Common use of Risoluzione e recesso Clause in Contracts

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentodocumento e nell’art 108 del D.lgs 50/2016, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula − grave ritardo nell’inizio dei lavori; si considera grave il ritardo nell’inizio dei lavori superiore a 30 giorni dalla consegna degli stessi; − grave ritardo nella esecuzione dei lavori; si considera grave un ritardo nell’avanzamento dei lavori contabilizzati superiore a 10 giorni rispetto alle previsioni del contratto, la sussistenza cronoprogramma approvato; − il grave difetto di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltocostruzione;  grave inadempimento − altri gravi inadempimenti degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società AppaltanteAppaltante e/o con la Regione Lazio; − grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 17 - 18 – 21 (sicurezza, prevenzione, infiltrazioni) del presente Capitolato;. − affidamento in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 oggetto del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di garapresente appalto; mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori; mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; − violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; − venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; − sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società AppaltanteAppaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Oltre Il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nei documenti di gara ai fini di partecipazione degli offerenti, ed in tutti i casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentodi inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, la Società Appaltante potrà dichiarare determina la risoluzione di diritto anticipata del Contrattorapporto, ai sensi dell’artsalva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Committente. 1456 del Codice CivileIl contratto si risolverà per reati accertati, nelle seguenti ipotesi:  venga accertatagrave inadempimento, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del grave irregolarità e per tutte le altre cause previste dal D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 e con le modalità ivi definite;  grave inadempimento degli obblighi le conseguenze dell’inadempimento e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appaltoi provvedimenti successivi sono disciplinati dalle medesime normative citate. La Società Appaltante, stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del pubblico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento contratto, come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e qualunque sia il suo stato dal Regolamento di esecuzione. Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di preavvisoai sensi dell’art. In particolare3, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita comma 9-bis della L. 136/2010, anche nel caso in cui il pagamento non avvenga con metodi che garantiscano la piena tracciabilità dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatoreflussi finanziari, ai sensi della legge fallimentare citata L. 136/2010. Il contratto sarà altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:  inadempimento o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero inesatto adempimento;  quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale;  nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode di ripetute o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari gravi inadempienze dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni secondo il cronoprogramma di interesse pubblicocui al paragrafo 4.2 . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, debitamente documentate e non imputabili con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltoimmediata sospensione del servizio. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il La stazione appaltante si riserva ogni diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arterisarcimento dei danni subiti e subendi, secondo le modalità ed in particolare, si riserva di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o esigere dall’Appaltatore il rimborso delle speseeventuali spese ed oneri sopportati in aggiunta a quelli che sarebbero Direzione generale per la comunicazione Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP e archivi derivati dal regolare adempimento del Contratto; delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d’appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione del servizio nei termini prestabiliti. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la La stazione appaltante ha facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione al momento della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante risoluzione al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente è tenuto a risarcire risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni la compensazione tra l’importo del danno e i suddetti creditidue importi.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentol contratto potrà essere risolto, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattodiritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un’applicazione della penale, di cui all’art. 14 e 15 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi del corrispettivo. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento del-la risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto,fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell’inadempimento. Il contratto è altresì risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - nel caso di gravi infrazioni, nelle seguenti ipotesidebitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative; -nel caso di cessione di tutto o parte del contratto:  venga accertata-nel caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (con posta elettronica certificata) alla ditta con preavviso non inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta all'adeguamento delle condizioni economiche ai parametri stipulati da Consip S.p.A., tale da rispettare il limite di cui all’artall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli articoli 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora nei confronti della ditta affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione 50/2016 o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causain cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, l’Amministrazione comunale ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolareogni caso, sussiste una giusta causa l’Amministrazione comunale potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’artogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltos.m.i. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero Nelle ipotesi di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC)di cui al presente articolo, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il ditta ha diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite pagamento di quanto correttamente eseguito a perfetta regola d’arte, d’arte secondo i corrispettivi e le modalità condizioni di quantificazione, fatturazione contratto e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamenterinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesapretesa risarcitoria, anche di natura risarcitoria e a ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti1671 codice civile.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, L’amministrazione si riserva la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione facoltà di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del risolvere unilateralmente il contratto, la sussistenza oltre nei casi espressamente previsti dalla legge, qualora:  il verificarsi di uno dei motivi di esclusione inadempienze, che comportino l’applicazione delle penalità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016al precedente articolo, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltosi ripetesse in numero pari o superiore a 2 (due);  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale pari o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’artsuperiore al 20,00% dell’importo contrattuale. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante Nei casi su indicati l'Amministrazione avrà la facoltà di differire risolvere anticipatamente l'affidamento, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione inoltrata tramite posta elettronica certificata, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. La ditta può recedere solo per giusta causa, dandone comunicazione all'Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa: avrà diritto al solo pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite già eseguite. L’Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012): al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a perfetta regola d’arte quelli contemplati nel presente contratto. Nell’ipotesi in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore cui la ditta non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto in ragione della corretta esecuzione ogni tempo, previa comunicazione al professionista con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite. L'Amministrazione si riserva la facoltà di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine risolvere l'affidamento qualora: le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditibilancio non permettano dì onorare gli impegni contrattuali; sia disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx / mercato elettronico un analogo servizio.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentodocumento e nell’art.108 del D.lgs 50/2016, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società AppaltanteAppaltante e/o con la Regione Lazio; affidamento di attività in subappalto a terzi, in violazione tutto o in parte, di quanto previsto nell’art. 105 attività oggetto del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di garapresente appalto; mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori; mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. ; − violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con giudicato; sentenza passata in La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della dell’Appaltatore; gestione degli affari dell’Appaltatore− venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società AppaltanteAppaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi specificatamente previsti in altre parti e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 19 del presente documentocapitolato. Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, la Società Appaltante potrà dichiarare la fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio. Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto del Contratto, alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, - la sussistenza perdita anche di uno solo dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Società AppaltantePubblica Amministrazione;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 - interruzione non motivata del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di garalavoro;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia contributiva di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di salute e sicurezza condotta previsti dal codice di comportamento dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civiledipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatoreinformazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della legge fallimentare o dichiarazione del committente, in forma di altra legge applicabile in materia lettera raccomandata, di procedure concorsualivolersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che possa determinare lo scioglimentoresta incamerata dal committente, la liquidazionefatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Ai sensi della L. 13.8.2010, la composizione amichevolen. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditorin. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione n. 217 costituisce clausola di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC)espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 13.8.2010, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltanten. 136. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltantedal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditin.50.

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Samples: Contratto Appalto Lavori Di Adeguamento Della Strada Silvo Pastorale “Crignole Fertaza” in Comune Di Selva Di Cadore (Bl). Cig: 7925408d91, Cup: B63d19000050009

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentoIn caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la Società presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante potrà avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del Codice Civilecodice civile, nelle previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti ipotesicasi:  venga accertataASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, successivamente alla stipula BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico Regionali - accertamento della non veridicità del contratto, la sussistenza contenuto di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso dell’esecuzione della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; - reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; - cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con la Società l’Amministrazione Appaltante;  affidamento - accoglimento di attività in subappalto in violazione una domanda o di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto un ricorso, nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti altra legge applicabile in materia contributiva e di salute e sicurezza procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei lavoratoribeni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; - cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; - mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva cauzione eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società dell’Amministrazione Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto. In caso di risoluzione del contratto da responsabilità civileparte dell’Amministrazione Appaltante, in ordine allo svolgimento l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appaltofatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. La Società L’Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Direzione Generale dei requisiti Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico Regionali - taluno dei componenti l’organo di ordine generale amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di cui all’art. 80 applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appaltocodice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; - venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari creditori dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltanteall’Amministrazione. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore avrà il ha diritto al corrispettivo relativo ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste previsti nel documento e/o Capitolato e nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria e ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente anche in deroga a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento quanto previsto dall’articolo 1671 del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.C.C.

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Samples: Cessione Del Contratto E Dei Crediti

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilec.c. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva di risolvere di diritto il contratto di locazione, nelle per mezzo di lettera raccomandata A.R., nei seguenti ipotesicasi specifici:  venga accertataa) mancato pagamento di 2 (due) canoni di locazione e/o degli addebiti vari entro i termini indicati nel successivo art. 22; b) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 3 (lett. a-p), successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza 5 e 12; c) commissione di uno dei motivi reati previsti dal D.lgs 231/2001 “Responsabilità amministrativa di esclusione impresa” e s.m.i. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL potrà, inoltre, recedere dal contratto di cui all’artlocazione mediante invio di lettera raccomandata A.R. in caso di: I) assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di proprietà; II) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamento a procedura concorsuale; III) qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da far ritenere che la medesima impresa non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 80 del D.Lgs. n. 50/2016Nei casi disciplinati dal presente articolo, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa COOLTRA MOTOS ITALIA SRL potrà rientrare in materia possesso di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàtutti i motoveicoli locati, anche se motivata dall’esistenza in presenza di controversie con opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del Cliente. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la Società Appaltante;  affidamento data di attività in subappalto in violazione cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del motoveicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento di quanto previsto nell’artuna somma a titolo di penalità per utilizzo senza titolo e mancata riconsegna come da Art. 105 del D.Lgs16 delle presenti Condizioni Generali di Locazione, oltre il risarcimento dei danni eventualmente subiti da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, da calcolarsi nei termini di seguito riportati, come da Art. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede 12 delle presenti Condizioni Generali di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavvisoLocazione. In particolaretutti i casi di risoluzione e recesso, sussiste una giusta causa a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL resteranno acquisiti per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente avrà l’obbligo di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o riconsegnare immediatamente il concordato con motoveicolo e corrispondere immediatamente a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL tutto quanto dovuto per i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate canoni scaduti e non imputabili pagati, interessi convenzionali di mora, costi amministrativi, sanzioni e quant’altro sia già maturato alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’artdel contratto. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante COOLTRA MOTOS ITALIA SRL avrà la facoltà di differire il pagamento procedere all’addebito di una penale pari all’ammontare dei canoni mancanti fino alla scadenza del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte contratto stesso anche in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e tutti i suddetti crediticasi di risoluzione espressa e recesso.

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Samples: Accordo

Risoluzione e recesso. Oltre ai Qualora l’Appaltatore manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente ovvero in casi specificatamente previsti di reiterati inadempimenti contrattuali in altre parti ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l’Avvocatura Capitolina potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Appaltatore, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, l’Avvocatura Capitolina ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del presente documentodanno subito. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta anche mediante posta certificata, la Società Appaltante senza bisogno di ulteriore messa in mora, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e l’esperimento di ogni altra azione che l’Avvocatura Capitolina ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. Inoltre, si conviene che l’Avvocatura Capitolina potrà dichiarare la risoluzione risolvere di diritto del Contrattodiritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del c.c. il contratto, la sussistenza di uno previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore anche mediante posta certificata almeno 30 giorni prima, nei seguenti casi: - accertamento del difetto del possesso dei motivi di esclusione di cui all’artrequisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/201650/2016 e autodichiarati dall’operatore economico; - perdita, rinunciando espressamenteda parte dell’Appaltatore, ora dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; - avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale; - gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; - gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza; - gravi e reiterati ritardi nella consegna dei fascicoli richiesti per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche la consultazione; - gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di natura risarcitoria pubblica sicurezza; - mancato rispetto del Protocollo di integrità di Roma Capitale; - in tutti i casi di inadempimento espressamente previsti nel presente contratto e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto negli atti della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditiprocedura negoziale.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Trasloco, Custodia E Gestione Dell’archivio Dell’avvocatura Capitolina

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto, a tutto rischio del professionista, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei seguenti casi: - per motivi di esclusione pubblico interesse; - nel caso in cui l’inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato; - interruzione del servizio, salvo che il professionista non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore o caso fortuito; - qualora il verificarsi di inadempienze gravi (che non siano state adeguatamente giustificate, ovvero le cui giustifiche l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga non valide), che comportino l’applicazione delle penalità di cui all’art. 80 7, si ripetesse in numero pari o superiore a 5 (cinque); - revoca al professionista delle autorizzazioni amministrative/sanitarie previste per l'espletamento del D.Lgsservizio affidato; - fatti sopravvenuti alla conclusione o in corso di esecuzione del contratto, che non rendano più utile o economico il servizio; - sopravvenga una determinazione di soppressione/sospensione/interruzione del servizio e/o determinazione di soppressione/trasferimento del reparto del Corpo; - le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di bilancio non permettano dì onorare gli impegni contrattuali; - sia disponibile sul sito internet www.acquistinretepa.it / mercato elettronico un analogo servizio; - venga assegnato un Ufficiale medico per l'espletamento dell'incarico ovvero un medico di altra FF.AA. n. 50/2016o comunque di altra Amministrazione Pubblica; - ogni altro caso previsto dalle leggi e regolamenti. Inoltre, ovvero la perdita degli stessi l’Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012): in ogni caso, al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel corso caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto. Nell’ipotesi in cui il professionista non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione al professionista, con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite. Il recesso, ad ogni modo, avverrà comunicandolo all’affidatario con un preavviso di 20 giorni. Il recesso dovrà essere disposto con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato il contratto e, nel caso di recesso per colpa imputabile all’affidatario, insorgerà per l’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del professionista. L’affidamento a terzi sarà notificato al professionista tramite posta elettronica certificata e conterrà l’indicazione dei nuovi termini dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi servizio affidato e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa importi relativi. Al professionista inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato più dall’Amministrazione rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni a quelle previste dal CCNL di categoria contratto risolto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza il relativo importo sarà prelevato da eventuali crediti del professionista, senza pregiudizio dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa diritti dell’Amministrazione sui beni dello stesso. Il professionista è tenuto a comunicare, a mezzo P.E.C., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali entro il termine di 10 (dieci) tre giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appaltoprecedenti al loro verificarsi. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di II professionista può recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso solo per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante o giustificato motivo, dandone comunicazione all'Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 03 (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto tre) mesi decorrenti dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte di ricezione della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore : avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e solo pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditigià eseguite.

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Samples: www.odmbologna.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente documentoContratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la Società Appaltante potrà dichiarare medesima Amministrazione ha la risoluzione facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 15., ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del ContrattoFornitore per il risarcimento del danno. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, nonché ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualidell’art. 1360 cod. civ., che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale previa dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC)R, fermo restando che il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro. In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art.18, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8. Qualora Consip S.p.A. eserciti la risoluzione facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessain parte, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziaril’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditiall’Amministrazione.

