Ritardo nel pagamento Clausole campione

Ritardo nel pagamento. Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti interessi nella misura di cui al decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Il mancato pagamento, anche se non consecutivo, di due o più rate del canone, comporterà la facoltà in capo al locatore di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite l’invio di lettera raccomandata A.R. al conduttore.
Ritardo nel pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia eseguito alla scadenza indicata in bolletta il Cliente dovrà corrispondere gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento così come definito ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 24/6/98, n. 213 aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle spese postali relative al sollecito. Il Cliente che nei due anni precedenti ha sempre pagato le bollette entro i termini, per i primi dieci giorni di ritardo è tenuto a pagare solo gli interessi legali. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati in bolletta, si applica quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 229/01; in particolare, l’Esercente invierà al Cliente una raccomandata con l’indicazione: • del termine ultimo per procedere al pagamento; • delle modalità con cui comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax, ecc.); • del numero di giorni che intercorreranno fra il termine ultimo indicato per il pagamento ed la possibile sospensione della fornitura qualora il cliente continuasse a non ottemperare al pagamento; • del costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Il tempo minimo intercorrente tra l’invio al Cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità sarà di cinque giorni lavorativi. Nel caso di sospensione della fornitura per morosità, l’Esercente può chiedere al Cliente il contributo per la disattivazione e la riattivazione della fornitura, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. L’esercente può distaccare anche senza preavviso nei seguenti casi: • per accertata appropriazione fraudolenta di gas (furto di gas); • per manomissione e rottura dei sigilli del contatore; • per utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto dichiarato dal Cliente all’atto della richiesta di somministrazione. In tali casi, il Cliente è tenuto a corrispondere all’Esercente il rimborso dei costi sostenuti, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Ritardo nel pagamento. (o mora del debitore) 126
Ritardo nel pagamento. 11.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo maturati fino alla data di effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi verranno addebitati sula prima fattura utile.
Ritardo nel pagamento. L'inizio dell'installazione della Soluzione Recensioni Verificate segna l'inizio della Prestazione di Net Reviews che fa scattare la prima fattura. Per gli abbonamenti a pagamento mensile, le fatture devono essere pagate in euro alla ricezione, ogni mese, al più tardi una
Ritardo nel pagamento. 15.1 In caso di ritardato pagamento delle bollette, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle bollette stesse, gli interessi di mora maturati fino alla data dell’effettivo pagamento, calcolati su base annua nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente che ha pagato entro i termini di scadenza le bollette relative agli ultimi 2 (due) anni sarà tenuto per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo al solo pagamento dell’interesse legale.
Ritardo nel pagamento. 14.1 Qualora l’Utente non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, il Gestore addebiterà sulla successiva fattura utile interessi convenzionali per ritardato pagamento calcolati su base annua e pari al: a) tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo, con riferimento alle utenze domestiche, condomini, microimprese e utenti non disalimentabili, in ottemperanza a quanto previsto dalla REMSI; b) tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, per le restanti utenze.
Ritardo nel pagamento. Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti interessi pari al tasso di riferimento euribor semestrale (ultimo mese noto) aumentati del cinque per cento. Il mancato pagamento di una rata d’affitto e il successivo ritardato pagamento della seconda oltre 30 giorni dalla scadenza, comporterà la facoltà in capo al locatore di risolvere il presente contratto,ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., tramite l’invio di lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo di posta certificata, al conduttore.
Ritardo nel pagamento. Qualora l’utente non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, il Gestore addebiterà sulla s ucces siv a fattura utile interessi convenzionali per ritardato pagamento calcolati su base annua e pari al:
Ritardo nel pagamento. Le Parti convengono cfle non verrà considerato ritardo nel pagamento, ai fini del decreto legislativo 231/2002, il pagamento effettuato entro i n. 25 (venticinque) giorni successivi al termine di scadenza contrattuale. Le Parti convengono inoltre cfle, sulle somme pagate oltre l’arco temporale di cui al precedente comma - per cause imputabili al Distributore - verrà applicato un interesse di mora pari al saggio di interesse BCE, comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’inizio di ogni semestre, senza maggiorazioni e previa presentazione di regolare fattura concernente tali interessi.