I Pagamenti Clausole campione

I Pagamenti. I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto. Per quanto concerne il pagamento dell’attività di aggiornamento del sistema informativo oggetto di specifico contratto, questo verrà effettuato in seguito alla contabilizzazione, mediante foglio di lavoro, delle ore di manodopera specializzata spese per effettuare l’aggiornamento richiesto, incrementate delle maggiorazioni del 26,5% per spese generali ed utile d’impresa. Il pagamento delle ore eseguite per pronto intervento in orari notturni, straordinari o festivi verrà contabilizzato dalla Direzione Lavori seguendo le seguenti maggiorazioni così come da CCNL: 1. Lavoro notturno straordinario h (22,00 – 06,00): 40%; 2. Lavoro straordinario diurno (es.: sabato) : 35% 3. Lavoro festivo in orario notturno: 50%; 4. Lavoro festivo diurno: 45%; Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro) avverrà in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5% . Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione, inerente le opere oggetto di specifico contratto, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 90 gg così come prescritto dall’Art.143 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. .
I Pagamenti. In generale i pagamenti relativi alle opere eseguite all’interno di ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro verranno effettuati in seguito alla predisposizione degli atti contabili relativi alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto e successivamente all’ultimazione dei lavori. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite e secondo quanto risulta di volta in volta contabilizzato, in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5% . Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione, inerente le opere oggetto di specifico contratto, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg .
I Pagamenti. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario e/o da altro soggetto individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché‚ tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge vigente e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. I mandati di pagamento devono contenere: 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. 7. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 15 giorni o comunque entro il termine dell’esercizio in corso; devono altresì riportare il numero di operazione in sospeso, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 8. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 9. Salvo quanto indicato al precedente comma 5. -, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall’Ente nell...
I Pagamenti. 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base agli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, datati e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Dirigente sulla base delle disposizioni regolamentari ed organizzative dell'Ente. 2. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi di cui all'art. 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici). 3. I mandati vengono trasmessi al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope +, secondo lo standard OPI (Ordinativo di pagamento e incasso), firmati digitalmente e sono ammessi al pagamento secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.11/2010. 4. I mandati di pagamento, trasmessi ed eseguiti dal Tesoriere, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e nel Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, sono estinti con una delle seguenti modalità: a) contanti entro i limiti stabiliti dalla legge; b) accreditamento in c/c bancario o postale; c) assegno circolare non trasferibile da riscuotere presso gli sportelli dell’Istituto Tesoriere presenti nel territorio dell’Area della città metropolitana; d) giroconto; e) girofondi sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato: per i pagamenti disposti in favore degli enti previsti nelle tabelle "A" e "B" annesse alla legge n. 720/1984 e successivi decreti ministeriali di modificazione ed integrazione di tali tabelle. I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello di tesoreria non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 5. Il Tesoriere è tenuto, peraltro, ad eseguire, con precedenza assoluta, i pagamenti dichiarati urgenti dall'Ente e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza. 6. In caso di inadempimento, eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora faranno carico al Tesoriere. 7. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione, ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. ...
I Pagamenti. Inserire il caso che ricorre oppure
I Pagamenti. I pagamenti avverranno entro giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore. L’importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6.
I Pagamenti. Vedere condizioni di capitolato ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. Eventuali ulteriori condizioni possono essere inserite dalle parti.
I Pagamenti. 6.1 Il Venditore emetterà le relative fatture al momento dell’accettazione dell’Ordine. 6.2 I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro e necessariamente entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese in cui la fattura è stata inoltrata dal Venditore all’Acquirente. 6.3 Il mancato pagamento entro il termine concordato darà diritto al Venditore (i) di chiedere all’Acquirente il pagamento degli interessi di mora al tasso stabilito dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche; (i) di sospendere la consegna dei Prodotti e (ii) di risolvere ogni singola Vendita conclusa. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione di ogni Vendita non darà diritto all’Acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.
I Pagamenti. I pagamenti inerenti le attività contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di Ultimazione del Servizio relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.E.C. un Certificato di Ultimazione del Servizio, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle attività inerenti il medesimo contratto. Il computo del servizio viene eseguito a misura applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi precedentemente citati all’art. 8, al netto della variazione di gara. Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro) avverrà in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione, inerente le attività oggetto di specifico contratto, predisposto dal D.E.C. e sottoscritto dalle parti. L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro). L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all’inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del D.E.C. all’atto della stipula del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 ter del DPR 633/72 e dell’art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ n. 5 - 00185 Roma - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissio...
I Pagamenti. I pagamenti avverranno entro giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore/cottimista. Il subappaltatore/cottimista, per le prestazioni effettuate in adempimento del presente contratto, è tenuto ad emettere fattura nei confronti dell’appaltatore principale. Prima del pagamento dovrà essere prodotto DURC attestante la regolarità contributiva dell’Impresa subappaltatrice/cottimista, relativo ai lavori di che trattasi.