Organizzazione del lavoro. 1. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e gli altri professionisti operano con le altre figure professionali nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione, nel rispetto delle specifiche competenze ed attività e secondo le esigenze funzionali valutate dall’Azienda. Per determinati servizi, l’attività può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con Gli, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con Gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari Ed Altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E ss.mm.ii, Accordo Collettivo
Organizzazione del lavoro. 1. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4all’articolo 6, comma 4 3 e gli altri professionisti operano con le altre figure professionali nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione, nel rispetto delle specifiche competenze ed attività e secondo le esigenze funzionali valutate dall’Azienda. Per determinati servizi, l’attività può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con Gli, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con Gli, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con Gli
Organizzazione del lavoro. 1. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’artall'art. 4, comma 4 e gli altri professionisti operano con le altre figure professionali nell’ambito nell'ambito delle forme organizzative previste dalla Regione, nel rispetto delle specifiche competenze ed attività attivita' e secondo le esigenze funzionali valutate dall’Aziendadall'Azienda. Per determinati servizi, l’attività può l'attivita' puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
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