Risoluzione di diritto del contratto Clausole campione

Risoluzione di diritto del contratto. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti nei seguenti casi: - in caso di mancata accettazione del servizio alla data stabilita dalla Stazione Appaltante; - in caso di frode, di grave e abituale negligenza o deficienza nell'esecuzione del sevizio; - in caso di mancata sottoscrizione del contratto; - in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; - in caso si verifichi una delle cause di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06; - in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dalla Stazione Appaltante; - in caso venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi la totale insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati, e la non applicazione del CCNL di categoria; - in caso si verifichi la interruzione totale ingiustificata del servizio per più di 72 ore consecutive; - in caso si verifichi il mancato rinnovo ovvero la revoca delle autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge nella materia oggetto dell'appalto; - in caso alla ditta appaltatrice siano state comminate, nell'arco di mesi tre, numero tre penali di cui al precedente articolo 12. L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c. L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nella Stazione Appaltante, il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze del disservizio connesso alla risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta in forma amministrativa, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dall'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso...
Risoluzione di diritto del contratto. Il comune può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni; - per motivi di pubblico interesse; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; - in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione; - in caso di morte dell'aggiudicatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione; - in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause a lui non imputabili, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c. L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Risoluzione di diritto del contratto. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto l’Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l’Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l’Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all’autorità giudiziaria. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
Risoluzione di diritto del contratto. Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal Consumatore, nonché la garanzia del buon fine del pagamento effettuato dal medesimo, hanno carattere essenziale e rilevante cosicché l’inosservanza da parte del Consumatore di una soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione di diritto del contratto. Ove la Stazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo per: - subappalto non preventivamente autorizzato; - grave difformità del servizio di teatro-danza e mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale e da questo Capitolato; - Fallimento del Aggiudicatario; - Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui all’Articolo 21; - Cessione del contratto in base a quanto precisato all’Articolo 25; - ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato. La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte dell’Aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale ulteriore danno.
Risoluzione di diritto del contratto. BMTI avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, così come previsto dall’art. 1456 c.c., qualora l’Aderente: - non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi relativi ai termini ed alle modalità di presentazione della documentazione; - fornisca notizie o informazioni false e mendaci, incomplete o non corrette a BMTI, ad AGRICAF o alla Compagnia al momento della presentazione della richiesta di indennizzo; - non segnali entro i termini previsti l’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente e/o il mancato incasso di un credito assicurato; - compia atti con dolo o colpa a danno di BMTI, di AGRICAF o della Compagnia; - ceda in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di BMTI o AGRICAF; - non versi puntualmente le somme di cui all’art. 13 - non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Generale BMTI e dal D.M n. 174/2006 per poter operare sulla Piattaforma Telematica gestita da BMTI; - agisca contro le disposizioni di cui al Regolamento Generale BMTI e dei Regolamenti speciali di prodotto.
Risoluzione di diritto del contratto. Fatti salvi i casi di risoluzione contrattuale ex articolo 1456 c.c. di cui agli articoli.
Risoluzione di diritto del contratto. Le Parti precisano che: ▪ il ritardo dell’UTENTE nel pagamento dei corrispettivi delle prestazioni superiore a 90 giorni dal mancato adempimento, ▪ l’inadempimento contrattuale accertato da A.S.I.S. al pagamento del corrispettivo inerente ad altri Contratti intrattenuti con l’UTENTE, ▪ il grave inadempimento alle obbligazioni previste agli articoli 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20 e 25 del presente Contratto, costituirà motivo di risoluzione anticipata solo in favore di A.S.I.S., senza ulteriori avvisi formalità o eccezione alcuna, del presente Contratto. Più specificatamente in tal caso, il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione con ricevuta di ritorno con la quale A.S.I.S. dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, senza che l’UTENTE avesse in tal caso nulla a pretendere anche a titolo risarcitorio.
Risoluzione di diritto del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il verificarsi di una delle seguenti ipotesi: