Riserve Clausole campione

Riserve. Tutte le riserve che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante firma con riserva del documento di contabilità (registro di contabilità o verbale), esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la riserva. In detto documento di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate. Nel caso in cui abbia presentato le sue osservazioni, l'Appaltatore deve, a pena di decadenza, iscrivere le eventuali relative riserve in calce all'aggiornamento del documento di contabilità relativo al periodo durante il quale ENEL gli ha fatto conoscere le sue definitive decisioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare le riserve comunicando a ENEL, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del documento di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che a tali fatti si riferiscono. All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del documento di contabilità, l'Appaltatore deve richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dell’esecuzione dell’appalto e non ancora risolte, ma che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti all’ultimo aggiornamento. Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento del documento di contabilità senza richiamare le precedenti riserve, tutte le precedenti situazioni relative alle prestazioni contrattuali, si intendono da lui definitivamente accettate con decadenza delle relative riserve. Parimenti, se non iscrive riserve relative all'ultima situazione provvisoria, anche questa si intende definitivamente accettata. Salvo i casi in cui ENEL ritenga di anticiparne l'esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all'Appaltatore entro dodici mesi dalla sottoscrizione di detto verbale. L’avvenuta r...
Riserve. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. ▇▇▇▇▇▇, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, ▇▇▇▇▇▇ adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il...
Riserve. La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
Riserve. Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 191 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici. Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, ex art.205 e 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione della S. A., entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo ▇▇▇▇▇▇▇. Con apposito atto, l’Amministrazione della S. A., entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario. In ogni caso il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 112 del C.C.P.
Riserve. L'AOB si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Riserve. L'ARNAS “▇. ▇▇▇▇▇▇” si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Riserve. 1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell’art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara. 2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. 3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Riserve. Il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda di contributo non costituisce diritto all’erogazione del contributo. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Riserve. Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l’Appaltatore stesso ritiene di aver diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l’Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.
Riserve. ARPA Puglia non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai concorrenti per le offerte presentate. Si precisa che l’Agenzia si riserva: • la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta presentata ritenuta valida; • la facoltà di sospendere, revocare, annullare o non aggiudicare la fornitura -per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio- in qualunque momento, senza che il fornitore partecipante possa pretendere penali, risarcimento danni, indennità o indennizzi altrimenti detti; • il diritto, a qualsiasi titolo, di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario della fornitura possa pretendere penali, risarcimento danni, indennità o indennizzi altrimenti detti. In particolare, la presente procedura non impegna in alcun modo il punto ordinante all’aggiudicazione definitiva ed alla consequenziale stipula del contratto.