Common use of Risoluzione e recesso Clause in Contracts

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’OneriDisciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo QuadroE’ facoltà dell’ARIC di recedere, in tutto o in parte, nei casi declinati ed in qualsiasi momento, dall’Accordo Quadro a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel Capitolato d’Onericaso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, nel Capitolato tecnico e relativi allegatil’ARIC potrà, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità o recedere dall’Accordo Quadro qualora:

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di Oltre a quanto previsto dall'artdagli artt. 71 comma 3 1453 e seguenti del D.P.R. 445/2000Codice Civile, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto Stazione Appaltante potrà di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia cui all’art. 108 del D.LgsD.Lgs 50/16. 50/2016 e s.m.iLa risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti. In caso di risoluzione il Fornitore del Contratto, l’Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Atam S.p.A. L’appaltatore può chiedere la risoluzione anticipata del servizio contratto motivando adeguatamente la richiesta da inviare mediante lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 90 giorni di preavviso. Costituiscono clausole risolutive espresse nell’interesse di ATAM, con conseguente diritto per la stessa ATAM di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C., le seguenti fattispecie: - il mancato rispetto della normativa in materia ambientale; - il mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.; - il caso in cui l’appaltatore risulti destinatario di una sopraggiunta comunicazione o informazione antimafia interdittiva, nonché per l’ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitariecollaboratori. L’ARIC potrà, altresì, La Stazione Appaltante potrà recedere dall’Accordo Quadroper qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneriavvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. purché tenga indenne il contraente delle spese sostenute, nel Capitolato tecnico delle prestazioni rese e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigentedel mancato guadagno. Trova applicazione l’art. 109 del D.Lgs 50/16. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da effettuarsi almeno 90 giorni prima mediante lettera raccomandata AR o PEC.

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Samples: atamarezzotrasparenza.it

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC dell’A.R.I.C. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC dell’A.R.I.C. al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC L’A.R.I.C. potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato E’ facoltà dell’Azienda recedere, in via risolutiva diretta all’esito tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli accertamenti previsti ex lege approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: - per motivi di pubblico interesse; - a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in materia antimafia oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 13; - a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari delil noleggio qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; - in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; - in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione delil noleggio. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: - in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o all’esito negativo di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del controllo contratto di appalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stessolegge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto ivi compresa la violazione di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dal Fornitore nel corso della procedura di certificazioni ed atti di notorietàgara ovvero, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o nel caso in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 regolare esecuzione del D.Lgs. 50/2016 contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e s.m.i. In di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte delil noleggio senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie; - nel caso di risoluzione mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fornitura in favore relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potràFermo restando quanto indicato al capoverso precedente e le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli atti di gara, altresìcostituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, recedere dall’Accordo Quadrodecorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: - il ritardo, protratto per 10 giorni (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), nella consegna dei prodotti in contratto. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria. - il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei casi declinati termini prescritti; - il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel Capitolato d’Onericontratto, nel Capitolato tecnico dopo l’applicazione delle penalità; - il fornitore sospenda ingiustificatamente l’esecuzione del contratto; - il fornitore non osservi gli impegni e relativi allegatigli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; - mancato rispetto del patto di integrità aziendale; Rimane inteso che gli inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.da parte dell’Azienda sanitaria contraente, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

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Samples: Contratto Di Noleggio Defibrillatore Indossabile

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato L’A.T.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal contratto in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso all’Aggiudicatario, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato o al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi. Il venir meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del Fornitore o all’esito negativo servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stessorapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’A.T.E.R. ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per fatto o causa dell’Aggiudicatario. In tal caso saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli articoli 46 impegni contrattuali. Anche in tale caso resta fermo il diritto dell’A.T.E.R. di procedere per i danni subiti e 47 D.P.R. 445/2000di ottenere il risarcimento dei danni. Fatto salvo pertanto La risoluzione dà diritto al Committente di quanto previsto dall'artrivalersi su eventuali crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti dell’A.T.E.R., fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente. 71 comma 3 Con la risoluzione del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché contratto sorge nel Committente il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvoad affidare l’appalto a terzi, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC danno dell’Aggiudicatario. L’affidamento a terzi viene notificato all’Aggiudicatario nelle forme prescritte; con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione rispetto al risarcimento dell’eventuale maggior dannocompenso pattuito nel contratto risolto. Resta fermo L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che per hanno motivato la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigenterisoluzione.

