Organizzazione del lavoro Clausole campione

Organizzazione del lavoro. 1. Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Organizzazione del lavoro. I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale. Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell’articolo 9. I Contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto- coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.
Organizzazione del lavoro. 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano operano nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
Organizzazione del lavoro. In riferimento all’art.4 del Dlgs. 8 aprile 2003 n.66 si rileva che l’organizzazione del lavoro delle imprese del settore è caratterizzato da difficoltà connesse alle operazioni di stoccaggio e condizionamento di prodotti ortofrutticoli, legate a contingenze meteorologiche e di mercato difficili da fronteggiare senza il ricorso a lavoro straordinario, e da difficoltà connesse al mercato del lavoro. Il periodo di riferimento su cui calcolare la media dell’orario settimanale, ai soli fini della denuncia alla DPL, a decorrere dal 1.01.08 viene determinato in sei mesi. Il trattamento economico dei lavoratori, in relazione alla presente clausola non subisce alcuna variazione.
Organizzazione del lavoro. Nell’offerta tecnica dovrà essere esplicitata nel dettaglio l’organizzazione proposta; le modalità che saranno attuate per il contenimento del turn-over e per evitare l’ingenerarsi di condizioni di stress da burn-out; la formazione del personale affidata ad organismi esterni Nell’ambito della valutazione comunque complessiva del presente sub-elemento, saranno considerati quali elementi da prendere in considerazione, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, i seguenti aspetti: - Modalità di ottimizzazione e sinergia delle risorse professionali nella gestione quotidiana del servizio - Azioni di monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori; - Programmazione della formazione esterna degli operatori, affidata ad un organismo esterno accreditato Parametro di valutazione: 8 Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione 1 – 0,75 Piena rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in modo chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo tutti gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, la descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i tempi di realizzazione. 0,74– 0,50 Media rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano la maggior parte gli elementi premianti sopra individuati da per l’erogazione del servizio, la descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i tempi di realizzazione, in modo complessivamente buono ma non pienamente articolato e dettagliato ovvero non rispondente per la totalità degli elementi 0,49 – 0,25 Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, la descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i tempi di realizzazione in modo complessivamente discreto sebbene carente di dettagli e articolazioni operative. 0,24 – 0 Sufficiente rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, la descrizione dell’organizzazione, la descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i tempi di realizzazione in modo complessivamente sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti di dettag...
Organizzazione del lavoro. Le Parti, in relazione all’esigenza di perseguire adeguati livelli di produttività e redditività e in considerazione della necessità di adeguare la struttura organizzativa e le modalità operative di gestione delle diverse attività svolte agli scenari in veloce evoluzione, concordano sull’opportunità di istituire in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2019 una “Commissione Bilaterale sull’Organizzazione del Lavoro”. Tale Commissione, che si riunirà di massima con cadenza semestrale, sarà formata da 14 rappresentanti sindacali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e da rappresentanti delle Aziende del Gruppo (individuati di volta in volta in relazione ai temi oggetto di approfondimento). Alla Commissione verrà fornita una visione generale sullo stato di avanzamento del Piano Industriale; in tale ambito è prevista anche la partecipazione dei Segretari Nazionali titolari che seguono il Gruppo. La stessa potrà monitorare – anche in relazione al programma di gestione degli esuberi di cui al presente Accordo – le ricadute dell’implementazione del Piano medesimo, la realizzazione degli interventi sull’innovazione tecnologica e digitale e sui processi di lavoro nonchè proporre eventuali suggerimenti finalizzati a migliorare i processi operativi e le condizioni di lavoro, fermo restando le esigenze di produttività e redditività. L’attuazione dei processi di attuazione del Piano 2019 e l’implementazione delle leve organizzative per i riflessi sugli organici dei relativi ambiti formeranno oggetto degli incontri a livello aziendale e/o locale. Le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2019 per analizzare gli esiti della sperimentazione e per valutare l’opportunità di proseguire l’esperienza e potranno prevedere ulteriori ambiti oggetto di approfondimento da parte della Commissione mirati a contemperare le esigenze di miglioramento della vita dei dipendenti in azienda e le esigenze di realizzazione degli obiettivi di redditività e produttività aziendali.
Organizzazione del lavoro. Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello locale: - la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
Organizzazione del lavoro. 1. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e gli altri professionisti operano con le altre figure professionali nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione, nel rispetto delle specifiche competenze ed attività e secondo le esigenze funzionali valutate dall’Azienda. Per determinati servizi, l’attività può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
Organizzazione del lavoro. In relazione alla peculiarità del settore cultura, sport, turismo e tempo libero, l’organizzazione del lavoro, nelle Aziende che offrono tali servizi ai cittadini, è necessario che sia caratterizzata da un costante orientamento alla soddisfazione dell’utente. In questo contesto le Parti convengono sull’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di servizio, la definizione degli orari e la loro distribuzione e l’uso appropriato delle forme integrative di servizio. Le Parti ritengono che, in questo modo, si possa meglio corrispondere alle esigenze di qualificazione del servizio attraverso il ricorso a forme flessibili di lavoro, riferite anche a periodi particolari di stagionalità, facendo meglio incontrare tali esigenze con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che le Aziende attivino specifiche relazioni sindacali, come previsto all’art. 8, lett. B, finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e riferite all’intera Azienda o sezioni di essa.
Organizzazione del lavoro. Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda.