Common use of Risoluzione e recesso Clause in Contracts

Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d’arte.

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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Consulenza E Supporto in Materia Di Lavoro E Gestione Del Personale Per La Durata Di Un Anno, Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Consulenza E Supporto in Materia Fiscale Contabile Della Durata Di Un Anno

Risoluzione e recesso. L'Ente In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si riserva protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi dichiarare la risoluzione di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizioapplicare una penale equivalente, l'Ente potrà nonché di procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il dell’eventuale maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: ✓ accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la facoltà partecipazione alla gara stessa; ✓ reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; ✓ cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di affidare controversie con l’Amministrazione Appaltante; ✓ accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto al secondo classificatoconcordato con i creditori, rivalendosi ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei danni subiti sulla garanzia definita beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; ✓ cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguitequalsiasi forma, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderedi procure all’incasso; ✓ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante; ✓ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto. La In caso di risoluzione del contratto avverrà da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di diritto fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. L’Amministrazione Appaltante, nel caso didi giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • fallimento ✓ taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del fornitorecodice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi ✓ venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere altra legge applicabile in ogni momento materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoi creditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso da parte dell’Entedell’Amministrazione Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

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Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la facoltà Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di risolvere unilateralmente diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto qualora rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il verificarsi termine di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto presente appalto e accertata con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilitesentenza passata in giudicato. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebitoStazione Appaltante, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizionel caso di giusta causa, con l’indicazione ha altresì diritto di un termine per le relative giustificazionirecedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In tutte le ipotesi particolare, sussiste una giusta causa di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente artall’art. 7 - fatto salvo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificatoconcordato con i creditori, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto ovvero nel caso di: • fallimento del fornitorein cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • subappalto venga intentata, in ragione del Contrattopresente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • violazione degli obblighi sopraggiungano concrete ragioni di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoprosecuzione dell’appalto. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso da parte dell’Enteper giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

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Samples: www.norme.marche.it, www.norme.marche.it

Risoluzione e recesso. L'Ente In caso di inadempimento del fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si riserva protragga oltre il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi che verrà assegnato dall’Amministrazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di risolvere unilateralmente considerare risolto di diritto il contratto qualora il verificarsi e di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza ritenere definitivamente la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazionicauzione. In tutte le ipotesi tal caso, l’Amministrazione, senza bisogno di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà a incamerare l’importo dar corso alla esecuzione in danno mediante l’affidamento della garanzia definitiva – fornitura ad altra società con diritto di cui al precedente art. 7 - fatto rivalsa, nei confronti della Società, delle penali previste nel presente articolo, del maggior onere eventualmente sostenuto e del risarcimento degli eventuali danni subiti, salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà sempre l’esperimento di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà ritenesse opportuno intraprendereintraprendere a tutela dei propri interessi. La risoluzione del contratto avverrà In particolare, l’Amministrazioni potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: • accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa, come indicati nel Bando; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto; • cessazione delle attività ovvero qualunque sospensione unilaterale della fornitura e/o dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di controversie con l’Amministrazione appaltante; • affidamento di attività in subappalto, non rispondente alle condizioni espresse nel presente contratto; • mancato rispetto del piano di consegna delle apparecchiature informatiche e delle sue eventuali modificazioni; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante; • azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione appaltante; • qualora, successivamente alla stipula del contratto, gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto. L’Amministrazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da inviare al fornitore con raccomandata a/r, nei casi di: • fallimento giusta causa; • mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; • reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende: • il deposito di un ricorso contro il fornitore ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; • subappalto la condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Contrattofornitore, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio; • violazione degli obblighi ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in fiducia sottostante il contratto e/o ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisosingolo rapporto attuativo dello stesso. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario recesso, il fornitore dovrà interrompere cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione appaltante. In caso di recesso da parte dell’Entedell’Amministrazione, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario il fornitore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni rese eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civile.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Del Servizio Di Locazione Operativa Di Materiale Informatico

Risoluzione e recesso. L'Ente In tutti i casi di inottemperanza ad uno degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto qualora ai sensi dell’art 1456 C.C., mediante preavviso scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A/R. E’ fatto salvo il verificarsi diritto al risarcimento dei danni. Il diritto unilaterale di inadempienze che comportino l’applicazione risoluzione del contratto potrà essere adottato nei seguenti casi: - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Affidatario anche a seguito di xxxxxxx formali ad adempiere; - sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); - ripetute inosservanze delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione ; - abituale deficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; - subappalto non autorizzato; - perdita del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa; - fallimento. Ai sensi dell'art 1671 C.C. l’Amministrazione appaltante può recedere dal contratto con apposito atto motivatoin qualsiasi momento, anche senza se ha avuto inizio la preventiva applicazione delle penalità stabiliteprestazione del servizio. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In comporterà tutte le ipotesi conseguenze di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – legge e di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva contratto, compresa la facoltà di affidare il contratto servizio a terzi. All’Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al secondo classificatogiorno della disposta risoluzione, rivalendosi dei danni subiti detratte le penalità, le spese e i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario, nonché sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguitecauzione, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderesenza bisogno di diffide formali. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste Per quanto non previsto dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso. Dalla data di efficacia agli articoli 1453 e seguenti del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d’arteCodice Civile.

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Samples: www.mise.gov.it

Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la facoltà Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di risolvere unilateralmente diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: • grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto qualora il verificarsi rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo controversie con la Società Appaltante e/o fossero tali con la Regione Lazio; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente documento ed eventualmente nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni parte della Società Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento attività contrattuali, per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contrattol’intera durata dell’appalto; • violazione degli obblighi dei diritti di riservatezzabrevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato; La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • nelle altre ipotesi previste dal venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • venga intentata, in ragione del presente contrattoappalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Le parti potranno recedere in ogni momento L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo raccomandata A/R. Il mancato rispetto del termine R, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso da parte dell’Enteper giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arted’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Samples: www.laziocrea.it

Risoluzione e recesso. L'Ente Previa contestazione per iscritto dell’addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si riserva dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi: - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la facoltà buona riuscita del servizio; - in caso di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni quantitativi del servizio (con obbligo della RSD di particolare gravità che comportino l’interruzione garantire la continuità del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione servizio nel rispetto di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi obbligazioni nascenti dal contratto) e di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti; - in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell’accreditamento; - in caso di grave e reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art. 8; - in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste quanto previsto dal presente contratto. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della RSD a degli eventuali danni patiti e patiendi. Le parti potranno si riservano la facoltà di recedere in ogni momento anticipatamente dal contratto, con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di un preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso180 (centottanta) giorni. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali. In Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di recesso eventi imprevisti o determinati da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d’arteforza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva Oltre alle ipotesi già indicate in altre parti del presente Capitolato, la facoltà Società Concedente potrà risolvere di risolvere unilateralmente diritto il contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; • accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Gestore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari del Gestore; • mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Concedente; • mancata completa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Concedente; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali; • dopo due segnalazioni per anno solare relative alla presenza di prodotti scaduti; • dopo 5 segnalazioni per anno solare relative a difformità nell’esecuzione del Contratto rispetto al contenuto del presente Capitolato; • qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – Gestore rifiuti i controlli di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderepunto 3.3 del presente documento. La risoluzione del contratto avverrà di diritto Società Concedente, nel caso didi giusta causa, avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussisterà una giusta causa di recesso qualora: • fallimento perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del fornitoreD.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione della presente Concessione; • subappalto del Contrattovenga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro il Gestore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni; • violazione degli obblighi sopraggiungano concrete ragioni di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contrattointeresse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Concedente, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione della concessione. Le parti potranno recedere in ogni momento L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Concedente con preavviso raccomandata a/r ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da comunicarsi almeno con tre (3) mesi parte della Società stessa, senza bisogno di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso l’aggiudicatario recesso, il Gestore dovrà interrompere cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti ulteriori danni alla Società Concedente. In caso di risoluzione o di recesso da parte dell’Enteper giusta causa, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, allo scopo di ottenere indennizzi e/o rimborsi. In caso di risoluzione, comunque, la Società Concedente avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dal concessionario ovvero di applicare una penale di importo equivalente a regola d’artequest’ultima, fermo restando il diritto della Società Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento della presente concessione.

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Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di inadempienze che comportino l’applicazione legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo norme di legge e/o fossero delle clausole contrattuali, tali da rendere insoddisfacente il serviziocompromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto, • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Ente l’amministrazione potrà procedere provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto con apposito atto motivatocontratto, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al rimanente periodo di mancato preavviso. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d’artecontrattuale.

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Risoluzione e recesso. L'Ente In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si riserva protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi dichiarare la risoluzione di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizioapplicare una penale equivalente, l'Ente potrà nonché di procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il dell’eventuale maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi: ▪ accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la facoltà partecipazione alla gara stessa; ▪ reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; ▪ cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di affidare controversie con l’Amministrazione Appaltante; ▪ accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto al secondo classificatoconcordato con i creditori, rivalendosi ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei danni subiti sulla garanzia definita beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; ▪ cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguitequalsiasi forma, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderedi procure all’incasso; ▪ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto. La In caso di risoluzione del contratto avverrà da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di diritto fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. L’Amministrazione Appaltante, nel caso didi giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • fallimento ▪ taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del fornitorecodice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi ▪ venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere altra legge applicabile in ogni momento materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoi creditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso da parte dell’Entedell’Amministrazione Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

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Samples: www.comunas.it

Risoluzione e recesso. L'Ente In caso di inadempimento dell’aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si riserva protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’INPDAP avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi dichiarare la risoluzione di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione diritto del contratto con apposito atto motivatoe di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione nonché di un termine procedere per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il dell’eventuale maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva In particolare, l’INPDAP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a/r, nei seguenti casi: - accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la facoltà partecipazione alla gara stessa; - reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto; - cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei lavori, anche se motivata dall’eventuale esistenza di affidare controversie con l’INPDAP; - accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto al secondo classificatoconcordato con i creditori, rivalendosi ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei danni subiti sulla garanzia definita beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario; - cessione totale o parziale, diretta o indiretta del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in conto fatture relative qualsiasi forma, di procure all’incasso; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INPDAP. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’INPDAP nell’eventualità che, a prestazioni regolarmente eseguiteseguito di processi di riorganizzazione, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderel’Amministrazione ritenga non più conveniente l’affidamento dei lavori oggetto del presente capitolato. La risoluzione del contratto avverrà volontà di diritto recesso viene comunicata all’impresa aggiudicataria con almeno tre mesi di preavviso. L’INPDAP, nel caso didi giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso - l’aggiudicatario incorra nella situazione di cui sopra comporteràall’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.; - venga depositata una domanda o depositato un ricorso, a carico nei confronti o contro l’aggiudicatario, ai sensi della parte inadempientelegge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoche possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori dell’aggiudicatario. Dalla data di efficacia del recesso recesso, l’aggiudicatario dovrà interrompere deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’INPDAP. In caso di recesso da parte dell’Entedell’INPDAP, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

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Samples: servizi2.inps.it

Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la facoltà Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di risolvere unilateralmente diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: • grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto qualora il verificarsi rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo controversie con la Società Appaltante e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni con la Regione Lazio; • affidamento in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di particolare gravità che comportino l’interruzione attività oggetto del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione presente appalto; • mancato rispetto nei confronti del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione proprio personale delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione condizioni previste dal CCNL di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo salute e sicurezza dei lavoratori; • mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; • subappalto del Contrattomancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione degli obblighi dei diritti di riservatezzabrevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato; La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • nelle altre ipotesi previste dal venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • venga intentata, in ragione del presente contrattoappalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Le parti potranno recedere in ogni momento L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo raccomandata A/R. Il mancato rispetto del termine R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l‘Appaltatore DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso da parte dell’Enteper giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arted’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Samples: Atto Di Costituzione 2015034257 Resistente

Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva a) La COMMITTENTE avrà diritto a risolvere l’ORDINE D’ACQUISTO dandone comunicazione scritta al FORNITORE: ✓ qualora, ove applicabile, non venga consegnata la facoltà seguente documentazione: ⮚ Piano di risolvere unilateralmente il contratto sicurezza specifico; ⮚ Certificato valido attestante l’iscrizione del FORNITORE alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; ⮚ Dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; ⮚ Dichiarazione in merito al rispetto da parte del FORNITORE degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti; ✓ qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo FORNITORE sia inadempiente relativamente alle norme previste dal D. Lgs. 81/08 e ssmmii; ✓ qualora il FORNITORE non proceda nei tempi e/o fossero tali da rendere insoddisfacente con la sequenza che la COMMITTENTE ritiene siano necessari al fine di evitare l’interferenza con altre attività o di completare la fornitura scadenze stabilite; ✓ qualora in qualsiasi momento l’esecuzione della fornitura non avvenga secondo le disposizioni della COMMITTENTE; ✓ qualora il servizio. Per infrazioni FORNITORE rifiuti o non provveda a risolvere eventuali NON CONFORMITÀ in corso; ✓ qualora il FORNITORE sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti; ✓ qualora il FORNITORE commetta qualsiasi altra violazione contrattuale e non vi ponga rimedio entro 3 giorni dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo comunicazione scritta della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d’arteCOMMITTENTE.

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Samples: www.cosmin.it

Risoluzione e recesso. L'Ente L'Asl procede alla risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., senza necessità di assegnare ulteriori termini per l'adempimento, nelle seguenti ipotesi: • mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle relativa richiesta da parte del committente; • mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente in caso di proroga o rinnovo del contratto; • sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria della fornitura da parte del Fornitore affidatario; • gravi e reiterate inadempienze rispetto a quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto; • qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta della stazione appaltante, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali; • qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per la corretta esecuzione della fornitura. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici giorni liberi e consecutivi dal suo ricevimento, decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto di diritto, nelle seguenti ipotesi: l'impresa aggiudicataria non dia inizio all'erogazione della fornitura entro i termini contrattualmente definiti; l'impresa aggiudicataria non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto; l'impresa aggiudicataria non si conformi, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 30 giorni dal suo ricevimento, all'ingiunzione del Direttore dell'esecuzione di porre rimedio alle negligenze ed inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti; l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di gravi comportamenti consistenti nella frode grave e/o nella negligenza e/o nel mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel capitolato, dopo l'applicazione delle penali; l'impresa aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ad essa imputabili; qualora, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia tra il Fornitore e la stazione appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento all'ipotesi in cui il Fornitore venga meno agli obblighi di riservatezza assunti con la stipula del contratto); qualora nel corso della vigenza contrattuale mutino le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla decadenza del brevetto si fa riferimento alle ipotesi di registrazione delle stessa molecola da parte di altra azienda, ecc.ecc. ), e l'Azienda Sanitaria, una volta esercitata la facoltà di procedere ad una nuova procedura di gara per lo specifico prodotto, ottenga al suo esito un risultato migliorativo rispetto alle preesistenti condizioni contrattuali; in caso di applicazione di penali superiori al 10% (dieci percento) del valore contratto di fornitura; per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente; per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria; per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati; in ogni altro caso previsto dalle legge o dal contratto. Nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010. In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per le cause previste nel presente articolo, l'Azienda committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente escutere, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal Fornitore aggiudicatario, salvo il contratto qualora risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno, in ogni caso, non esime il verificarsi Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo legge, per i fatti e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità le circostanze che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla hanno motivato la risoluzione del contratto con apposito atto motivatoo, anche senza comunque, la preventiva applicazione delle penalità stabilitesua anticipata conclusione. La In caso di eventuali aggiudicazioni da parte della centrale di committenza CONSIP relative a prodotti comparabili, successive all’aggiudicazione da parte della stazione appaltante, il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto, sotto pena di risoluzione del contratto sarà preceduta ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., ad adeguare il prezzo alle condizioni di maggior favore eventualmente ottenute da CONSIP. La stazione appaltante esercita il recesso nelle seguenti ipotesi: - sulla base delle attività di rilevazione effettuate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o dalle Centrali regionali per gli acquisti, si dovessero registrare delle significative differenze dei prezzi unitari di aggiudicazione – nella misura superiore al venti per cento del prezzo di riferimento – la stazione appaltante procederà con il Fornitore aggiudicatario alla rinegoziazione del contratto al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli di riferimento, senza che ciò possa determinare modifiche della durata del contratto stesso. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla contestazione dell’addebitotrasmissione della proposta di rinegoziazione, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico; - in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia, qualora le condizioni contrattuali in tutto od in parte vigenti nella Aziende Sanitarie aggregate risultino maggiormente convenienti rispetto a quelle praticate alla stazione appaltante ovvero all'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento di una fornitura per prodotti comparabili a seguito dell'espletamento di una gara in comunione d'acquisto con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore altre aziende ed enti del servizio, con l’indicazione Servizio Sanitario Regionale o di un termine per le relative giustificazioniuna gara unica regionale ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia dei contratti di fornitura in maniera diversa. In tutte le Nelle ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente artcomma il Fornitore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. 7 - Civ. . Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 20/2002 è sempre fatto salvo per la stazione appaltante il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà diritto di affidare il contratto al secondo classificatorecedere dal contratto, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà90 giorni liberi e consecutivi, a carico della parte inadempientesuo insindacabile giudizio, l’aggravio ai sensi dell'articolo 1373 commi 1 e 2 del codice civile, con espressa esclusione di una penale pari quanto previsto al periodo di mancato preavvisocomma 3 del medesimo articolo. Dalla data di efficacia del Il recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte non avrà effetto per le prestazioni contrattualigià eseguite od in corso di esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, il gestore avrà diritto soltanto, a titolo di indennizzo e ristoro, al pagamento delle forniture/servizi già eseguiti fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Enteoltre al decimo dell'importo delle forniture non ancora eseguite, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara – con riferimento al quantitativo presunto relativo all'Azienda sanitaria che recede – depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare delle prestazioni rese forniture già eseguite. Rimane in ogni caso facoltà della stazione appaltante recedente di richiedere al Fornitore aggiudicatario una proroga del contratto della durata massima di centottanta giorni al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. Il Fornitore aggiudicatario è tenuto a regola d’arteconcedere la proroga agli stessi patti e condizioni del contratto oggetto di recesso.