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Samples: www.aterbl.it

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto, in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege qualunque momento; in materia antimafia nei confronti tal caso provvederà al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti al prezzo contrattuale, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo dell’appalto non eseguito. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né pretendere alcun risarcimento o ulteriore indennizzo. Ai sensi dell’articolo 1373 del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stessoCodice Civile, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto la Stazione Appaltante si riserva di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000recedere unilateralmente dal Contratto, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, qualora fosse accertata intervengano, successivamente alla sua stipula, disposizioni che attribuiscano ad altri soggetti la non veridicità competenza nelle materie oggetto del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzionepresente appalto, ovvero qualora la società Isontina Ambiente Srl dovesse decidere di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente aderire a progetti e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo operazioni aziendali (per esempio fusioni, conferimenti, aggregazioni, cessione di ramo d’azienda, ecc.) di/con altri soggetti, pubblici o privati, salvo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso questi non decidano di risoluzione il Fornitore subentrare nel Contratto; in quest’ultimo caso, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potràad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigentesalvo eventuali diverse disposizioni normative.

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Samples: Contratto Di Servizio Per Il Trasporto E Il Recupero Di Rifiuti Da Spazzamento Stradale

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, Eventuali inadempienze agli obblighi derivanti dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzionepresente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dal Comune all’Associazione, con facoltà dell’ARIC fissazione di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che un termine per la disciplina relativa regolarizzazione. Il Comune ha facoltà di avviare la procedura di risoluzione della convenzione: - per gravi inosservanze della vigente normativa; - a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente Convenzione; - qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, oppure venga cancellata dal relativo Registro per la cessazione dell’attività o perdita dei requisiti. La risoluzione dell’Accordo Quadro è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta. Comune e l’Associazione si rinvia all’art. 108 riservano la facoltà di recesso previo avviso, da comunicarsi in forma scritta, con almeno 90 giorni di preavviso, definendo i rapporti economici riguardanti i soggetti di proprietà del D.Lgs. 50/2016 e s.m.iComune che al termine indicato si trovassero ancora presso il canile. In caso di gravi infrazioni o inadempienze, accertate dal servizio di Vigilanza Municipale o Veterinaria, si darà luogo alla risoluzione della presente convenzione, con esclusione di ogni formalità legale, convenendo sufficiente il Fornitore si impegna a porre preavviso di 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell’infrazione o inadempienza. I cani ospiti, di proprietà del Comune, verranno presi in essere carico dal Comune stesso ovvero da altro gestore dallo stesso indicato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di risoluzione della convenzione. In tutti i casi, per l’interruzione delle attività di cui alla presente Convenzione, è esclusa ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigenteeventuale richiesta di indennizzo da parte dell’Associazione.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo Per la risoluzione (della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 Convenzione e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto dei contratti di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro fornitura) si rinvia all’art. 108 del Codice e alle previsioni di legge in generale. In particolare il mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all’art. 83- bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i159/2011 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. La Società, inoltre, potrà decidere di risolvere la Convenzione, ai sensi degli artt. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della garanzia escussa entro il termine indicato nella richiesta della Società; - applicazione di penali oltre la misura massima precedentemente prevista. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende SanitarieAmministrazioni Contraenti. L’ARIC potràIn tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura, altresìla Società e/o l’Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto di fornitura risolto, recedere dall’Accordo Quadrofermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. Per la disciplina del recesso da parte delle Amministrazioni e/o della Società, fermo restando quanto previsto dall’ARERA, si rinvia all’art. 109 del Codice e alle ulteriori previsioni di legge in materia. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti fino alla conclusione dell’iter del passaggio ad altro Fornitore o, in tutto casi diversi, fino alla data concordata con la Società o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico l’Amministrazione. Per la risoluzione e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto il recesso dalla normativa vigenteConvenzione e/o dai contratti di fornitura restano ferme le pertinenti disposizioni del D.Lgs. 159/2011.

