni contrattuali. La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l’onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.
Obbligazioni contrattuali. La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l’onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., dovrebbe sostenere per conto delle persone fisiche per la tutela dei propri diritti e interessi in caso di controversie relative a fatti e atti direttamente connessi all’espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali. A maggior precisazione, si conferma che la garanzia è operante anche
Obbligazioni contrattuali per violazione di qualunque contratto, impegno, garanzia o promessa (compreso un quasi-contratto come previsto nelle giurisdizioni di Common Law e le obbligazioni equivalenti in quelle di Civil Law), incluse clausole che prederminano i danni da liquidare nell’importo o nel metodo di calcolo (liquidated damages) e qualunque obbligazione assunta dall’Assicurato. La presente esclusione non si applica a:
Obbligazioni contrattuali l. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattua- li resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. [omissis]
Obbligazioni contrattuali. CAPO I – Inadempienze e penalità
Obbligazioni contrattuali. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salvo espressa deroga, a quanto previsto nel presente Capitolato, nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara e nel successivo contratto. L’aggiudicatario si impegnerà a fornire il servizio impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. L’appaltatore dovrà rispettare ed osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e dovrà assicurare che il suo personale ed i suoi dipendenti rispettino tali leggi e regolamenti. L’appaltatore dovrà tenere indenne la Direzione da ogni reclamo o procedimento che insorga quale conseguenza dell’infrazione da parte dell’appaltatore medesimo o da parte dei suoi dipendenti ed esperti di tali leggi e regolamenti. L’appaltatore fornirà i servizi commissionatigli con la dovuta cura, efficienza e diligenza, in conformità con la migliore pratica professionale. Al momento della stipula del Contratto d’appalto, fermi gli obblighi principali delle Parti, potranno essere apportate quelle modifiche od integrazioni che dovessero risultare necessarie a seguito dell’esperimento della gara o comunque nell’interesse pubblico. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle eventuali procedure software e dell’altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall’appaltatore o da suoi dipendenti, collaboratori e consulenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del MAE-DGCS che potrà quindi disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata dalla Legge 248/00, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

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  • Opzioni contrattuali Il Contraente ha la facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata al seguente indirizzo: la conversione del capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile. La conversione del capitale a scadenza in rendita sarà effettuata a condizione che l’importo della prima annua- lità di rendita sia pari ad almeno Euro 3.000,00; se inferiore sarà pagato il capitale. Alla data di decorrenza della rendita vitalizia immediata rivalutabile: • il coefficiente di conversione sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato a tale data; • la modalità di rivalutazione della prestazione sarà quella in vigore a tale data; • la misura della rivalutazione annuale sarà determinata in base al risultato della Gestione Separata di Poste Vita S.p.A. in vigore a tale data. Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica della stessa con evidenza delle condizioni econo- miche e dei relativi costi applicati. Ove vi sia interesse da parte dell’avente diritto all’opzione, Poste Vita S.p.A. si impegna a trasmettere il Fascicolo Informativo aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Opzioni di contratto Non sono previste opzioni di contratto.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Secondo livello di contrattazione I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trat- tare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattati- ve 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimen- to di un importo, nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di ele- mento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio azienda- le sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumen- do le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta cor- relazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livel- lo previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in ter- mini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, con- cordati fra le Parti. Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del DL n. 98 del 2011.

  • Assetti contrattuali La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l'arco di vigenza del presente c.c.n.l. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: