Common use of Organizzazione del lavoro Clause in Contracts

Organizzazione del lavoro. Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello locale: - la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattuale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organizzazione del lavoro. Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comuneconvengono che, in coerenza con quanto definito nel capitolo “Relazioni sindacali”, il cui raggiungimento è condizione confronto per il miglioramento della competitività sui mercati internazionalirealizzare intese sull’organizzazione del lavoro , avverrà a livello di singola unità produttiva con le RSA/RSU, con l’assistenza delle OOSS territoriali di Filcams-Cgil,Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Tale concorde obiettivoconfronto, su richiesta di una delle parti, potrà vertere su temi quali l’organizzazione del lavoro, composizione degli organici, orario di lavoro e turni, ivi comprese le problematiche inerenti al lavoro domenicale ecc., e inoltre avverrà anche in occasione delle nuove aperture di nuovi punti vendita. Le stesse parti convengono e s’impegnano ad esaurire il confronto entro 30 giorni di calendario dal primo incontro avente per il cui raggiungimento oggetto una delle materie sopra indicate. Trascorso infruttuosamente tale termine, le parti sono chiamate a dare il loro contributo convengono sulla possibilità di agire liberamente nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca dei reciproci ruoli. I programmi di forme organizzative organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che consentano un miglior impiego valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di tutte le risorse tecniche ed umanevita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del servizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti impianti, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e la valorizzazione professionale dei lavoratoricarichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata Le parti si danno atto che resta in vigore quanto già definito in accordi precedenti a livello di singola unità su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro tutti i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione temi relativi all’organizzazione del lavoro. Le parti concordano di estendere a 12 mesi il periodo previsto dall’art. 4, a livello locale: - la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stessecomma 3 del Dl.Lgs. 66/2003, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva ai soli fini dell’obbligo di comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattualeagli enti competenti.

Appears in 1 contract

Samples: Ipotesi Di Accordo Integrativo Aziendale Per I Dipendenti Delle Societa’

Organizzazione del lavoro. Le parti dichiarano Capa Cologna è iscritta all’Albo imprese di Ferrara nella sezione speciale con la qualifica di impresa agricola. La società è quindi disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, con capitale sociale variabile e gestita da un Consiglio di amministrazione. L’elemento caratterizzante della cooperativa è la mutualità la quale è superiore al 95%, con una maggioranza di piccole e medie imprese agricole, solo alcune hanno fatturati e dimensioni importanti (500-600 ettari di terreno). Il modello di governance è articolato sui seguenti organi: Assemblea dei soci; Consiglio di amministrazione; Organi di controllo. L’Assemblea dei soci è composta dai soci cooperatori, titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle presta- zioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica e da un socio sovventore (Grandi Colture Italiane). Il Consiglio di amministrazione è composto da 17 membri45 ed è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la ricerca dell'efficienza gestione ordinaria e lo sviluppo straordinaria della produttività tecnico-economica costituiscono cooperativa ed elegge il presidente e uno o più vicepresidenti. La società è dotata di un obiettivo comuneorgano di controllo, il ovvero di un collegio sindacale46. L’organigramma della cooperativa prevede, inoltre, una Direzione a cui raggiungimento afferiscono diverse unità organizzative quali: 1) Amministrazio- ne e logistica; 2) Vendita prodotti per l’agricoltura; 3) Produzione e manuten- zione; 4) Commerciale; 5) Assistenza tecnica; 6) Sostenibilità. A livello di staff vi sono inoltre le seguenti unità: Food Safety Team; Energy Team; Gestione am- bientale; Gestione qualità; Igiene; Rintracciabilità. I dipendenti della cooperativa, nell’anno di stipulazione del contratto aziendale (30 giugno 2016), rapportati all’anno successivo (30 giugno 2017), fanno regi- strare i seguenti numeri: gli impiegati passano da 9 a 13 unità, gli operai a tem- po indeterminato da 1 a 2, gli operai a tempo determinato da 14 a 18. Come si vede, oltre agli impiegati, la variazione principale è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate quella riferita agli operai a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca tempo determinato dovuta ai picchi di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavorostagionale, a livello locale: - cui la Direzione aziendale società fa fronte quando viene conferito il prodotto da parte dei soci agricoltori. Tra le al- tre occupazioni presenti in azienda vi sono i tecnici di campagna (sia laureati che periti agrari), i magazzinieri (periti industriali) e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stessei conducenti di autocarri. La presenza femminile è concentrata soprattutto tra gli amministrativi, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contrattomentre quella maschile è prevalente, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U.anche se non in maniera esclusiva, entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattualenei ruoli tecni- co-specialistici.

Appears in 1 contract

Samples: oa.inapp.org

Organizzazione del lavoro. Le parti Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le Parti, dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito passa anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti umane e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti della professionalità che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di organizzazione mansioni del lavoro, a livello locale: - ciclo produttivo o di attività operativa nella forma di Polivalenza e della polifunzionalità intendendosi per Polivalenza l’effettivo intervento su più posizioni di lavoro all’interno della medesima Posizione Organizzativa e per Polifunzionalità l’effettivo esercizio di mansioni svolte su più Posizioni Organizzative. Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di più mansioni – senza peraltro escluderne le singole effettuazioni – anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di addestramento. Per l’attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la Direzione aziendale consultazione preventiva e la R.S.U. esamineranno il contenuto l’esame delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto questioni connesse con la Direzione aziendale ed RSU che deve esaurirsi entro il termine massimo di due mesi. Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui. Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di divergenza esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno sottoposteinquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti. L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, ad iniziativa compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato. Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle parti aziendaliLeggi di parità n. 903/1977, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione n. 125/1991, del D.Lgs. n. 151/2001 e del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili. Al fine del conseguimento di cui una maggiore produttività tecnico–economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori soprattutto in relazione all’introduzione di nuove tecnologie produttive, nuove mansioni individuali e/o riconducibili al precedente alinea. Inoltrelavoro di gruppo verranno sperimentate con carattere di reversibilità e, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorioove realizzate, in occasione del successivo rinnovo contrattualecaso di esito positivo, verranno individuati i livelli di appartenenza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organizzazione del lavoro. Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello locale: - la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora l'importanza delle le suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta dovessero far emergere nuove figure professionali caratterizzate anche dalla polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro all'interno del medesimo livello) e/o dalla polifunzionalità (intesa come esercizio di mansioni svolte su più aree funzionali), che comportino un incremento di professionalità e la cui importanza sia anche tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattuale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organizzazione del lavoro. Le Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-tecnico- economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito passa anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti umane e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti della professionalità che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di organizzazione mansioni del lavoro, a livello locale: ciclo produttivo o di attività operativa nella forma di Polivalenza e della polifunzionalità intendendosi per Polivalenza l'effettivo intervento su più posizioni di lavoro all'interno della medesima Posizione Organizzativa e per Polifunzionaiità l'effettivo esercizio di mansioni svolte su più Posizioni Organizzative. Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento. Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la Direzione aziendale consultazione preventiva e la R.S.U. esamineranno il contenuto l'esame delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto questioni connesse con la Direzione aziendale ed RSU che deve esaurirsi entro il termine massimo di due mesi. Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui. Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di divergenza esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno sottoposteinquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti. L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, ad iniziativa compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato. Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle parti aziendaliLeggi di parità n. 903/1977, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione n. 125/1991, del D.Lgs. n. 151/2001 e del D.Lgs. n. 198/2000 e successive modifiche ed integrazioni, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili. Chiarimento a verbale Al fine del conseguimento di cui una maggiore produttività tecnico-economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie produttive, nuove mansioni individuali e/o riconducibili al precedente alinea. Inoltrelavoro di gruppo verranno sperimentate con carattere di reversibilità e, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorioove realizzate, in occasione del successivo rinnovo contrattualecaso di esito positivo, verranno individuati i livelli di appartenenza.

Appears in 1 contract

Samples: www.uiltecfvg.it

Organizzazione del lavoro. Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il Allo scopo di favorire recuperi di efficienza e/o miglioramento della produttività, in un contesto di grande competitività sui mercati internazionalie di mutato assetto concorrenziale e di comportamento dei consumatori, si conviene di continuare il confronto per punto vendita o per territorio, anche finalizzato a realizzare eventuali accordi su assetti organizzativi. Tale concorde obiettivo, per il Tali confronti saranno mirati anche a contenere/ridurre eventuali effetti negativi sull'occupazione nei casi in cui raggiungimento le parti sono chiamate modifiche organizzative adottate richiedano comunque una ridefinizione degli organici funzionale a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca recuperi di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego efficienza. Nell'ambito di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti tali confronti dovrà comunque essere perseguita e la valorizzazione professionale privilegiata liimplementazione dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello localeseguenti fattori: - Orario di lavoro Flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale programmata, finalizzata a garantire un efficace presidio dei flussi merci e clienti. A fronte di situazioni non prevedibili, quindi non rientranti nella pianificazione oraria definita, sarà comunque garantito il dovuto presidio con il ricorso a soluzioni individuate nell’ambito dei singoli punti vendita. - Mansioni Promiscuità, fungibilità e polivalenza da applicare all'interno delle singole unità produttive e tra i rispettivi settori e reparti. I suddetti confronti saranno realizzati sulla base di proposte organizzative che prevedano la Direzione aziendale preventiva informazione, non inferiore a due settimane dalla data del primo incontro, sull’andamento del punto vendita / territorio sia sull’aspetto commerciale che sulla composizione dell'organico e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento ore lavorate, suddivise per specifiche tipologie contrattuali. Tali confronti dovranno concludersi entro 45 giorni dal loro avvio, salvo diverso accordo tra le parti. Resta invece inteso che per eventuali casi di procedure previste da disposizioni di legge, tali confronti si svolgeranno nell’ambito delle stesse, secondo nei termini stabiliti dalla legge. A livello nazionale le parti si incontreranno periodicamente, per valutare l’andamento e gli effetti delle modifiche organizzative realizzate o in corso di realizzazione nonché, ove ciò si rendesse necessario, per facilitare i criteri confronti finalizzati a intese a livello di territorio/punto vendita. PUNTI VENDITA IN CRISI Negli ipermercati di Tavagnacco, Marcianise, Torino Corso Grosseto, Frosinone, Portogruaro, Roma Ciliege, Calenzano, Cagliari San Sperate, Romanina, Ancona, Pontecagnano, che hanno registrato un EBIT negativo per 2 anni consecutivi superiore a 1 milione di euro, verranno sospesi i trattamenti economici previsti all'artdal presente Contratto Integrativo Aziendale, con esclusione di quanto indicato per prestazioni domenicali e festive, malattia, pausa retribuita e indennità specialisti banconieri e di funzione, ove prevista. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., L’avvio della sospensione sarà preceduto da un incontro (da tenersi entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 e non oltre 15 giorni dalla comunicazione sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale) nel corso del quale l'azienda illustrerà le azioni commerciali e organizzative a supporto del business confrontandosi con le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU di punto vendita. Seguiranno incontri periodici, con frequenza semestrale, finalizzati alla verifica della situazione. Le parti effettueranno una verifica a livello di punto vendita o di territorio per trovare soluzione ai problemi dei punti vendita di Massa, Lucca, Marcon e Giussano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di ricercare accordi che permettano di invertire le tendenze negative in atto, salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare la disapplicazione dei trattamenti del presente Contratto Integrativo Aziendale di cui al precedente alineapunto precedente. Inoltre, Le parti concordano sulla riapplicazione integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire i punti vendita in crisi dovessero generare un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale EBIT positivo su base annua e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattualecomunque concordano sull'integrale riapplicazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Appears in 1 contract

Samples: uiltucsemiliaromagna.it

Organizzazione del lavoro. Le parti dichiarano che Al fine di assicurare agli OTI l'effettivo godimento delle ferie, riposi e festività, nonchè di consentire la ricerca dell'efficienza continuità dell'attività produttiva e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto considerando la realtà del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione mercato del lavoro, a livello locale: - la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U.entro il mese di Aprile di ogni anno fornirà alla R.S.A. che ne fa richiesta il prospetto riepilogativo dei permessi individuali e delle ferie maturate dai lavoratori a tempo indeterminato, formeranno oggetto al fine di esame congiunto garantire, previo confronto e accordo tra le parti, l'effettivo godimento degli istituti di cui sopra e ove possibile, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorionecessità della dinamica produttiva, in occasione tempo utile adotterà le misure atte allo scopo (organizzazione di turni di lavoro, sostituti, ecc.). In tal caso, il rapporto di lavoro con gli operai eventualmente assunti a tale scopo, cesserà al termine di quanto adottato. Le Organizzazioni provinciali firmatarie del successivo rinnovo contrattualepresente accordo, si impegneranno ad individuare soluzioni formalmente più snelle che, incidendo sulle norme del collocamento, potranno assicurare tempestivamente alle aziende il reperimento della manodopera con adeguate capacità sostitutive. Le Commissioni intersindacali dedicheranno specifici studi ai sensi degli artt. 9 e 10 del c.c.n.l./94. Per i lavoratori non addetti a lavori che presentano fattori di nocività, verrà garantito un periodo di ferie continuativo, a richiesta del lavoratore, non inferiore ai 2/3 del periodo di ferie spettanti, compatibilmente con le esigenze aziendali. Per gli altri lavoratori OTI, il periodo continuativo di ferie, a richiesta, non potrà essere inferiore alla metà del periodo delle ferie spettanti compatibilmente con le esigenze aziendali. Il lavoratore è tenuto ad indicare il periodo i ferie prescelto entro il 20 maggio di ciascun anno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro