Interessi per ritardato pagamento Clausole campione

Interessi per ritardato pagamento. 1. In caso di pagamento dei corrispettivi di cui all’art.5 oltre i termini di legge, e dopo verifica da parte dell’Istituto dell’effettivo mancato rispetto di tali termini, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, l’Istituto sarà tenuto a corrispondere interessi per ritardato pagamento, nella misura del saggio d’interesse legale annuo vigente in Italia al momento dell’accertamento, da parte dell’Istituto, dell’effettivo ritardo.
Interessi per ritardato pagamento. Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
Interessi per ritardato pagamento. 1. L’ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento, salvo quanto previsto all’art. 9.3 del presente Capitolato d’Oneri, si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente nello Stato Italiano ai sensi dell’art 1248 cc. Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita.
Interessi per ritardato pagamento. Qualora la liquidazione della fattura non avvenga entro 30 giorni dalla presentazione della stessa al protocollo generale del comune verranno corrisposti all’Appaltatore, su richiesta scritta, gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero competente. Gli interessi di cui sopra saranno calcolati dal 31° giorno dalla presentazione della fattura alla data della liquidazione; si precisa che l’Appaltatore non potrà presentare la fattura del canone mensile e di qualunque altro corrispettivo prima della scadenza del periodo di riferimento del corrispettivo dovuto o dell’espletamento del servizio aggiuntivo e/o a misura. Gli interessi di cui sopra non si producono nel caso in cui la fattura risulta sospesa con nota scritta del Dirigente del Servizio Ambiente, per accertamenti o verifiche.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento, l’acquirente dovrà corrispondere al venditore, senza necessità di intimidazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, nella misura prevista dal D. Lgs. N. 231 del 9/10/2002, decorrenti dalla data del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento, salvo sospensione temporanea dei termini di pagamento per contenziosi o cause imputabili al Fornitore, si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente ai sensi 1284 c.c Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita.
Interessi per ritardato pagamento o Se il Cliente non paga le somme dovute ai sensi di un Contratto entro o prima della data di scadenza del pagamento, il Cliente dovrà pagare gli interessi sull'importo residuo. Gli interessi matureranno a un tasso giornaliero dalla data di scadenza fino alla data del pagamento completo effettivo (sia prima che dopo il giudizio) al tasso del 4% annuo sul tasso base della Banca d'Inghilterra composto mensilmente o, a scelta di Workforce, al tasso e sulla base specificati nel Late Payment of Commercial Debts (Interest) Xxx 0000. Il Cliente dovrà pagare gli interessi così addebitati immediatamente su richiesta.
Interessi per ritardato pagamento. Le Parti concordano che a tutti i rapporti di credito derivanti dal presente Contratto si applicherà, in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto a Warian, il tasso di Interesse per Ritardato Pagamento (IRP) in misura uguale al tasso di rifinanziamento marginale BCE (nel seguito definito “Tasso Base”). Resta inteso che al tasso sopradetto sarà aggiunta un’ulteriore percentuale di spread (nel seguito “Spread Aggiuntivo”) che sarà calcolata in base ai criteri descritti in Allegato G. 13quater Criteri di imputazione in caso di pagamenti parziali In caso di pagamento parziale, Warian provvederà all’imputazione dei pagamenti secondo i seguenti criteri: il pagamento effettuato sarà imputato in primo luogo al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione sarà fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Interessi per ritardato pagamento. L’ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi lewgali vigenti. (1)