ONERI PER LA SICUREZZA Clausole campione

ONERI PER LA SICUREZZA. Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
ONERI PER LA SICUREZZA. 1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
ONERI PER LA SICUREZZA. Non sono rilevati rischi di natura interferenziale e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).
ONERI PER LA SICUREZZA. In linea generale, sono quantificabili come costi per la sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e pertanto, in linea di principio, non si esclude la possibilità di individuare da parte della Aggiudicataria ulteriori voci quantificandone i relativi costi con motivazione pertinente. Per la liquidazione di tali importi la Fondazione si riserva comunque la facoltà di analizzare il dettaglio dei costi per la sicurezza espressi dall’aggiudicatario, escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti. Gli oneri per la sicurezza assommano a un totale di € 1.000,00 oltre IVA. Si prevedono n° 5 riunioni di coordinamento/formazione: una riunione per ogni anno di durata del contratto. Inoltre, in considerazione della durata del contratto prevista in mesi 60, per eventuali oneri per la sicurezza imprevedibili al momento dell’affidamento la Fondazione riserva un’ulteriore quota di € 1000,00 oltre IVA. Anche in questo caso, per l’eventuale liquidazione di questi importi la Fondazione si riserva la facoltà di analizzare il dettaglio dei costi per la sicurezza espressi dall’aggiudicatario, escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti.
ONERI PER LA SICUREZZA. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, che si attua anche mediante incontri, riunioni, gruppi di lavoro, richiede frequentemente la contemporanea presenza negli stessi locali di personale del committente e dell'appaltatore. La stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 – allegato al presente Capitolato, dove sono evidenziate le possibili interferenze con l'operatività degli uffici comunali e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale. Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta dell’aggiudicataria, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio; l’eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri economici, in ragione della natura esclusivamente intellettuale delle prestazioni richieste all'aggiudicataria, non si prevede il verificarsi di “interferenze” pericolose con le attività dei dipendenti ed incaricati del Comune presenti nelle sedi di lavoro, e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza specificamente connessi alla esecuzione del presente appalto.
ONERI PER LA SICUREZZA. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, sono stati valutati pari a zero Euro. Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato D.U.V.R.I. ( allegato 1) al presente capitolato e nelle successive riunioni di coordinamento tra datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria e datore di lavoro delle sedi dell’Amministrazione oggetto del servizio, come meglio specificato al successivo art. 20. Pertanto, gli importi a base di gara, sono da intendersi interamente soggetti a ribasso.
ONERI PER LA SICUREZZA. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. Trattandosi di servizi di natura intellettuale in sede di gara non verranno richiesti i costi di sicurezza aziendali né quelli di manodopera.
ONERI PER LA SICUREZZA. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura a piè d’opera oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
ONERI PER LA SICUREZZA. Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l’aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’aggiudicatario e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.
ONERI PER LA SICUREZZA. Qualsiasi altro onere necessario per il completamento a regola d’arte di tutti i montaggi e gli allestimenti previsti. La documentazione tecnica, (elaborati progettuali, relazioni di calcolo, dichiarazione di corretta posa in opera), relativa alla struttura e materiali utilizzati da consegnare al collaudatore che sarà nominato dalla Coni Servizi ogni qualvolata venga modificata la struttura. L’assistenza tecnica nel corso dei sopralluoghi che le autorità competenti eseguiranno per la concessione della agibilità d’uso dell’impianto. Il presidio di due operai manutentori, oltre ad un tecnico audio, un tecnico led-wall e ad un elettricista durante i giorni e le ore di svolgimento della manifestazione degli Internazionali e degli eventi estivi. Per gli eventi il presidio di base (presidio in occasione dell’ingresso di una nuova produzione nella fase di allestimento e nel successivo disallestimento delle singole personalizzazioni dell’evento), in occasione di ogni evento; la produzione, a firma di un tecnico abilitato, su moduli dei VVF le certificazioni relative alle dichiarazione dei prodotti (DIC. PROD.) con le caratteristiche e resistenze al fuoco. Tale documentazione dovrà essere presentate alla CPV in fase di sopralluogo di agibilità delle strutture. Durante le operazioni di montaggio e di smontaggio l’area dovrà essere completamente cantierizzata con apposite recinzioni in ferro tipo “orsogrill” H=2,00 oscurate da un doppio telo (tipo ombreggiante) e dovranno essere serrate tra loro in modo che siano invalicabili. Il fornitore è obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni impartite dal GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) per le manifestazioni sportive che si svolgeranno allo stadio Olimpico durante le fasi lavorative di montaggio e di smontaggio delle strutture, inoltre dovrà prevedere il presidio di due persone quattro ore prima e durante la partita/manifestazione che si svolgeranno allo stadio Olimpico e comunicare preventivamente i nominativi e il numero di telefono del personale che effettuerà il presidio. Il fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Xxxxx e di regolamento inerenti all’oggetto della fornitura stessa e, quale unica responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati nel corso degli allestimenti è tenuta ad adottare tutte le opportune cautele per evitare di arrecare nocumento alle persone e danneggiamenti alle cose.