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Samples: Contratto Esecutivo

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti La presente convenzione si risolverà di diritto qualora l’affidatario: - incorra in altre parti del presente documentogravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi contrattuali assunti ( es.: mancato versamento delle somme dovute alle date prescritte, reiterati abusi connessi alla conduzione dell’iniziativa ecc); - conferisca il servizio a terzi (salvo il caso di fusione,trasformazione ed incorporazione ecc). Nelle ipotesi sopra individuate, oltre all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, potrà essere applicata una penalità determinata con decisione della Giunta Comunale. Parimenti la convenzione si dovrà considerare risolta se (la Società Appaltante potrà dichiarare o l’Associazione ecc a cui verrà affidata la risoluzione gestione) risulti non godere o cessi di diritto del Contrattogodere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, abbia cessato o modificato la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, propria attività ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali) e degli oneri assunti con per altre evenienze che rendano incompatibile l’assunzione e/o il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta mantenimento dell‘incarico da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento dell’affidatario. Il Comune di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di Vicenza potrà inoltre recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento presente contratto e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero procedere alla revoca dell’affidamento dell’incarico nel caso in cui venga designato un liquidatoremeno l’interesse pubblico all’allestimento del mercato e senza che l’affidatario abbia a rivendicare alcunché all’Amministrazione. Nelle ipotesi sopra prospettate, curatoresarà inviata all’affidatario una lettera di preavviso con anticipo di giorni 60 e allo stesso dovrà essere corrisposto dagli operatori il pagamento per il servizio effettivamente svolto per l’organizzazione del mercato, custode o soggetto avente simili funzionisino all’avvenuta comunicazione del recesso da parte dell’Amministrazione Comunale. L’affidatario potrà recedere dal presente accordo con preavviso di 120 giorni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltoda comunicare all’Amministrazione Comunale con lettera raccomandata ed informando direttamente ed adeguatamente gli operatori. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di Il recesso per dell’affidatario senza giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC)o senza preavviso comporterà, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessadi diritto, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziaril’incameramento dell’intero deposito cauzionale,come stabilito al precedente art. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti6.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione Mediante Pubblica Selezione Dell’organizzazione E Svolgimento Del Mercato Dell’antiquariato E Del Collezionismo Nelle Piazze Del Centro Storico Di Vicenza

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti Se il DEC accerta un grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata di tutti gli atti necessari e contestualmente formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da inoltrare al RUP. Ove le predette controdeduzioni acquisite siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. In tal caso, oltre ad incorrere nell’immediata escussione del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l’appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che la ASL Caserta dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’eventuale affidamento del servizio ad altra impresa. Qualora, al di fuori di quanto previsto al capoverso precedente, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali subisca ritardi, rispetto alle previsioni del presente documentocapitolato, per negligenza dell’appaltatore, trattandosi di prestazioni che, per la natura del servizio, devono essere compiute senza ritardo, il DEC assegna un termine, salvo i casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni, entro il quale l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio tra il DEC ed il Responsabile dell’impresa, la Società Appaltante potrà dichiarare Stazione appaltante, qualora l’inadempimento permanga, risolve in contratto. In tal caso, oltre ad incorrere nell’immediata escussione del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l’appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che la ASL Caserta dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’eventuale affidamento del servizio ad altra impresa. L'Azienda Sanitaria procede alla risoluzione del contratto di diritto del Contrattodiritto, ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 del Codice Civilec.c., senza necessità di assegnare ulteriori termini per l'adempimento, nelle seguenti ipotesi, che rivestono carattere essenziale:  venga accertata, successivamente alla stipula ✓ mancato reintegro del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 10 (dieci) 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente; ✓ mancata proroga della Società Appaltantevalidità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente in caso di proroga o rinnovo del contratto;  mancata ✓ qualora l’affidatario non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell’Azienda, il possesso della copertura assicurativa dei rischi da a garanzia della responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali; ✓ qualora l’aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per la corretta esecuzione del servizio; ✓ inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori; ✓ mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso; ✓ n. 3 inadempienze contrattuali consecutive nel corso di un anno; ✓ per sopravvenute e motivate esigenze di pubblico interesse; ✓ per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria; ✓ in caso di impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; ✓ in caso di reiterato esito negativo dei controlli; ✓ grave negligenza e frode nell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore; ✓ mancato addestramento del personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro; ✓ inserimento in servizio di personale qualitativamente inadeguato; ✓ inosservanza delle disposizioni in materia prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico-sanitarie; ✓ violazione dell’obbligo di riservatezza. Verificandosi tali fattispecie, il contratto si risolverà di diritto, previa dichiarazione della ASL Caserta di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’Azienda Sanitaria ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici giorni liberi e consecutivi dal suo ricevimento, decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nelle seguenti ipotesi: ⮚ l'impresa aggiudicataria non dia inizio all'erogazione del servizio entro i termini contrattualmente definiti; ⮚ l'impresa aggiudicataria non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto; ⮚ l'impresa aggiudicataria non si conformi, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 30 giorni dal suo ricevimento, all'ingiunzione del Direttore dell'esecuzione di porre rimedio alle negligenze ed inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti; ⮚ l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di gravi comportamenti consistenti nel mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel capitolato, dopo l'applicazione delle penali; ⮚ l'impresa aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ad essa imputabili; ⮚ qualora, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltantequalsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia tra l’aggiudicatario e l’Azienda Sanitaria; ⮚ in caso di applicazione di penali superiori al 10% (dieci percento) del valore del contratto; ⮚ per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di giusta causaconcordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente; ⮚ per cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati; ⮚ in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dal contratto. Nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010. In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per le cause previste nel presente articolo, l'Azienda committente si riserva la facoltà di escutere, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall’aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno, in ogni caso, non esime l’affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti e/o le circostanze che hanno motivato la risoluzione del contratto o, comunque, la sua anticipata conclusione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’Azienda committente per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha altresì determinato la risoluzione. La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.). La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite. L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato momento, con preavviso di esecuzionealmeno 30 giorni, senza necessità da comunicarsi all’appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi: - in caso di preavviso. In particolaremutamenti di carattere istituzionale, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti organizzativo o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto o imputabili ad intervenute disposizioni normative o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualiregolamento; - qualora, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del seguito delle verifiche ex D. Lgs. n. 50/2016159/2011 siano accertate cause di decadenza e/o tentativo di infiltrazione mafiosa; - in caso di presenza di convenzione Consip economicamente più vantaggiose, rinunciando espressamenteai sensi dell’art. 1, ora per alloracomma 3, L. n. 135/2012, nonché di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale ai sensi della L.R. N. 37/2014, art. 21, comma 5. - comunque in tutti i casi in cui le disposizioni o regolamentari prevedono il recesso della PA dai contratti di appalto in corso. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l’appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, e a ad ogni ulteriore compenso e/od indennizzo o indennizzo e/o rimborso delle speserimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. In 1671 c.c.. Rimane in ogni caso facoltà della stazione appaltante recedente di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto richiedere all’aggiudicatario una proroga del contratto della durata massima di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante centottanta giorni al fine di quantificare consentire il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente regolare espletamento di una nuova gara. L’aggiudicatario è tenuto a risarcire nonché concedere la proroga agli stessi patti e condizioni del contratto oggetto di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditirecesso.

