Efficacia della risoluzione Clausole campione
Efficacia della risoluzione. La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (“Risoluzione”) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.
Efficacia della risoluzione. La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o i Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (Risoluzione) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi avrà effetto immediato.
Efficacia della risoluzione. (1) La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa l’intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti del medesimo ai sensi dell’articolo 14.2(A) (Risoluzione) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con raccomandata con avviso di ricevimento.
(2) La risoluzione del presente Contratto nei confronti del Beneficiario avrà effetto a decorrere dal quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte del medesimo della suddetta comunicazione, qualora l'Evento Rilevante di cui all’articolo 14.2(A) (Risoluzione) non sia stato nel frattempo rimediato.
Efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione del Contratto a mente del precedente articolo 7.2, varranno le seguenti disposizioni: (a) le Parti saranno tenute a collaborare in modo da procedere ad una risoluzione ordinata, efficiente e celere delle rispettive attività previste dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, dalle Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta e dal Brief; (b) il Cliente restituirà a Desall tutto il Materiale di Desall e le Informazioni Fornite da Desall al Cliente in base al Contratto oggetto di risoluzione; (c) Desall dovrà restituire al Cliente tutto il Materiale del Cliente e le Informazioni Fornite dal Cliente a Desall in base alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, alle Condizioni Generali di Contratto, all’Offerta e al Brief; (d) nessuna delle due Parti sarà tenuta ad eseguire i Servizi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, dalle Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta e dal Brief dopo la data di risoluzione; (e) il Cliente pagherà ogni Riconoscimento di denaro o somma dovuti prima della data di risoluzione in base alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, alle Condizioni Generali di Contratto, all’Offerta e al Brief, ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, eventuali somme previste a titolo di Riconoscimenti per gli Utenti (come previsto dal Regolamento) assegnati prima della data di risoluzione o comunque da assegnare in virtù di attività svolta in epoca antecedente alla risoluzione; (f) tutte le responsabilità maturate prima della data di risoluzione rimarranno in essere; (g) Desall potrà continuare ad utilizzare i Marchi del Cliente come previsto dall'Articolo 4.5; (h) i rispettivi diritti e doveri gravanti sulle Parti in virtù degli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo rimarranno validi.
