CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI Clausole campione

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. 1. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo del servizio reso, con indicazione del numero dei pasti effettivamente forniti nei singoli plessi e il costo relativo riferito a ciascun terminale di consumo, suddivisi fra “pasti bambini”, “pasti insegnanti “ e “pasti eventuale altro personale autorizzato”. I pagamenti sono disposti dal RUP entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente, previ atto di liquidazione e verifica della regolarità contributiva e assicurativa. Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decorrenza 31 marzo 2015, nei confronti di questo Ente dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati: - il codice univoco ufficio: Q06QG0; - il codice CIG; - il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio; - il numero dell'impegno di xxxxx; - la data di scadenza del pagamento; - IBAN del conto dedicato; - se la spesa è rilevante ai fini IVA; - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47; - specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment. In assenza dei suddetti dati il comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la fatturazione dovrà essere effettuata dalla capogruppo. L'eventuale ritardo nel pagamento dovuto al mancato o al ritardato adeguamento alle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica non comporterà alcun riconoscimento di interessi di mora da parte dell'ente. Eventuali contestazioni, adeguatamente motivate, sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso al gestore non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre, è fatta salva l’applicazione delle penali previste all’art. 15 del presente capitolato, mediante compensazione con nota di credito sulla fattura relativa ai pasti forniti, e nei casi più gravi, la risoluzione del contra...
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori è effettua tata a misura sulla base dei prezzi unitari contrattuali. L'Esecutore avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base in base all’art. 26 ter del D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 richiamato dall’art. 10.15 del capitolato speciale d’appalto, restando i pagamenti assoggettati a stati di avanzamento ed erogazione delle somme da parte dell’Ente finanziatore senza alcun diritto di interessi da parte dell’appaltatore. Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore maturerà i pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga un’importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale a l netto del ribasso d’asta. Il residuo credito entrerà nella rata di saldo. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, sempreché il ritardo non dipenda dall’Esecutore. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL (in espressa deroga al D. Lgs 231/2002). Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal...
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43 comma 6 DPR 207/2010 definite all’art. 2 del presente contratto, applicate al relativo prezzo offerto per i lavori, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Ai sensi dell’articolo 26-ter della Legge 98/2013 è prevista l’anticipazione del 10 dell’importo contrattuale. In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5 per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00 Il residuo credito entrerà nella rata di saldo che non potrà comunque essere inferiore al 10 dell’importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal DL non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, semprechè il ritardo non dipenda dall’Esecutore. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL (art. 143 DPR 207/2010). Quando matura il diritto al pagamento l’Esecutore emette regolare fattura con pagamento a 60 giorni data fine mese data fattura, in espressa deroga al D. Lgs 231/2002. Trascorso tale termine l’Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi di mora. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante proc...
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contradditorio tra l’Appaltatore e la Direzione dei Lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. Si ribadisce che l’importo stimato dell’accordo quadro (cfr, art. 3) non è assolutamente vincolante per l’Amministrazione che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti con gli OdL eseguiti dall’Appaltatore durante il periodo di vigenza dell’accordo. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilità dell’Amministrazione che non sarà tenuta a corrispondere all’appaltatore alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Il Codice identificativo gara (CIG) dell’accordo quadro è Il CIG derivato relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP dovranno essere riportati in ogni fattura rimessa dall’Appaltatore, unitamente alle indicazioni relative agli OdL cui si riferisce il documento fiscale ed agli estremi del presente accordo quadro (numero repertorio e data di stipula). I pagamenti (previamente autorizzati con l’emissione della relativa certificazione) saranno effettuati, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art 3 della Legge n. 136/2010.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La fatturazione della sola fornitura, installazione e avvio del sistema avverrà secondo le seguenti modalità:  20% (anticipazione ex art. 35 co. 18 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) dell’importo del contratto;  70% dell’importo del contratto ad approvazione da parte di APS Holding SpA del collaudo provvisorio dei parcometri superato con esito positivo o con riserve; in caso di collaudo con riserva sarà applicata la detrazione prevista all'art. 17.1; il pagamento avverrà a 60 giorni f.m.d.f.;  10% dell’importo del Contratto ad approvazione da parte di APS Holding SpA del collaudo definitivo superato con esito positivo o con riserve; in caso di collaudo con riserva sarà applicata la detrazione prevista all'art. 17.2; il pagamento avverrà a 60 giorni f.m.d.f.; La fatturazione del canone quinquennale avverrà secondo le seguenti modalità  rate semestrali anticipate per il periodo di durata del servizio quinquennale di manutenzione. Il pagamento avverrà a 60 giorni f.m.d.f.. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati da APS Holding SpA mediante bonifico bancario (ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantirne la tracciabilità) sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall’Appaltatore presso la Banca ...................................... ed avente i seguenti dati identificativi: IBAN ................................................. La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è ................................ (C.F...................................................) nato a ........................ (......) il ...../...../19 che si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa. La Società .......................... nella persona di .................................. con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i, l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a APS Holding SpA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria contr...
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legge di conversione 28/05/1997, n. 140, per il presente appalto non verrà erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale. I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori verranno liquidati ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 150.000,00 (euro centocinquantamila). Come disposto dall’art. 7, comma 2, primo periodo, del DM n. 145/2000, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo XI del Dpr 554/99. Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Premesso che il quantitativo presunto di rifiuti da trattare ai fini dell’affidamento è di circa 52.000 t/a, si riportano di seguito le modalità di contabilizzazione e di pagamento per la prestazione di conduzione dell'impianto. L'importo riconosciuto per la conduzione dell'impianto è derivante dai quantitativi effettivi dei rifiuti in ingresso all’impianto e dall'energia ceduta alla rete. Le pesate saranno effettuate tramite la pesa a ponte certificata presente all’ingresso dell’impianto. L'importo per la conduzione dell'impianto riconosciuto all'Affidatario sarà mensile e derivante dalla seguente formula: Icond = QRSU x PRSU + QCSS x PCSS + EEced x PEE + OS dove: Icond Importo mensile per la conduzione [€];
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La fatturazione da parte dell'Affidatario sarà così prevista: - 50% dell'importo a completamento delle fasi di montaggio e installazione e con emissione del Verbale di Installazione redatto in contraddittorio tra CIS S.p.A. e l'Affidatario stesso. - 40% dell'importo a completamento delle procedure di collaudo con accettazione di CIS S.p.A. e dell'Affidatario del Verbale di accettazione. - 10% dell'importo dopo 1 anno dal collaudo positivo. Riguardo alla modalità di pagamento si precisa che: • il pagamento sarà a 90 gg d.f.f.m. • il pagamento sarà al netto di eventuali penali, danni o disservizi.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: