Definizione di Garanzia definitiva

Garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell’art. 103 co. 5 del Codice e, in particolare, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.
Garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell’art. 103 co. 5 del Codice e, in particolare, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre. Xxx le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 200,00 (duecento,00 euro) e non superiore a € 1.500,00 (millecinquecento,00 euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Il soggetto affidatario ha l'obbligo, inoltre, di adottare nella realizzazione delle attività oggetto del presenta capitolato, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto affidatario, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Napoli da ogni responsabilità.
Garanzia definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria e indicate nel paragrafo precedente, del valore pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20% l’aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva gode delle riduzioni previste per quella provvisoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall’articolo 103 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 93 e prevedere espressamente quanto indicato al comma 4 dell’articolo 103 del codice: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile; - l’operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria come disposto dal comma 3 dell’articolo 103 del Codice. Per lo svincolo progressivo della cauzione definitiva si applicano i commi 5 dell’articolo 103 del Codice.

Examples of Garanzia definitiva in a sentence

  • L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare: -Garanzia definitiva ai sensi dell’art.

  • All'atto della stipula del contratto riguardante l'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve costituire la "Garanzia definitiva" nella misura e nei modi previsti dall'art.

  • All’atto di stipulazione del contratto, verranno richieste le seguenti garanzie: • Garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs.

  • In riferimento al Capitolato d’Oneri § 22.2 punto 1) Garanzia definitiva verso Consip: “La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012”.

  • Garanzia definitiva del Contratto Esecutivo "Si chiede di confermare che la Garanzia definitiva del Contratto Esecutivo debba essere emessa in favore dall'Aministrazione.


More Definitions of Garanzia definitiva

Garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 in merito alla “garanzia provvisoria”. La garanzia definitiva a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Garanzia definitiva. (art. 15); “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” (art. 26); “Divieto di cessione del contratto; cessione del credito” (art. 28); “Subappalto” (art. 29); “Condizioni dell’appalto e responsabilità civile” (art. 36); “Codice di comportamento e patto di integrità” (art. 37); “Riservatezza e trattamento dei dati personali” (art. 38).
Garanzia definitiva. Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
Garanzia definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria e indicate in questo paragrafo del valore pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20% l’aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva gode delle riduzioni previste per quella provvisoria e sopraindicate.
Garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Garanzia definitiva garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le specificazioni di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Garanzia definitiva ogni Appalto specifico sarà corredato di una garanzia definitiva il cui l'importo è indicato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento;