La rinuncia Clausole campione

La rinuncia. La rinuncia è un atto unilaterale e recettizio diretto alla dismissione di un diritto, con efficacia traslativa o abdicativa, da parte del titolare del diritto stesso. L'atto di rinuncia deve essere un atto univoco e specifico. Tranne il caso in cui è la stessa legge ad imporre la forma scritta (es. rinuncia all’eredità) non vi sono particolari obblighi di forma. E’ però consigliabile la forma scritta visto che, secondo giurisprudenza prevalente, l’oggetto della medesima (diritto rinunciato) deve essere determinato, determinabile e la manifestazione di volontà dismissoria deve essere inequivocabilmente manifestata (Cass.19.12.1985 n.6509). Quindi, visto che sul punto la giurisprudenza è improntata all’estremo rigore, per potersi desumere implicitamente la rinuncia ad un diritto, è necessario che la volontà abdicativa venga ricavata in modo univoco attraverso comportamenti che manifestano chiaramente l'intento dismissorio (Cass. 05.08.2004 n.15129). La rinuncia tacita non va confusa con l’acquiescenza (o tolleranza) da parte del lavoratore la quale non è idonea ad esprimere una volontà dismissoria.
La rinuncia. 1. Le concessioni o le autorizzazioni possono essere revocate o modificate dall’Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo. Nell’atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi.
La rinuncia. Nel nostro ordinamento manca una disciplina generale della rinuncia: nel codice civile non si trova una definizione dell’istituto, ma vengono individuate alcune ipotesi di atti di rinuncia e ne vengono disciplinati i profili. Un esempio è costituito dall’art 1350 (atti che devono farsi per iscritto) n. 5 cod. civ. il quale impone l’atto pubblico o la scrittura privata, sotto pena di nullità, per gli atti di rinuncia in tema di trasferimento di beni immobili e di costituzione, modifica o trasferimento di altri diritti reali. Stante l’impossibilità di delineare un unico profilo della fattispecie si può ritenere di individuare una proposta di definizione nell’ “atto unilaterale mediante il quale un soggetto titolare di una posizione di vantaggio se ne spoglia volontariamente”79. Tratto comune è quello, quindi, di 79 XXXXXXXXX, Xxxxxxxx, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVII, Roma, 1991, pag 1 seg. costituire un modo di esercizio del diritto da ammettersi in linea generale salvi i divieti posti dall’ordinamento80. Esistono essenzialmente due gruppi di casi in cui non è consentito rinunciare: - perché è in gioco un interesse altrui, è attribuita una funzione, cioè un potere nell’interesse di un altro soggetto che la legge vuole tutelare: per es. potestà parentale dei genitori; - perché è attribuita ad un soggetto una posizione di vantaggio nel suo interesse ed il legislatore vuole evitare che il titolare rinunci ad essa giacché presume che la rinuncia non sarebbe libera e spontanea: es. lavoratore subordinato (art. 2113 cod. civ.), consumatore. In tali casi sotto la specie rinuncia ci sarebbe in realtà un accordo vietato. 80 Per es. cfr. art. 1956 comma 2 cod. civ. in tema di estinzione della fideiussione, il quale stabilisce che non è valida la preventive rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione; art.1118 comma 2 prevede che i condomini non possano sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione delle cose comuni, rinunziando al diritto sulle stesse. Il problema attiene sostanzialmente alla natura di atto giuridico unilaterale della rinuncia, e più precisamente come negozio unilaterale abdicativo81, di cui non pare potersi dubitare ove si osservi che le fattispecie non subordinano l’efficacia della rinuncia stessa ad una approvazione o al consenso di terzi82. Più complessa è, invece, la questione attinente alla natura di atto recettizio o meno dell’istituto: la tesi prevalente della dottrina è in senso negativo83 , ma non pare che c...

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  • Rinuncia La mancata applicazione di una qualsiasi delle disposizioni stabilite in questi Termini e Condizioni e in qualsiasi Accordo, o il mancato esercizio di qualsiasi opzione di rescissione, non deve essere interpretata come una rinuncia a tali disposizioni e non pregiudica la validità di questi Termini e Condizioni o di qualsiasi Accordo o parte di esso, o il diritto successivo di applicare ogni singola disposizione.

  • Denuncia Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo partecipante) deve:

  • Rinuncia alla rivalsa Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti: • di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza; • del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado; a condizione che l’Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.

  • Denuncia dei sinistri Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -

  • Modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi. In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0° xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

  • DENUNCIA DEL SINISTRO Con la denuncia del Sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l’invio del certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, l’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le necessarie verifiche ovvero, su richiesta della Società, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria pertinente, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/03 e sue successive modifiche. Per la garanzia “Invalidità Permanente” alla denuncia del Sinistro occorre allegare la seguente documentazione: – certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell’Infortunio; – certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica dall’Infortunio; – copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti. Per la garanzia “Indennità per ricovero” la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato, a ricovero ultimato e su presentazione del documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica. Per la garanzia “Diaria”, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione di documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica. Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta. Per la garanzia “Rimborso spese cura”, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione: – intervento chirurgico: alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa; – accertamenti diagnostici ambulatoriali: alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate. Qualora il debito per spese mediche dell’Assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, la Società pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell’Assicurato, dedotte le Franchigie pattuite. La Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente Contratto a fronte della comprovata documentazione delle spese effettivamente sostenute. La Società si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.

  • Aspettativa L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi. L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: