Interessi moratori Clausole campione

Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Regione, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) . I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.
Interessi moratori interessi moratori Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed integrazioni).
Interessi moratori. 1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di 2 punti su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
Interessi moratori. 1. Il tasso previsto per gli interessi moratori, in caso di tardato o mancato pagamento di quanto dovuto da parte del Comune, è determinato ai sensi dell’art.1284 C.C. se inferiore a quello ancorato al tasso BCE, in caso contrario sarà applicato il saggio di riferimento della BCE, tempo per tempo vigente.
Interessi moratori. Su qualsiasi somma dovuta dall’AFFILIATO all’AFFILIANTE per effetto del presente contratto, gravano, in caso di mancato pagamento alla scadenza, interessi di mora di cui all’art. 4 D Lgs 231 9.10.02 e successive modificazioni, pari alla data della stipula del presente contratto a sette punti percentuali sopra il principale strumento di rifinanziamento BCE.
Interessi moratori. 1. Spettano all’Azienda anche gli eventuali interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle tariffe e/o dei costi dei servizi da parte degli utenti, da calcolare secondo le norme vigenti in materia per gli enti locali.
Interessi moratori. 35.1 Su qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ABC SA Xxxxx Xxxxxx ai sensi del Contratto e non corrisposto alla data di scadenza, verranno calcolati gli interessi di mora nella misura di cinque punti percentuali all’anno, oltre al tasso base Euribor sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento, salvo diversa misura che verrà concordata tra le Parti di volta in volta.
Interessi moratori. 109. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
Interessi moratori in caso di ritardo, qualunque ne sia la causa, nel pagamento dei corrispettivi o dei singoli ratei o acconti pattuiti, la venditrice avrà diritto al pagamento degli “interessi moratori”, anche a
Interessi moratori. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle date di pagamento stabilite, per fatti imputabili a ConSer V.C.O., matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 2% (due percento). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle date di pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.