Cessione del credito Clausole campione

Cessione del credito. Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito c.c.), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.
Cessione del credito. L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Cessione del credito. È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
Cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 92740124CE. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda. La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5. Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.
Cessione del credito. 1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del codice identificativo gara (CIG). L’Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Cessione del credito. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).
Cessione del credito. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dei Fornitori, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dai Fornitori nei confronti delle Committenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991. Qualora al momento della notifica della cessione del credito i Fornitori risultassero, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 le Committenti si riservano il diritto, e i Fornitori espressamente accettano, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta ai Fornitori.
Cessione del credito. La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione. La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale e nel Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza, peraltro, che si allegano al presente contratto ai sensi dell’art.99 del regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti. Il presente contratto sarà risolto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, lettera b), del Codice, durante il periodo di efficacia dello stesso. È sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale a carico dell’Impresa per i reati di cui all’art. 80 del Codice, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione delle prestazioni contrattuali. Qualora la responsabilità penale sia definitivamente accertata dopo l’avvenuta esecuzione del presente contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto stesso. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso previsto dall’art. 108, comma 1, lettera c), del Codice. L’Impresa avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Cessione del credito. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.