SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, o l’affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del D. Lgs. 163/2006, il Fornitore è tenuto comunicare all’ASL le Aziende titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.118 del D.Lgs 163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 116 del D. L...
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Affidataria indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto di appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Si ricorda quanto previsto dalla norma ex art. 105, comma 7: L'affidataria deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. • Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’Affidatario e dal subappaltatore; • Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 9 Art. 11 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 9 Art. 12 SLA (Service Level Agreement) 9
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme di legge in tema di subappalto di opere pubbliche e in particolare dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER il nominativo d’ogni ditta presente in cantiere. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È vietata la cessione del contratto.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È ammesso il subappalto per tutte le attività oggetto della presente procedura, nel rispetto delle modalità previste all’articolo II.7 del Contratto di Servizi disposto dall’Istituto e specificato in modo dettagliato nell’offerta di gara. In particolare, il subappalto deve essere dichiarato in sede d’offerta, con chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto, e deve necessariamente possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia ed essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Impresa deve presentare tutta la necessaria documentazione all’Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. In caso di violazione delle norme indicate in precedenza, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La ditta provvede al servizio con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 9 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.