Risoluzione e recesso Clausole campione

Risoluzione e recesso. 17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato de...
Risoluzione e recesso. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: ✓ accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; ✓ reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; ✓ cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di controversie con l’Amministrazione Appaltante; ✓ accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; ✓ cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; ✓ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante; ✓ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/...
Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Risoluzione e recesso. 11 18. FORZA MAGGIORE 12 19. RESPONSABILITA’ CIVILE 12
Risoluzione e recesso. 14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. “SUBAPPALTO” “TRASPARENZA DEI PREZZI”, “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI” e “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del presente Documento.
Risoluzione e recesso. 15 16. FORZA MAGGIORE 15
Risoluzione e recesso. Articolo 191. Subentro.
Risoluzione e recesso. Il contratto si risolverà per reati accertati, grave inadempimento, grave irregolarità e per tutte le altre cause previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 e con le modalità ivi definite; le conseguenze dell’inadempimento e i provvedimenti successivi sono disciplinati dalle medesime normative citate. La stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del pubblico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto, come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e regolamento di esecuzione. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, anche nel caso in cui il pagamento non avvenga con metodi che garantiscano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della citata L. 136/2010.
Risoluzione e recesso. Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. lgs 50/2016 e s.m.i..