CONSEGNA DEI BENI Clausole campione

CONSEGNA DEI BENI. L’atto di presa in carico del rifugio sarà obbligatoriamente preceduto dall’effettuazione di apposito sopralluogo tra il concessionario e un rappresentante del Comune. L’inventario, la ricognizione e l’esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di concessione. Allo scopo di verificare la gestione del rifugio, ogni anno, a conclusione del periodo di apertura stagionale, il Comune potrà effettuare una ricognizione della struttura con la verifica dell’inventario sopradetto. Alla scadenza della concessione sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le condizioni di riconsegna del bene al Comune di Dronero. Alla scadenza della concessione tutto l’arredamento e le suppellettili acquistate dal Concessionario, resteranno di proprietà dello stesso Concessionario, fatto salvo quanto rimborsato dal Comune. Tuttavia il Comune avrà la facoltà di acquistarli, in toto o in parte, corrispondendo al Concessionario il valore commerciale dei beni alla data di scadenza del contratto, ridotto del 30%. Qualora il Concessionario alla scadenza del contratto intenda alienare i beni in argomento, dovrà in ogni caso offrirli al Comune di Dronero prima che a qualsiasi altro acquirente; in caso contrario potrà essere chiamato a rifondere i relativi danni consistenti nel riposizionamento dell’arredo/suppellettile alienati con simili prodotti di nuova fabbricazione. Il Comune di Dronero manterrà il diritto di possedere duplicato delle chiavi di accesso ai locali del rifugio e personale incaricato del Comune di Dronero avrà facoltà di accedervi per compiere verifiche e azioni tecniche, anche in assenza del gestore, ma dandogliene notizia con congruo anticipo. E’ fatto divieto al gestore di consegnare le chiavi del complesso a terzi.
CONSEGNA DEI BENI. La consegna dei beni deve essere effettuata nella qualità, quantità e luoghi, volta per volta indicati nell'ordinazione.
CONSEGNA DEI BENI. 3.1 Il Fornitore garantisce che:
CONSEGNA DEI BENI. Se non diversamente indicato nell’ordine specifico o nel contratto specifico, i Beni dovranno essere consegnati presso la sede del Committente. Per la consegna dei Beni il Fornitore dovrà contattare il referente del Committente di riferimento. Su ciascun documento di trasporto dovranno essere riportate le seguenti informazioni: - Numero dell’Ordine. - Posizione dell'Ordine alla quale la spedizione si riferisce. I Beni oggetto d’Ordine dovranno essere imballati in modo tale da evitare danneggiamenti in fase di movimentazione e trasporto. I costi di imballo sono a carico del Fornitore. La fornitura dei Beni oggetto d’Ordine è regolata dal D.lgs 151/2005 e successivi Decreti Attuativi in relazione alla responsabilità del produttore per la gestione e il sostenimento delle spese di smaltimento dei rifiuti RAEE senza che da ciò derivi alcun costo a carico di Committente. L'accettazione dei Beni è condizionata dall'esito positivo del controllo qualitativo e quantitativo; l'accettazione dei Beni non comporta assunzione di responsabilità da parte di Committente in merito ad eventuali non conformità concernenti la quantità/qualità dei Beni e/o dei componenti degli stessi non rilevabili dall'esame degli imballi consegnati. I controlli che Committente si riserva di eseguire consistono, in via esemplificativa e non esaustiva: - verifica in fase di ricezione; - verifica documentale, per accertare la completezza e la congruenza del documento di trasporto e della documentazione attestante la conformità del prodotto ai requisiti specificati in ordine; - verifica visiva, per quanto riguarda: • l'integrità dell'imballo del prodotto; • la corrispondenza delle sigle sulle confezioni e sugli imballi; • la corrispondenza della quantità e della tipologia del prodotto fornito rispetto alla sopraindicata documentazione; • eventuali prove di laboratorio o collaudo.
CONSEGNA DEI BENI. I materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso gli Enti o Reparti della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati dall’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di assegnazione da parte dell’Ufficio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le modalità e nelle quantità specificatamente indicate nel suddetto ordine di assegnazione. I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto. In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 14. Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione. Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato. Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si procederà con esecuzione in danno, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Eventuali scioperi delle maestranze presso la Ditta, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della Ditta e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e, comunque, per non oltre 30 (trenta) giorni. Qualora la Ditta non...
CONSEGNA DEI BENI a) La consegna dei beni e la loro accettazione finale avverrà con la sottoscrizione del Verbale di consegna e di Collaudo tecnico amministrativo di quanto previsto complessivamente in appalto, a favore dell’Utilizzatore. La consegna sarà eseguita per l’intero bene in appalto ai fini dell’utilizzo completo da parte dell’Utilizzatore. E’ data facoltà all’Ente di utilizzare a titolo di comodato le porzioni da ristrutturare o parzialmente ristrutturate, come da contratto di comodato sottoscritto dalle Parti. Il Soggetto Realizzatore, a tale scopo, garantirà il funzionamento di tutti gli impianti esistenti fino alla completa messa in servizio di quelli di nuova realizzazione, che non potranno essere disattivati e rimossi fino alla loro sostituzione con altri collaudati. Durante il periodo del comodato le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come i consumi saranno a carico dell’Utilizzatore.
CONSEGNA DEI BENI. A seguito della stipulazione del contratto che disciplina il rapporto concessorio il concedente procederà alla consegna dei beni al concessionario redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
CONSEGNA DEI BENI. I beni oggetto della presente procedura sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. L’atto di presa in carico dei rifugi sarà obbligatoriamente proceduto dall’effettuazione di apposito sopralluogo tra il concessionario e un rappresentante dell’Ente, che avverrà dopo la stipula del contratto. La ricognizione e l’esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di concessione. Allo scopo di verificare la gestione delle strutture, ogni anno, a conclusione del periodo di apertura stagionale, verrà effettuata, in forma congiunta da personale dell’Ente e del Concessionario, una ricognizione delle stesse. Alla scadenza della concessione sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate e verbalizzate le condizioni di riconsegna dei beni all’Ente. In caso di danni ai beni consegnati questi dovranno essere riparati dal concessionario secondo quanto stabilito nel contratto. Al termine della gestione eventuali arredi ed attrezzature acquistati dal concessionario ritorneranno nella sua piena disponibilità, fatta comunque salva la facoltà di acquisizione da parte dell’Ente Parco.
CONSEGNA DEI BENI. La consegna dei beni deve essere effettuata nella qualità, quantità e luoghi, volta per volta indicati nell'ordinazione. Non saranno accettate consegne parziali se non autorizzate. La Ditta matura il diritto alla liquidazione solo al completamento della fornitura contrattuale, anche se questa è costituita da più apparecchi di diversa tipologia. La consegna dei beni, fatte salve condizione più favorevoli, come segue:
CONSEGNA DEI BENI. Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, dei dispositivi già disponibili, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali. Per ciascun bene dato in comodato d’uso si procederà a compilare il Modulo di Comodato, a protocollare e riportare i riferimenti nel Registro dei prestiti.