RATA DI SALDO Clausole campione

RATA DI SALDO. Con l’approvazione del collaudo provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione), si procederà, previa deposito di garanzia fidejussoria pari alla rata di saldo, alla corresponsione all’Impresa del saldo risultante dalla differenza tra l’importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso d’asta, e gli acconti già corrisposti nel rispetto del precedente art.33. Verranno in questo modo svincolate e restituite le ritenute trattenute sui certificati precedenti. La rata di saldo, come già indicato all’art. 34 del presente Capitolato dovrà avere un importo non inferiore al 5% dell’importo contrattuale. Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione). Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del Codice Civile. In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Impresa dalle responsabilità sancite dalle Leggi vigenti nel settore delle Opere Pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.
RATA DI SALDO. Prima del pagamento dell’ ultima rata di saldo, l’ I.A. dovrà fornire dettagliata rendicontazione complessiva sul servizio reso.
RATA DI SALDO. La rata di saldo, è corrisposta dopo l’approvazione del Certificato di Verifica di Conformità/Collaudo/Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante. In alternativa la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente paragrafo, potrà essere pagata entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del Certificato di Verifica di Conformità provvisorio/Collaudo provvisorio/ Regolare Esecuzione, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso (art. 103, comma 6 del Codice). Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati alla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo provvisorio ovvero dal certificato di regolare esecuzione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
RATA DI SALDO. Non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo, la stazione appaltante dispone, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 29 del Capitolato Generale, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria, previa costituzione di una fidejussione a garanzia, nei modi previsti dal comma 3 dell'art.124 del D.P.R. 207/2010, ed accertamento dell'accensione delle polizze di garanzia indicate dall'art. 126 di detto Regolamento. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del Codice Civile.
RATA DI SALDO. Nella redazione dello stato finale, verrà contabilizzata la rata di saldo da assoggettare a ribasso d’asta contemplata nell’Elenco Prezzi di Contabilità (elaborato PEG05). Entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo l’organo competente della Stazione Appaltante provvederà alla sua approvazione, che ne definirà il buon esito. Entro i successivi 7 (sette) giorni il Responsabile unico del procedimento emetterà il certificato di pagamento. Il termine per disporre il pagamento del saldo è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla suddetta delibera di approvazione del certificato di collaudo, subordinatamente al ricevimento della cauzione o garanzia fideiussoria da costituirsi nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa (tenendo conto che la Stazione appaltante dovrà richiedere ed ottenere il preventivo trasferimento dei fondi occorrenti dall’Ente committente dell’opera). Il certificato di pagamento di cui sopra non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, 2° comma del Codice Civile.
RATA DI SALDO. L’unico stato di avanzamento di ciascun contratto applicativo sarà liquidato detraendo dall’importo dei lavori maturati una quota stabilita in un importo pari al 5,5% dell’importo contabilizzato, compreso gli importi di eventuali varianti. La rata di saldo costituita dalla suddetta percentuale sarà liquidata con le modalità di cui all’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06. La fidejussione a garanzia della rata di saldo è costituita così come previsto dall’art. 124 del DPR 207/10 ed in conformità agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e dovrà avere validità pari ad almeno due anni dalla data del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Related to RATA DI SALDO

  • Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Contratto di lavoro a tempo determinato 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.