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Risoluzione e recesso. Oltre Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai casi specificatamente sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti in altre parti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del ContrattoComune. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contrattoc.c., la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza tutela dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per l’intera durata dell’appaltofatti imputabili al personale volontario o dipendente. La Società AppaltanteLe segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel caso capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di giusta causareiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavvisoprevia formale diffida. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, tal caso all'Associazione spetterà la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione data di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC)della convenzione, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziaripurché regolarmente documentate. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà E’ fatto salvo il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero recesso del Comune per sopravvenuti motivi di applicare pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di importo equivalente a quest’ultima€. 500,00 per ogni violazione contestata, fermo restando il diritto che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso penale sarà preceduta da avviso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà avvio di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditideduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

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Risoluzione e recesso. Oltre La CNPADC, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, tramite PEC, nei seguenti casi: il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CNPADC; mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto di cui all’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; nei casi specificatamente espressamente previsti in altre parti nelle disposizioni del presente documentoContratto: (Trasparenza), (Riservatezza), (Prescrizioni relative al subappalto), (Divieto di cessione del contratto), (Codice Etico ‐ Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e (Tracciabilità dei flussi finanziari) – e in ulteriori altre disposizioni specificamente previste; applicazione di penali oltre la Società Appaltante potrà dichiarare misura massima stabilita dal precedente articolo 11; nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. La CNPADC si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata A/R. La CNPADC ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione di diritto del Contratto o alla esecuzione d’ufficio del Contratto, a spese del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle nei seguenti ipotesicasi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi e degli oneri contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Committente; esecuzione parziale o intempestiva della fornitura; sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte della fornitura, da parte dell’Aggiudicatario; cessazione o fallimento dell’Aggiudicatario. La CNPADC potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto Contratto nei confronti del Fornitore qualora, a proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltantegiudizio, nel caso di giusta causacorso dello svolgimento delle attività intervengano fatti, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavvisone rendano impossibile la sua conduzione a termine. In particolaretale ipotesi, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorsosaranno riconosciute all'Aggiudicatario le spese sostenute, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contrattoimpegnate, in deroga a quanto previsto dall’artfino alla data di comunicazione del recesso e, comunque, si procederà ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dall’artCivile. 109 In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della CNPADC. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto di fornitura saranno oggetto, da parte della CNPADC, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in altre parti del presente documentomaniera difforme da quanto stabilito. La Asl, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattosi riserva, ai sensi dell’art. 1456 1453 e ss. del Codice Civilecivile di esercitare l’azione di risoluzione per inadempimento della ditta aggiudicataria, nelle seguenti ipotesinei specifici casi di seguito riportati e previa comunicazione scritta alla stessa, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento:  venga accertata-ritardo nell’inizio del servizio superiore a 10 giorni; -sospensione arbitraria del servizio, successivamente qualunque ne sia la causa e la durata, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti da volontà o responsabilità della ditta aggiudicataria e debitamente documentati alla stipula stazione appaltante; -mancata osservanza dell’obbligo di corretto comportamento del contratto, la sussistenza personale nonché di uno dei motivi diligente osservanza delle norme di esclusione legge e disposizioni della Asl; -mancato pagamento degli stipendi o versamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti contributi previdenziali del proprio personale anche di un solo mese; -in caso di cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzati; -impiego di personale insufficiente o inadeguato a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio; -in caso di mancata fornitura di merende e bevande per più di 3 giorni consecutivi o del mezzo di trasporto per più di una settimana; -mancata reintegrazione delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva cauzioni eventualmente escussa escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società AppaltanteAsl;  mancata -inosservanza degli obblighi di riservatezza (D.Lgs. 196/0 3 e s.m.i.) Come conseguenza della risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di risarcire la Asl di tutti i danni che fossero già derivati o stessero per derivare. A tale titolo sarà incamerata, mediante emissione da parte della Asl, la cauzione, fino a concorrenza della somma dovuta. Nel caso in cui l’importo del deposito definitivo non fosse sufficiente alla copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civiledelle stesse, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appaltola Asl potrà rivalersi sui crediti vantati dalla ditta fino a concorrenza delle spese stesse. La Società AppaltanteAsl si riserva, nel caso di giusta causaaltresì, ha altresì diritto la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatorecontratto, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualidell’art.1456 c.c., che possa determinare lo scioglimento(clausola risolutiva espressa) qualora la ditta aggiudicataria, per almeno 3 volte, non adempia ad una delle obbligazioni previste nel presente capitolato. In tal caso la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso Asl sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni viene comunicato l’atto di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziarirecesso. Dalla data di efficacia della risoluzione o comunicazione del recesso, l‘Appaltatore deve l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditiAsl.

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Samples: Art.1 Oggetto Dell'appalto

Risoluzione e recesso. Oltre ai 1. L'Amministrazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentoconsentiti dalle norme vigenti, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione risolvere di diritto del il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all’Aggiudicatario via PEC, nei seguenti casi: In particolare, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  contratto per grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con del medesimo, l’Amministrazione ha il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa diritto di interpellare, in materia ordine di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimentograduatoria, anche non gravei concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria definitiva, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’artservizi oggetto dell’appalto. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti . La risoluzione del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione: - la facoltà di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva incamerare la cauzione definitiva e di salute procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e sicurezza dei lavoratoripenale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro - il termine diritto di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civileaffidare a terzi il servizio, in ordine allo svolgimento danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone e oneri per indizione nuova procedura di tutte le attività contrattualiselezione) che l’Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, non riuscisse ad assegnare il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di interesse pubblico, debitamente documentate gara e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare fosse obbligata ad esperire una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditinuova procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di diritto cui agli articoli 134, 135, 136 e seguenti del ContrattoD. Lgs. 163/2006.------------------------------ Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 1456 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. (Obblighi dell’Appaltatore in materia retributiva, previdenziale e assicurativa) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la sussistenza di uno zona nella quale si svolgono i lavori anzidetti, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute, assicurazione ed assistenza dei motivi di esclusione di cui all’artlavoratori. 80 del D.Lgs. n. 50/2016L’Appaltatore si obbliga, ovvero altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi loro scadenza e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei fino alla loro sostituzione.------------- I suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàvincolano l’Appaltatore, anche se motivata dall’esistenza lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.--- A garanzia di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento).-------------- La Stazione Appaltante disporrà il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto previsto nell’artdovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti liquidazione del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa conto finale ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” eventuali inadempienze entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Responsabile del Procedimento.------------------ L’Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle casse Edili ed Enti Scuola, ove dovute.----------------------------- L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di approvare le norme relative all'occupazione della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civilemano d'opera in cassa integrazione guadagni, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. alla L. 23 luglio 1991 n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate 223 e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditis.m.i.

