Quadro normativo Clausole campione

Quadro normativo. Per meglio comprendere il sistema, appare fondamentale, in via preliminare, inquadrare correttamente la fattispecie sotto il profilo normativo. Già l’art. 1676 c.c., “Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente”, prevede che “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Il successivo art. 1677 chiarisce che tale disciplina è applicabile anche agli appalti periodici di servizi. La previsione codicistica, nel disciplinare il diritto del dipendente dell’appaltatore nei confronti del committente, pare però porre un duplice limite a tutela di quest’ultimo: il committente è tenuto a pagare solo i dipendenti dell’appaltatore (mentre pare escluso l’obbligo nei confronti di altri ausiliari dell’appaltatore o verso il subappaltatore) e solo nei limiti delle somme cui egli è ancora debitore verso l’appaltatore nel momento in cui il lavoratore fa valere il suo diritto. Il quadro così delineato ha subito una profonda modifica con l’introduzione del D. Lgs. n. 276/2003 (cd. “Legge Biagi”), che all’art.29, comma 2, espressamente sancisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, Si tratta quindi di una solidarietà ope legis che si aggiunge alla responsabilità ordinaria del datore di lavoro per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e che, nella sua articolazione, risulta particolarmente onerosa per il committente. Infatti, la responsabilità solidale in esame è inderogabile, non ha limiti quantitativi e, nei confronti dei lavoratori impegnati nell’appalto, ha validità fino al secondo anno successivo alla fine del contratto. Rispetto a tale termine, è importante sottolineare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno sentenziato che il termine biennale di decadenza dell’art.29, comma 2, si riferisce esclusivamente alle ...
Quadro normativo. La distribuzione locale del gas è definita dalla direttiva 30/98/CE (norme comuni per il mercato interno del gas naturale) come l'attività di "trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti". Il decreto Letta (D.Lgs. 164/2000), emanato in attuazione di questa direttiva, ha effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas. La distribuzione locale viene trattata come un "monopolio naturale" (in quanto non è economicamente sostenibile la duplicazione delle infrastrutture). L'impossibilità della competizione ex post (nel mercato), dunque, viene compensata attraverso l'introduzione di forme di competizione ex ante. Lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti, secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni previgenti al D.Lgs. n.164 del 2000 aveva un termine di scadenza tra il 2009 e il 2012. L'aggregazione dei distributori esistenti veniva vista nell'ottica dello sfruttamento delle economie di scala. Alla fine degli anni Novanta si contavano in Italia circa 700 operatori, rispetto agli oltre 6.000 comuni metanizzati esistenti nel paese. Oggi le reti gas sono in mano a poco più di 200 soggetti. In particolare, il "decreto Letta" ha previsto all'articolo 14 che l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas deve avvenire esclusivamente mediante gara, da svolgersi decorso il "periodo transitorio" (che è in pratica il periodo di attesa per l'avvio delle gare) disciplinato dal successivo articolo 15. Gli enti locali, dunque, devono affidare la gestione del servizio solamente a mezzo gara: cessano quindi le gestioni comunali dirette ("in economia" o a mezzo di aziende speciali) per le quali è stabilito (articolo 15, commi 1-3) l'obbligo di trasformarsi in società di capitali. Le centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso della rete da corrispondere al gestore ...
Quadro normativo. La responsabilità disciplinare è regolata secondo principi e norme contenute nella Legge, nei Contratti Collettivi Nazionali Quadro e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, che in questa sede si intendono integralmente richiamati nei loro contenuti. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
Quadro normativo. L'art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 stabilisce la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo gratuito od oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alla procedure di valutazione comparativa e i contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici. Nel comma 2 si prevede, invece, l'ipotesi di affidamento di incarichi di docenza a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici professionali mediante espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere attribuiti esclusivamente a titolo oneroso. Infine, nel comma 3 si disciplina la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Nell'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 si stabilisce che «per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Il legislatore del 2015 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato si applica «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro, esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015), precisando che per le pubbliche amministrazioni, la precedente disposizione «non trova applicazione», almeno «fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile». A ogni modo, «dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto [...] di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1» (art. 2, co. 4, d.lgs. n. 81/2015). Quest’ultima previsione ha sollevato non pochi dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di continuare per le PP.AA. ad avvalersi delle cosiddette xx.xx.xx. anche dopo il 1° gennaio 2017. Specie in alcuni settori della pubblica amministrazione, come quello universitario, l'impossibilità di stipulare le xx.xx.xx. determinerebbe seri problemi applicativi incidenti soprattutto in termini di efficienza ...
Quadro normativo. Il presente regolamento viene allegato al CCL di TILO. Altre basi legali oltre a quelle già citate nel CCL: Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).
Quadro normativo. L’articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 xxx- xxx 0000 (Xx n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali. La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto famiglia (di seguito, anche “Lf”) e il contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diver- se categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto. Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54bis, del citato Dl n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
Quadro normativo. L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha introdotto per le Agenzie fiscali l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip. Allo stato non sono presenti ed attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto, non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria), né al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la mancanza di un conferente bando. La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico in modalità ASP - Application Service Provider - (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Quadro normativo. Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123): Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture - Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Quadro normativo. Il n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione dell’ali- quota IVA del 4% alle cessioni di prodotti editoriali (es. giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici). Inoltre, in base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1 co. 667 della L. 190/2014, l’aliquota ridotta in argomento deve ritenersi applicabile sia laddove i prodotti editoriali indicati al citato n. 18) siano ceduti in formato cartaceo, sia ove gli stessi siano ceduti in formato elettronico.
Quadro normativo. 3.1 Le norme all’origine del servizio di ispezione impianti termici. Il servizio di controllo degli impianti termici, definito come “servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici” dalle recenti normative, è stato introdotto con la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, la quale all’art. 31 comma 3 prevede che Comuni di popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per la restante parte del territorio effettuino, con cadenza almeno biennale, i controlli necessari ad accertare l’osservanza delle norme sul rendimento di combustione degli impianti termici. Con il suo decreto di attuazione, DPR 412/93, successivamente modificato dal DPR 551/99, viene definito il “sistema dei controlli”, introdotto dalla Legge 10/91. Tale sistema viene successivamente aggiustato con D.lgs 192/2005, ma in sostanza l’impianto è rimasto immutato.