Tempo di lavoro Clausole campione

Tempo di lavoro. 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
Tempo di lavoro. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
Tempo di lavoro. 11.1 Il tempo di lavoro annuo è definito dall’art. 24 cpv.1 CCL.
Tempo di lavoro. 1 Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’Allegato 1, in relazione agli orari di lavoro e alle pause valgo- no le disposizioni della rispettiva impresa terza.
Tempo di lavoro. 2.10.1 Rilevamento del tempo di lavoro‌ Il datore di lavoro provvede a un adeguato rilevamento dei tempi di lavoro individuali da parte dei collaboratori / delle collaboratrici, affinché possa essere verificato il rispetto delle prescrizioni di legge nonché delle disposi- zioni del presente CCL.
Tempo di lavoro. 1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
Tempo di lavoro. Il tempo di lavoro giornaliero e/o settimanale dipende in generale dalle disposizioni in vigore nel Paese interessato. La ripartizione dell’orario di lavoro, sia nell’arco della settimana lavorativa sia all’interno della singola giornata di lavoro, può variare anche di molto da Paese a Paese, ragione per cui non si può dare per scontata una regolamentazione analoga a quella usuale in Svizzera. Per evitare spiacevoli sorprese, conviene pertanto informarsi presso il futuro datore di lavoro sulle condizioni previste nel nuovo luogo d’impiego, definendo eventualmente le necessarie disposizioni contrattuali in materia. Lo stesso vale per le condizioni che disciplinano lo svolgimento di lavoro straordinario e la relativa entità. In determinate circostanze è consigliabile inoltre stabilire per contratto quali ore debbano essere computate nel tempo di lavoro concordato (p. es. ore di viaggio in caso di attività esterna, servizio di picchetto). Per motivi di salute, per i cittadini europei che esercitano un’attività lavorativa in Paesi tropicali e subtropicali è raccomandabile una regolamentazione speciale. In questi Paesi eventuali prestazioni fornite al di fuori del normale orario di lavoro (lavoro straordinario) dovrebbero essere previste solamente in casi speciali.
Tempo di lavoro. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Tempo di lavoro. Con riferimento alla gestione del tempo di lavoro, vale quanto previsto dal Capo IV – Orario di lavoro, malattia, assenze e aspettative - del vigente CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14. Durante il periodo di vigenza del presente accordo, la prestazione lavorativa potrà essere eseguita nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 20.00, con una pausa minima di 30 minuti qualora l’orario sia superiore alle 6 ore giornaliere. Eventuali fasce orarie di disponibilità potranno essere previste nella programmazione redatta periodicamente con il/la diretto/a Responsabile. In tali fasce orarie, FBK potrà effettuare controlli e/o verifiche. Il/la dipendente ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, pause e riposi. Durante il periodo di riposo e di disconnessione, non può essere richiesto lo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa. L'effettuazione di ore di lavoro straordinario è ammessa solo in caso di situazioni eccezionali preventivamente autorizzate dal diretto Responsabile e successivamente approvate dal Responsabile Xxxxxxx Xxxxx. Rimane invariata la disciplina vigente, qui integralmente richiamata, in ordine ai giustificativi, alle modalità e procedure di comunicazione e gestione delle assenze.