CASSA EDILE Clausole campione

CASSA EDILE. Xxxxx restando i distinti livelli retributivi rispettivamente previsti dai CCNL dell’Industria e dell’Artigianato, ai soli fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile, si assumono i valori convenzionali riportati nella tabella pubblicata dalla Cassa Edile di Savona. Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è stabilito nella misura del 2,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R., di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori. La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo. La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. Le prestazioni e le assistenze in favore dei lavoratori, nonché gli adempimenti per le Imprese e le relative sanzioni, contenuti nel Regolamento della Cassa Edile di Savona fanno parte integrante del presente contratto. Si da’ mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente on-line tutte le variazioni al Regolamento.
CASSA EDILE. Il contributo a favore della Xxxxx Xxxxx è determinato nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875% a carico dell’impresa e lo 0,375% a carico dei lavoratori. La Cassa Edile utilizzerà i predetti contributi, ripartendoli secondo le quote previste dalla contrattazione collettiva nazionale, per le finalità di cui al CCNL ed al presente Contratto Integrativo. I contributi dovuti alla Cassa Edile vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del XXXX.
CASSA EDILE. Le parti riaffermano l’importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni. L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare n.8367 del 2 maggio 2012, nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa Edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa. Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Quest’ultime, recentemente aggiornate, saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale. Le Parti inoltre concordano nel varo della trasferta regionale ed in tal senso si impegnano.
CASSA EDILE. A far data dal 1° dicembre 2022 la tabella di contribuzione è quella rappresentata in Allegato 1 al presente contratto. Le percentuali indicate in tabella vanno calcolate sugli elementi della retribuzione, secondo quanto disposto dai richiamati cc.cc.nn.l. e vengono esatte dalla Cassa edile. Le quote a carico dell'operaio sono trattenute dall'impresa all'atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul LUL e sulla busta paga. Con appositi accordi pro tempore vigenti sono definite le prestazioni a beneficio di imprese e lavoratori non espressamente richiamate nel presente contratto. In particolare, con Accordo 20 maggio 2021 (Stralcio in Allegato 3 al presente contratto) tra le stipulanti il presente accordo, sono definite le “assistenze sociali” spettanti ai lavoratori, nonché i requisiti e le modalità per l’ottenimento delle medesime.
CASSA EDILE. Le Parti concordano di razionalizzare il sistema di calcolo delle differite (gratifica natalizia, indennità di licenziamento, etc.) semplificando il sistema di erogazione. Le Parti convengono di predisporre una circolare che chiarisca tecnicamente l'applicazione delle norme relative alla contribuzione Cassa Edile. Le Parti concordano inoltre di migliorare anche sotto l'aspetto informatico l'attuale gestione amministrativa della Cassa Edile elaborando un progetto di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione della stessa e di rendere servizi sempre più aderenti alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
CASSA EDILE. Le Parti concordano nel ribadire il loro impegno verso un miglioramento, una razionalizzazione ed una omogeneizzazione delle prestazioni e visto il perdurare della crisi economica che da diverso tempo ha colpito il settore ed in conformità con quanto prescritto negli accordi a livello nazionale, demandando al Consiglio di Amministrazione della Cassa la verifica dei processi da attuare anche al fine di ridurre il contributo contrattuale. Le Parti stabiliscono che il contributo contrattuale da versare alla Cassa Edile sarà pari al 4,25%, così ripartito 3,80% a carico delle imprese e 0,45% a carico dei dipendenti. In conseguenza di quanto disposto dal paragrafo precedente, nell’ambito delle disponibilità economiche della Cassa Edile e rimanendo invariati i costi per aziende e lavoratori, si conviene nel demandare alla Cassa, la valutazione sull’introduzione/modifica delle seguenti prestazioni: • istituzione di un contributo abbigliamento • istituzione di un fondo per il sostegno di lavoratori colpiti da calamità naturali • riduzione di un contributo mamma e figli con la percentuale dello 0,07% • riduzione di un contributo assistenza speciale con la percentuale dello 0,07% • riduzione di un contributo assegni di studio con la percentuale dello 0,10% • riduzione di un contributo mutuo con la percentuale dello 0,08% • riduzione da 8 a 4 anni del periodo minimo di iscrizione alla cassa per usufruire dell’assistenza “mutuo prima casa”. • soppressione casa di vacanza • soppressione polizza infortuni extra-prof. Nell’ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le Parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono agli obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale. Le Parti ritengono, sempre in un’ottica di contenimento dei costi e o di ottimizzazione delle risorse, di abolire il contributo “ex APE STRAORDINARIA” e di istituire il “FONDO ASSISTENZE PER I LAVORATORI” ferma restando l’attuale ripartizione delle risorse. I contributi per l’anzianità professionale edile e fondo assistenze per i lavoratori, saranno versati, dalle aziende, nella misura di cui alla tabella seguente: APE ordinaria: 3,5% APE ordinaria: 5,5% fondo assistenze per i lavoratori: 0,20% fondo assistenze per i lavoratori: 2,20% In funzione dell’aliquota del 3,80% prev...
CASSA EDILE. Alcune positive iniziative avviate sono da valorizzare, mantenere e sviluppare (gare tra gli Istituti di Credito, revisione delle certificazioni liberatorie e verifica delle comunicazioni dagli Enti Appaltanti, coinvolgimento per la lotta al Lavoro Nero, incrocio dei dati tra vari Enti, verifica e gestione degli assegni non riscossi, ecc.). Le Parti concordano di valutare i possibili servizi che la Cassa Edile potrà fornire alle imprese ed ai lavoratori. In vista delle nuove esigenze, il Comitato Paritetico è ritenuto uno strumento utile ed indispensabile per il controllo sistematico del territorio e per migliorare la sicurezza complessiva dei cantieri Biellesi. E’ necessario uno scambio di informazioni con la Cassa Edile, con l’Ispettorato del Lavoro e l’ A.S.L. che dovranno essere migliorate e incrementate.. Sviluppo di scambi con l’Ente Scuola per la formazione dei lavoratori, come previsto dal X.X.xx 626, per le R.L.S per i delegati e per i lavoratori in generale, cercando tra le Parti di impegnarsi a cercare le giuste sinergie operative.
CASSA EDILE. Ente bilaterale dell’edilizia. Gestisce l’anagrafe delle aziende e dei lavoratori edili in Trentino e offre forme di assistenza e formazione agli addetti del settore xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Enti bilaterali del terziario, del turismo e del commercio. Oltre alla formazione continua, offre sussidi in caso di malattia, congedo parentale, maternità. xxx.xxxxx.xx.xx - xxx.xxx-xxxxxxxx.xx xxx.xxxxx.xx.xx
CASSA EDILE. Alla luce delle modifiche statutarie in corso presso l’Istituto, si rinnova l’impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali Provinciali, di sostenere negli ambiti a ciò deputati, la rappresentanza dell’Aniem/API in seno alla Cassa Edile di Udine.
CASSA EDILE. Si conferma che l’unico ente bilaterale nel quale può ritenersi applicato il presente contratto collettivo territoriale integrativo alla relativa con- trattazione collettiva nazionale e nel quale trova applicazione il regime nazionale di reciprocità delle casse edili è la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, in ottemperanza all’accordo nazionale 18.12.1998 e successive modificazioni, integrazioni ed applicazioni. Le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della provincia au- tonoma di Bolzano sono obbligatoriamente tenute ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, indicandone contemporaneamente l’x- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x/x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. L’attività della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è regola- ta dallo Statuto e dai regolamenti, approvati dalle Organizzazioni Sinda- cali contraenti. In relazione a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 19/04/2010 il contri- buto dovuto alla Cassa Edile viene confermato nella misura già in atto a partire dal 1/3/1985, pari al 2,40%, di cui il 2,00% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore. Il predetto contributo va calcolato per le ore ordinarie effettivamente pre- state (previste dall’art. 1 del presente contratto) su paga base di fatto, in- dennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. La quota di contributo a carico dell’operaio va trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versata uni- tamente all’importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto previsto dall’art. 36 (lett. a), del CCNL 19/04/2010 relativa- mente all’approvazione delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile vale quanto già stabilito con Protocollo aggiuntivo al Contratto Integrati- vo Provinciale, del quale forma parte integrante. In merito al trattamento per i casi di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale di cui agli art. 26 e 27 del CCNL 19/04/2010, si conviene che la disciplina prevista trovi applicazione con le modalità e nelle misure stabilite con accordo aggiuntivo al presente contratto. Nel termine di cui all’art. 15 del presente Contratto Integrativo Provincia- le devono essere versati alla Cassa Edile gli importi...