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Risoluzione e recesso. L'Ente In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si riserva protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi dichiarare la risoluzione di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizioapplicare una penale equivalente, l'Ente potrà nonché di procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il dell’eventuale maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: − accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la facoltà partecipazione alla gara stessa; − reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; − cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di affidare controversie con l’Amministrazione Appaltante; − accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto al secondo classificatoconcordato con i creditori, rivalendosi ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei danni subiti sulla garanzia definita beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; − cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguitequalsiasi forma, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderedi procure all’incasso; − mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante; − azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto. La In caso di risoluzione del contratto avverrà da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di diritto fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. L’Amministrazione Appaltante, nel caso didi giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • fallimento − taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del fornitorecodice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi − venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere altra legge applicabile in ogni momento materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoi creditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso da parte dell’Entedell’Amministrazione Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

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Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva la facoltà riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta di seguito indicati: • per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente; • in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell’aggiudicatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali; • in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005; • in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi; • qualora il verificarsi broker ometta di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni dimostrare di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza aver stipulato annualmente la preventiva applicazione delle penalità stabilitepolizza di assicurazione per responsabilità civile. La risoluzione del contratto sarà dovrà essere preceduta dalla da circostanziata contestazione dell’addebitoscritta con diffida ad adempiere, ove possibile, a mezzo raccomandata con lettera raccomandata A.R. indirizzata avviso di ricevimento, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al fornitore del servizio, con l’indicazione di disservizio entro un termine per le relative giustificazionidi gg. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste 15 dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattualiricevimento. In caso di recesso da parte dell’Enterisoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11 che verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenze professionale secondo quanto stabilito dall'IVASS. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni rese a regola d’arteoggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker. L’Ente si riserva inoltre facoltà di recedere dal contratto stipulato, senza diritto ad alcuna indennità per il broker fatto salvo il corrispettivo spettante per i premi relativi all’annualità in corso secondo quanto previsto dal precedente art. 4, nei seguenti casi: • per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei Servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta; • in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Jesi ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto.

