Pagamenti in acconto Clausole campione

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrat...
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’importo di cui all’articolo 31, comma 1.
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 27, 28 e 29, raggiungono un importo di 130.000,00 € (centotrentamila Euro) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
Pagamenti in acconto. Le rate di acconto sono dovute ogni trimestre a prescindere dall’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 14 del presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo complessivo della singola opera come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l’emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all’ultimazione dei lavori. Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. In caso di sospensione lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. Ai sensi degli art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. I pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’Amministrazione.
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila).
Pagamenti in acconto. 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 40’000,00 (QUARANTAMILA euro).
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 400.00,00.
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al ………. % (………… per cento) (31), dell’importo contrattuale. a euro (32)