Continuità del servizio Clausole campione

Continuità del servizio. 1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui all’art. 40 del presente atto, devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’Autorità d’ambito, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
Continuità del servizio. La ditta dovrà assicurare in ogni caso i servizi affidati. Il personale assente per riposi, ferie e malattie come pure nei casi di eventuali assenze improvvise deve essere tempestivamente sostituito prima dell’inizio di ciascun turno, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio. In caso di scioperi del personale o di altre cause di forza maggiore (improvvise malattie, etc.), dovrà essere assicurato un servizio di emergenza trattandosi di servizio di pubblica utilità. In caso di avaria delle attrezzature normalmente utilizzate, dovranno essere formalmente comunicate le modalità sostitutive di effettuazione nel rispetto delle norme vigenti. Trattandosi di servizi pubblici la ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi della legge n. 846/90, sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati regolamenti di servizio al fine di evitare interruzioni dell’attività. L’interruzione del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all’appaltatore, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione del contratto.
Continuità del servizio. La ditta aggiudicataria si impegna a prestare il servizio di cui trattasi per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno e la presenza numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria si impegna a prestare con regolarità e continuità il servizio di sterilizzazione, anche in caso di scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 12.06.1990 n. 146, così come confermato dal C.C.N.L., essendo considerato il servizio in oggetto un servizio pubblico essenziale “di pubblica utilità”. In caso di impossibilità a garantire il servizio di sterilizzazione presso la centrale individuata come principale per la fornitura, la ditta dovrà descrivere nel progetto tecnico le procedure che intende adottare per garantire la continuità del servizio. Rimangono a carico della Stazione Appaltante:
Continuità del servizio. Il servizio di reperibilità deve essere di 24 ore su 24 e per tutto il periodo dell'appalto, salvo i casi di forza maggiore. Tutti i giorni, compresi i prefestivi ed i festivi, anche nelle ore notturne, devono essere prontamente reperibili (personalmente o tramite numero telefonico di reperibilità attivo 24 ore su 24) un operaio specializzato/qualificato capace degli interventi del caso ed un tecnico responsabile dell’Impresa che devono intervenire entro due ore dalla chiamata. In caso di interruzioni programmate dell’erogazione dell’acqua potabile, l’utenza deve essere avvisata almeno tre giorni prima con i mezzi ritenuti più idonei. In tutti i casi di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile non programmata l’Impresa deve avvisare l’utenza con tutti i mezzi possibili, nonché darne immediata comunicazione al Comune.
Continuità del servizio. L’Impresa si obbliga a svolgere il servizio di cui al presente capitolato senza interruzioni. In nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio che dovrà essere sempre assicurato, pena l’applicazione delle penali previste al successivo Articolo 46, fatto salvo il maggior danno nel caso in cui la Stazione appaltante fosse costretta a provvedere direttamente al servizio. Qualora, nel corso del contratto, avvengano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’espletamento del servizio, la Stazione appaltante potrà provvedere a detrarre dalle relative fatture le somme corrispondenti ai servizi non svolti. In ogni caso di forza maggiore che possa influire sulla normale esecuzione del servizio, la Stazione appaltante e l’Impresa aggiudicataria concordano di darsene reciproca, immediata e se possibile anticipata comunicazione per trovare congiuntamente la soluzione ai problemi che dovessero sorgere LOTTO A e B‌
Continuità del servizio. L’interruzione del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all’appaltatore, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione del contratto.
Continuità del servizio. La ditta appaltatrice si impegna, nell’ipotesi di impossibilità ad erogare il servizio per sciopero del proprio personale dipendente o altra causa non imputabile alla ditta stessa, di darne comunicazione all’Amministrazione comunale con preavviso scritto di almeno 36 ore. In difetto di ciò e/o in caso di mancato servizio per cause imputabili alla ditta, la medesima corrisponderà al Comune l’ammontare del costo di un singolo pasto moltiplicato per il numero delle presenze dell’ultimo giorno in cui è stato erogato il servizio, in rapporto al numero dei giorni di sospensione del servizio stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno effettivamente subito.
Continuità del servizio. Il Gestore garantisce la continuità dell’erogazione dei servizi al fine di evitare eventuali disservizi o ridurne la durata. Qualora inevitabili esigenze operative dovessero provocare temporanee interruzioni, legate a eventi di forza maggiore, a guasti e a manutenzioni necessarie per la corretta erogazione del servizio, il Gestore si impegna ad adottare ogni provvedimento per contenere quanto più possibile i disagi arrecati agli Utenti, ricorrendo, eventualmente, anche a servizi sostitutivi di emergenza.
Continuità del servizio. L’erogazione delle funzioni e dei servizi assunti dall’Azienda non potrà essere interrotta o sospesa, se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell’autorità.
Continuità del servizio. Il servizio di refezione scolastica è ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e per nessuna ragione deve subire interruzioni. In caso di abbandono o sospensione del servizio, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà rivolgersi ad altro appaltatore