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Samples: Contratto d'Appalto Repertorio N. Del Affidamento “Progettazione Definitiva Ed Esecutiva E Successiva Esecuzione Dei Lavori Di Realizzazione Di Due Sale Operatorie Per La Struttura Complessa Di Chirurgia Toraco Vascolare”

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentoIl Locatario per gravi motivi come previsto dall’art. 27 ultimo comma della Legge 27 luglio 1978 n. 392, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione ha facoltà di diritto del Contratto, ai sensi dell’artrecedere dal contratto anticipatamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di almeno sei mesi. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con Tra l’Amministrazione ed il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civilelocatario uscente possono comunque essere concordati, in ordine allo svolgimento relazione alle necessità contingenti, i tempi e le modalità di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 cessazione del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltanterapporto. In caso di risoluzione o recesso da parte del locatario nulla è dovuto da parte del Comune. L’Amministrazione comunale risolverà il contratto di recesso diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile – clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: per giusta causa dichiarato morosità accertata, contestata mediante diffida rimasta inottemperata; mancato reintegro, entro 30 giorni dalla Società Appaltanterichiesta da parte del Comune, l’Appaltatore avrà il diritto della cauzione eventualmente escussa; mancata copertura assicurativa di cui al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione punto 7) del precedente articolo 3; per ripetute e pagamento previste nel documento reiterate inadempienze contrattuali e/o nel Contrattonegligenze nella conduzione del bar (superiori a tre penali applicate); in caso di frode o colpa grave del locatario nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; qualora siano accertati danni alla struttura, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche difetto di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso manutenzione o per modifiche e/o indennizzo e/interventi edilizi non autorizzati o rimborso realizzati in difformità a progetti preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale; per reiterate infrazioni accertate dai competenti organi di Polizia in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e in altre vigenti disposizioni; per gravi motivi di ordine igienico o morale; per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre l’attività di pubblico esercizio di somministrazione ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico; per fallimento del locatario, salva la possibilità di esercizio provvisorio sotto la responsabilità del curatore; per morte o grave impedimento o invalidità permanente del locatario tale da impedire la regolare gestione delle spesestrutture; per cessione del contratto, anche parziale. In caso La risoluzione del contratto giustifica l’incameramento della cauzione a titolo di risoluzionepenale e di indennizzo, comunquesalvo i risarcimento del maggior danno, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente nessuno escluso, per l’affidamento a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento terzi del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditiservizio.

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale Di Immobile Da Adibire a Servizio Bar Presso L’autostazione Del Comune Di Lignano Sabbiadoro

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentodocumento e nell’art.108 del D.lgs 50/2016, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società AppaltanteAppaltante e/o con la Regione Lazio; affidamento di attività in subappalto a terzi, in violazione tutto o in parte, di quanto previsto nell’art. 105 attività oggetto del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di garapresente appalto; mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori; mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con giudicato; sentenza passata in La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della dell’Appaltatore; gestione degli affari dell’Appaltatore− venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società AppaltanteAppaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Samples: www.laziocrea.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documentoIn caso d’inadempimento di non irrilevante importanza e imputabile all’aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi da esso assunti con l’accettazione della documentazione di gara e/o con il contratto, ovvero per inerzia e ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate, imputabile all’aggiudicatario medesimo e tale da mettere a rischio la buona esecuzione dell’appalto nei termini previsti, la Società Appaltante potrà stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto o di non sottoscriverlo e revocare l’aggiudicazione e tutti gli atti e provvedimenti ad essa connessi e/o collegati. In tal caso la stazione appaltante può escutere e ritenere definitivamente la garanzia fideiussoria, applicare una penale equivalente all’importo della garanzia stessa, nonché procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile3, nelle seguenti ipotesi:  venga accertatacomma 9-bis della L. 136/2010, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di anche nel caso in cui il pagamento non avvenga con uno dei motivi di esclusione di cui metodi indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione 19 del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale Disciplinare (ivi compresa o, comunque, utilizzando metodi che garantiscano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimentopiena tracciabilità dei flussi finanziari, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione ai sensi della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appaltocitata L. 136/2010). La Società Appaltante, stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del pubblico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore l’aggiudicatario deve cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattualiappaltate, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltantestazione appaltante e/o al proprio committente pubblico e/o al beneficiario finale delle prestazioni medesime. In caso di risoluzione recesso o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltanterisoluzione, l’Appaltatore avrà il l’aggiudicatario ha diritto al alla sola quota-parte del corrispettivo relativo riferito alle sole prestazioni che si accerteranno essere state eseguite a perfetta regola d’arte, secondo . Detta somma dovrà essere richiesta con le modalità di quantificazione, fatturazione e sarà soggetta ai termini di pagamento previste previsti nel documento contratto e, comunque, di cui all’art. 19 del presente Disciplinare. Oltre tale somma null’altro spetterà all’aggiudicatario, il quale rinuncia espressamente e sin d’ora, accettando quanto previsto nel presente Disciplinare, a ogni e qualsiasi ulteriore pretesa e/o nel Contrattocompenso, risarcimento, indennizzo, indennità e rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. dall’articolo 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediticodice civile.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere: a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in altre parti cui il Fornitore non esegua in tutto o in parte la fornitura prevista nel presente contratto, per quattro volte, anche se non consecutive, nell’arco di durata del presente documentocontratto, l’Amministrazione si riserva la Società Appaltante potrà dichiarare facoltà di risolvere, con esecuzione in danno, il contratto stesso; in ogni caso la risoluzione con esecuzione in danno comporta, anche, l'applicazione di diritto tutte le penalità contrattualmente previste; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, fermo restando l’applicazione delle penali; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in cui le inadempienze determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell’importo del Contrattocontratto pattuito; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale in caso di interruzione ingiustificata del servizio; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso di inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso di opposizione dell’Amministrazione, manifestata nel termine prescritto di 60 giorni, dalla comunicazione da parte del cessionario, ai sensi dell’art. 1456 1 D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, nei casi di notifica di cessione dell’azienda, cessione del Codice Civileramo d’azienda, nelle seguenti ipotesi:  trasformazione, fusione e scissione, trasferimento e affitto d’azienda; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, fermo restando la facoltà di corrispondere l’importo dell’inadempienza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi esclusa qualsiasi pretesa da parte del Fornitore inadempiente, nel caso di inosservanza degli obblighi contributivi (DURC gravemente irregolare); a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, viene emanato un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e agli articoli 2 e ss. della legge 31.05.1965 n. 575; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, venga accertataemessa sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione in questione; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, venga emanata sentenza definitiva per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, intervenga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; a risolvere (ipso iure) il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione intervenga una procedura di fallimento o altra procedura concorsuale; a recedere, ai sensi del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., dagli obblighi derivante dal perfezionamento del presente atto, in qualsiasi tempo, mediante notifica di disdetta con preavviso minimo quindici giorni, fermo restando l’obbligo di questa stazione appaltante di pagare le prestazioni in parte eseguite fino al momento dell’esercizio del diritto di recesso, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488, art. 26, comma 1, perfezionate successivamente alla stipula del presente contratto, la sussistenza avente lo stesso oggetto del procedimento, siano migliorativi in termini economici e a condizione il Fornitore non acconsenta all’adeguamento del corrispettivo alle condizioni economiche migliorative stabile dalla convenzione. Per effetto della citata Legge n. 135/2012, il diritto di uno dei motivi di esclusione di cui all’artrecesso si inserisce, automaticamente, nei contratti in corso ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/20161339 c.c., ovvero la perdita degli stessi anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti; a recedere nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi contratto, ai sensi dell’art. 1373 c.c., in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni tramite notifica. In tale fattispecie l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto per servizi espletati. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, ai sensi dell’art. 1373 c.c., in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi al Fornitore mediante notifica. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimentoaggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, anche non gravecomma 5, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti s.m.i. Il Fornitore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, contratto per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditidell’articolo 1467 c.c.