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Samples: Convenzione

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti E’ facoltà del Fornitore Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o all’esito negativo ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile del controllo Procedimento. In tali casi compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stessopenale maturata e senza la maggiorazione del 10% di cui al comma seguente. Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del D.L.vo 50/2016, può unilateralmente recedere dal contratto in qualsiasi momento, versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività regolarmente eseguite, determinato sulla base delle percentuali desumibili dall’allegato “Calcoli degli articoli 46 importi per l'acquisizione dei servizi”, oltre ad un indennizzo pari al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue non eseguite. Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso d’asta, e 47 D.P.R. 445/2000l’ammontare netto dei servizi eseguiti. Fatto La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 20 (venti) giorni di preavviso. Per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. Il recesso dall'incarico da parte dell’Affidatario, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 l'eventuale rivalsa del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che Committente per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigentei danni provocati.

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Samples: www.comune.canosa.bt.it

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato Il contratto potrà essere risolto in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stessotutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000dell’art. Fatto salvo pertanto 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente capitolato, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di quanto previsto dall'arttale comunicazione. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata L’A.O.R.N. si riserverà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive facoltà di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché considerare il Contratto attuativo si intenderà contratto risolto di diritto anche relativamente alle nei seguenti casi: – inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore aI 10% dell’importo contrattuale; – inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’A.O.R.N.; – inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato; – violazione del divieto di cessione del contratto. La risoluzione in tali casi opera allorquando l’A.O.R.N. comunichi per iscritto a mezzo pec al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l’A.O.R.N. non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni già eseguite o in corso rese, detratte eventuali penalità. L’esecuzione dei lavori è subordinata all’ammissione a finanziamento, pertanto se l’Amministrazione dovesse verificare che i tempi di esecuzioneapprovazione, con facoltà dell’ARIC da parte degli Enti preposti, risultino estremamente lunghi e ove mai la Legge lo consenta, chiederà all’operatore economico aggiudicatario del servizio di incamerare presentare la cauzione, ovvero documentazione necessaria affinché l’Amministrazione proceda all’affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di applicare una penale equivalentelavori. Inoltre resta salvo, in ogni In tal caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior dannola Stazione Appaltante applicherà l’art. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 109 c. 1 e 2, del D.Lgs. D.Lgs 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente...

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Samples: www.soresa.it

Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato L'AGCM ovvero la Consob si riservano la facoltà di risolvere disgiuntamente il contratto quadro ed i contratti esecutivi da esso discendenti durante il periodo di efficacia degli stessi, al ricorrere delle fattispecie indicate nel presente articolo. In tali ipotesi il contratto quadro ed i contratti esecutivi restano pienamente validi ed efficaci fra l’aggiudicatario e l’istituzione che non ha esercitato il diritto alla risoluzione, atteso che i rapporti contrattuali nascenti dal contratto quadro e dai contratti esecutivi restano autonomi e separati. Resta comunque ferma la facoltà, per l’AGCM e la Consob: - di risoluzione congiunta del contratto quadro. In tal caso verrà valutata la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione; - di pronunciare, ciascuno per quanto di propria competenza, la risoluzione limitatamente ad uno specifico contratto esecutivo, mantenendo in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stessovigore il contratto quadro e il/i contratto esecutivo/i non interessato/i dalla risoluzione. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000dell’art. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art108, comma 2 del d.lgs. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000n. 50/2016, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.qualora:

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo Dell’autorità Garante Della Concorrenza E Del Mercato (Agcm) E Della Commissione Nazionale Per Le Societa’ E La Borsa (“Consob”)