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Risoluzione e recesso. L'Ente In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si riserva protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi dichiarare la risoluzione di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizioapplicare una penale equivalente, l'Ente potrà nonché di procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il dell’eventuale maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: − accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la facoltà partecipazione alla gara stessa; − reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; − cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di affidare controversie con l’Amministrazione Appaltante; − accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto al secondo classificatoconcordato con i creditori, rivalendosi ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei danni subiti sulla garanzia definita beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; − cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguitequalsiasi forma, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderedi procure all’incasso; − mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante; − azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto. La In caso di risoluzione del contratto avverrà da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di diritto fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. L’Amministrazione Appaltante, nel caso didi giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • fallimento − taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del fornitorecodice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi − venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere altra legge applicabile in ogni momento materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoi creditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso da parte dell’Entedell’Amministrazione Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

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Risoluzione e recesso. L'Ente si riserva Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la facoltà Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di risolvere unilateralmente diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: • grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto qualora il verificarsi rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo controversie con la Società Appaltante e/o fossero tali con la Regione Lazio; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara; • mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da rendere insoddisfacente parte della Società Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il servizio. Per infrazioni suo stato di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizioesecuzione, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione necessità di un termine per le relative giustificazionipreavviso. In tutte le ipotesi particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – ovvero di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento recesso per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo raccomandata A/R. Il mancato rispetto del termine R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso da parte dell’Enteper giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente Capitolato e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arted’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. L'Ente In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si riserva protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi e consecutivi, l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi dichiarare la risoluzione di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizioapplicare una penale equivalente, l'Ente potrà nonché di procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il dell’eventuale maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva In particolare, l’Amministrazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: ✓ accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la facoltà partecipazione alla gara stessa; ✓ reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto e/o nei relativi allegati; ✓ cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di affidare controversie con l’Amministrazione appaltante; ✓ accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto al secondo classificatoconcordato con i creditori, rivalendosi ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei danni subiti sulla garanzia definita beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; ✓ cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguitequalsiasi forma, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprenderedi procure all’incasso; ✓ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante; ✓ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione appaltante in ragione del presente appalto. La In caso di risoluzione del contratto avverrà da parte dell’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di diritto fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. L’Amministrazione appaltante, nel caso didi giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • fallimento ✓ taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Coordinatore del fornitoreprogetto dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi ✓ venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere altra legge applicabile in ogni momento materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisoi creditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso da parte dell’Entedell’Amministrazione appaltante, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni rese eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

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Risoluzione e recesso. L'Ente Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito. La Asl, si riserva riserva, ai sensi dell’art. 1453 e ss. del Codice civile di esercitare l’azione di risoluzione per inadempimento della ditta aggiudicataria, nei specifici casi di seguito riportati e previa comunicazione scritta alla stessa, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento: -ritardo nell’inizio del servizio superiore a 10 giorni; -sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti da volontà o responsabilità della ditta aggiudicataria e debitamente documentati alla stazione appaltante; -mancata osservanza dell’obbligo di corretto comportamento del personale nonché di diligente osservanza delle norme di legge e disposizioni della Asl; -mancato pagamento degli stipendi o versamento di contributi previdenziali del proprio personale anche di un solo mese; -in caso di cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzati; -impiego di personale insufficiente o inadeguato a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio; -in caso di mancata fornitura di merende e bevande per più di 3 giorni consecutivi o del mezzo di trasporto per più di una settimana; -mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Asl; -inosservanza degli obblighi di riservatezza (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) Come conseguenza della risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di risarcire la Asl di tutti i danni che fossero già derivati o stessero per derivare. A tale titolo sarà incamerata, mediante emissione da parte della Asl, la cauzione, fino a concorrenza della somma dovuta. Nel caso in cui l’importo del deposito definitivo non fosse sufficiente alla copertura delle stesse, la Asl potrà rivalersi sui crediti vantati dalla ditta fino a concorrenza delle spese stesse. La Asl si riserva, altresì, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., (clausola risolutiva espressa) qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione la ditta aggiudicataria, per almeno 3 volte, non adempia ad una delle penalità sopra menzionate si ripetesse obbligazioni previste nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazionipresente capitolato. In tutte le ipotesi tal caso la Asl sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto; • violazione degli obblighi di riservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavvisorecesso. Dalla data di efficacia comunicazione del recesso l’aggiudicatario recesso, l’aggiudicataria dovrà interrompere cessare tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d’arteassicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Asl.

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