Regolarità contributiva Clausole campione

Regolarità contributiva. Carattere innovativo riveste altresì la disposizione del d. lgs. n. 276 che, riprendendo la normativa settoriale prevista nell’edilizia, stabilisce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori, di chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributiva, che può essere rilasciato, oltre che dall’Inps e dall’Inail, anche dalle Casse edili e dagli enti bilaterali. Invero, fin dalla metà degli anni Novanta, gli stessi enti bilaterali sono stati coinvolti dalla legislazione nelle politiche di contrato al lavoro irregolare. Già l’articolo 3, comma 8, d. lgs. n. 494/1996 aveva introdotto, infatti, l’obbligo a carico dei committenti di appalti pubblici e del responsabile dei lavori in edilizia di richiedere alle imprese appaltatrici un certificato di regolarità contributiva rilasciato – oltre che dall’Inps e dall’Inail – dalle Casse edili, previa stipula di una convenzione fra Casse e i medesimi istituti pubblici. L’articolo 2, del D.L. n. 210/02 (convertito con modifiche nella legge n. 266/02) ha esteso l’obbligo del documento unico di regolarità contributiva anche agli appalti privati, sempre nel settore edile, pena la revoca della concessione. La disposizione è stata poi confermata nel Codice dei contratti pubblici, all’articolo 118, comma 6-bis, d. lgs. n. 163/2006, in base al quale, «ai fini di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare del settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva…». Inoltre, l’articolo 1, comma 1176, legge n. 296/06 ha disposto con con decreto del Ministro del Lavoro (d. m. 24 ottobre 2007) si definiscano le modalità di rilascio del Durc. L’aspetto di maggior interesse è che il predetto d. m. ha previsto, in via sperimentale, che gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Durc previa stipula di una apposita convenzione con Inps e Inail, approvata dal Ministero del Lavoro. Il coinvolgimento degli enti bilaterali di tutti i settori produttivi (e non solo delle Casse edili) si spiega anche attraverso l’articolo 1, comma 553, legge n. 266/05 che ha disposto che il Durc è necessario per consentire alle imprese di accedere a benefi...
Regolarità contributiva. Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva del concessionario, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210. ********** Si dà atto che il concessionario ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210 Nella esecuzione della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.
Regolarità contributiva. Il Gestore affidatario dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti contributivi, tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online). In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del Gestore e/o suoi collaboratori esterni, impiegati nell’esecuzione del contratto, la GIT SpA tratterrà dai pagamenti l’importo corri- spondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Tale ina- dempienza potrà costituire motivo di risoluzione del contratto.
Regolarità contributiva. 1. L’Ente dà atto che l’affidatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso dal ……………………... di ……………… , in data 20…
Regolarità contributiva. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266 del 22 novembre 2002 e dell’art. 118, comma 6, del D. Lgs 163/2006, Il Comune di Rimini potrà procedere al pagamento del corrispettivo all’ORGANIZZATORE solo se questo non abbia irregolarità contributive nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. A tal scopo, l’ORGANIZZATORE fornirà l’agibilità ENPALS al COMUNE almeno prima del debutto, con esonero da ogni responsabilità al riguardo da parte del COMUNE. Al fine del rispetto dell’obbligo per il COMUNE di verificare la regolarità contributiva dell’ORGANIZZATORE fin dalla stipula del contratto, questo invierà al COMUNE, contestualmente alla firma del contratto, un’autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale. Xxx l’ORGANIZZATORE sia titolare di posizioni INPS e/o INAIL, l’Istituzione provvederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della Legge 2/2009, alla richiesta del DURC.
Regolarità contributiva. Il concessionario solleva il Comune di Livorno da ogni qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi, assicurati e previdenziali da parte dello stesso; si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Regolarità contributiva. Ai sensi della normativa vigente l’Organizzatore potrà procedere al pagamento dei corrispettivi alla Compagnia solo se questa non abbia irregolarità contributive nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. A tal scopo, la Compagnia fornirà l’agibilità ENPALS all’Organizzatore almeno 5 giorni prima del debutto, con esonero da ogni responsabilità al riguardo da parte dell’Organizzatore.
Regolarità contributiva. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 211, convertito nel la L. 22.11.2002, n. 266, il Concessionario risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot .INAIL n. 13887388 del 12/11/2018.
Regolarità contributiva. Le parti danno atto che si provvede ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per INPS – INAIL dallo Sportello Unico Previdenziale.
Regolarità contributiva. Mancanza di licenziamenti negli ultimi 12 mesi ne CIG Di non avere risolto contratti ante scadenza Di non aver violato i divieti relativi alle norme sui contratti a termine · licenziamenti collettivi · valutazione dei rischi · sostituzioni per sciopero · licenziamenti collettivi Sistemazione alloggiativa dello straniero Il datore di lavoro, per poter dichiarare la sussistenza di una sistemazione alloggiativa idonea al momento della firma del contratto, deve verificare che i locali posseggano il certificato di idoneità rilasciato dall’ufficio tecnico del comune dove è ubicato l’immobile nella quale viene stabilito il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti, la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica. In alternativa, è necessario il parere igienico sanitario rilasciato dall’ufficio igiene pubblica dell’Asl di competenza che verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell’alloggio, attestandone cioè l’idoneità igienico sanitaria. La richiesta di rilascio dei suddetti documenti può essere avanzata al comune o all’Asl dal proprietario, dall’affittuario o da chi detiene gratuitamente l’immobile. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (ricevuta richiesta certificati al Comune o all’Asl e documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio) deve essere esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.