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Risoluzione e recesso. Oltre Il presente contratto può essere risolto, mediante e-mail PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai casi specificatamente previsti in altre parti sensi del presente documentocodice civile. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, la Società Appaltante potrà dichiarare comportanti la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula immediata del contratto, la sussistenza di uno : - il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei motivi di esclusione propri obblighi di cui all’art. 80 3 (solo in caso di sponsorizzazione tecnica/mista) e 3-bis. - ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dell'Università o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l’Ateneo deve attenersi. In tal caso l'Università avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del D.Lgs. n. 50/2016danno subito, ovvero oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate; - la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione violazione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia diritto di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non graveriservatezza ad opera delle parti, dei suddetti obblighi rispettivi organi e oneri oppure cessazione membri; - l’insorgenza o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàla scoperta, anche se motivata dall’esistenza dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie con la Società Appaltantedi natura legale o giudiziaria tra le parti;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro - il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita venir meno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgsal X.Xxx. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorsoe s.m.i.. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento provvedimenti e/o nel Contrattoparticolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l’obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l’attività posta in deroga a quanto previsto dall’artessere fino alla risoluzione del contratto. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016Le parti potranno, rinunciando espressamentealtresì, ora per allorarecedere dal contratto, a qualsiasi ulteriore pretesacon preavviso di almeno 10 giorni, mediante e-mail PEC anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spesequalora sia già stata avviata l’esecuzione. In caso di risoluzione, comunquetale ultimo caso, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultimaparte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, fermo restando il diritto della Società Appaltante oltre ad un indennizzo pari al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento 10% del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediticorrispettivo pattuito.

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Samples: www.unipd.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente documentoContratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la Società Appaltante potrà dichiarare medesima Amministrazione ha la risoluzione facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo OPA e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14., ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del ContrattoFornitore per il risarcimento del danno. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, nonché ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualidell’art. 1360 cod. civ., che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale previa dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata R, il presente Contratto Esecutivo OPA nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro OPA. Resta fermo quanto previsto agli artt. 23 e 23-bis del presente contratto esecutivo. In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17., e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3. Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro OPA in tutto o in parte, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo OPA. A decorrere dal 24° (PEC)ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, fermo restando che la risoluzione l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Società stessadell’Amministrazione dei servizi prestati, senza bisogno purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di ulteriori accertamenti natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o procedimenti giudiziariindennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti creditiall’Amministrazione.

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Samples: Contratto Esecutivo Opa