Valorizzazione professionale Clausole campione

Valorizzazione professionale. In attuazione di quanto disposto al punto 5.1 dell’Accordo programmatico di percorso 8 ottobre 2015 (Valorizzazione professionale delle risorse) – tenuto conto delle previsioni in tema del CCNL Abi 31 marzo 2015 - in data odierna, UniCredit e l’Organo di Coordinamento hanno sottoscritto il nuovo Accordo …… (che si riporta in allegato …). In riferimento all’art. 3 del Protocollo di rilancio 28 giugno 2014 analogo confronto aziendale sarà avviato anche nelle altre Società del Gruppo.
Valorizzazione professionale. L’inserimento in Sinergia del Personale ceduto avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un’ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. Viene garantita un’adeguata formazione al fine di riqualificare il personale anche rispetto ad eventuali nuovi profili professionali.
Valorizzazione professionale. Vengono garantite almeno 15 ore di formazione obbligatoria ulteriore, destinate all’aggiornamento professionale su temi attinenti alle evoluzioni delle attività lavorative del settore bancario e nello specifico del Credito Cooperativo. Sinergia, prima del termine del periodo di distacco, è disponibile a valutare l’assunzione diretta, ai sensi dell’art. 1406 c.c., delle Lavoratrici e dei Lavoratori distaccati, anche su richiesta degli stessi. In alternativa, alla cessazione del periodo di distacco, le Lavoratrici e i Lavoratori rientrano nella BCC e/o Società del GBCI di provenienza, previa adeguata formazione e nel rispetto dell’inquadramento e del profilo professionale acquisito. I lavoratori distaccati presso Sinergia possono chiedere, decorsi 12 mesi dal distacco oppure in caso di assegnazione ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla originaria sede di lavoro, alla BCC/Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA distaccante di porre termine anticipatamente al loro distacco.
Valorizzazione professionale. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo 28 giugno 2014 allo stesso titolo, le Parti concordano di favorire il raggiungimento di intese aziendali, con particolare riguardo a UniCredit Services, che tengano conto anche delle previsioni in tema del CCNL Abi 19 dicembre 2019.
Valorizzazione professionale. Le Parti - in base a quanto previsto per la rete filiali dal coordinato disposto dell’Accordo 4 febbraio 2017 e Verbale 2 dicembre 2021 – concordano che nel corso del mese di febbraio 2022 si aprirà il confronto finalizzato a raggiungere una specifica intesa sulla valorizzazione delle figure professionali di rete nel termine del 31 marzo 2022. Inoltre le Parti concordano – tenuto anche conto delle previsioni in tema del CCNL ABI 19 dicembre 2019 - di incontrarsi entro il 31 dicembre 2022 per aprire un confronto finalizzato al raggiungimento di intese aziendali in materia di valorizzazione professionale in UniCredit Services.
Valorizzazione professionale. L’inserimento in Sinergia del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un’ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con impegno a formare e riqualificare tale personale anche rispetto ad eventuali nuovi profili professionali.

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  • Formazione professionale Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.

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  • Apprendistato professionalizzante Le parti concordano sull’istituzione di una procedura contrattuale di informativa connessa alla regolamentazione dettata dalla legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 in materia di apprendistato e dai relativi regolamenti. In particolare le parti convengono la messa in comune tra datore di lavoro e lavoratore in apprendistato professionalizzante delle attestazioni che l’azienda è tenuta a predisporre ed inviare all’Agenzia del Lavoro di Trento al 31 gennaio di ogni anno di apprendistato (per l’anno precedente), in ordine al livello di acquisizione delle abilità e degli apprendimenti richiesti dal profilo formativo individuale, con particolare riferimento agli esiti della formazione non formale (art. 8 legge provinciale citata, “Esito e certificazione della formazione in apprendistato”). Giudizio di sintesi sul percorso formativo. Nella procedura di informativa del datore di lavoro all’apprendista saranno espresse le valutazioni sul percorso formativo, anche evidenziando, accanto agli aspetti di positività, eventuali aspetti di criticità. Tale analisi porterà, al termine di ciascun periodo lavorato di 12 mesi effettivi, ad un giudizio di sintesi sul percorso fino a quel momento compiuto, con il fine di dare massima trasparenza alla certificazione delle abilità operative acquisite e connesse alla figura professionale da ricoprire, in sintonia con il piano formativo individuale e con le comunicazioni all’Agenzia del lavoro. Il giudizio di sintesi, riepilogato nella formula “soddisfacente” o “non soddisfacente”, sarà comunicato per iscritto al lavoratore insieme alla consegna di copia della certificazione per l’Agenzia. Qualora n. 2 giudizi di sintesi siano soddisfacenti al termine del terzo anno effettivo di apprendistato professionalizzante, l’azienda, fatto salvo comunque il completamento del piano formativo individuale, è impegnata a confermare il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato concordato con la lettera di assunzione. Sono fatte salve le norme di legge sui licenziamenti individuali e collettivi (L. 604/1966 e L. 108/1990, L. 223/1991). • In caso di malattia e infortunio, con riferimento alla raccomandazione in calce al punto 6 dell’Art. 30 del vigente CCNL, si estendono integralmente ai lavoratori in apprendistato le previsioni di cui all’Art. 55 del vigente CCNL • A chiarimento delle disposizioni di cui al secondo comma del punto 1 dell’Art. 30. Nella ipotesi in cui - in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, anche quale in un secondo tempo modificato e/o integrato- durante il periodo di apprendistato il profilo formativo del lavoratore venisse a coincidere con uno dei profili professionali che contrattualmente danno titolo ad un inquadramento superiore a A3L1, l’inquadramento minimo previsto dal punto 1 dell’Art. 30 del vigente CCNL viene riconosciuto al medesimo lavoratore in modo corrispondentemente proporzionato. • Con riferimento alle previsioni di cui all’ultimo comma dell’Art. 17 del CCNL, si conviene che sia riservata una apposita procedura di confronto sindacale, finalizzata alla verifica dei rapporti di apprendistato instaurati nelle Casse Rurali, alla relativa durata ed ai profili e piani formativi, nonché delle modalità di espletamento dell’incarico di “tutor” aziendale. A tale ultimo proposito, la verifica riguarderà anche la formazione dei tutor, la possibilità di effettivo affiancamento, le compatibilità tra il ruolo assegnato e la generalità delle altre mansioni svolte. Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina in materia di apprendistato professionalizzante venga modificata da provvedimenti di legge, accordi interconfederali o dal CCNL di settore, al fine di prevedere idonee armonizzazioni.

  • Livello nazionale Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei. Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

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