Fine del contratto Clausole campione

Fine del contratto. 1. Vale come disdetta l’annuncio ad un altro prestatore di ser- vizi di telecomunicazione, nel caso di sospensione della tariffa per ritardo di pagamento o la disdetta dell’abbonamento telefonico di base. Il cliente conferma di essere a conoscenza del fatto che la durata per la registrazione presso un nuovo prestatore di servizi di telecomunicazione non dipende da TalkTalk. Fino a quando il cliente telefona, sebbene abbia dato la disdetta, tramite TalkTalk, poiché non è ancora registrato presso il nuovo prestatore di servizi di telecomunicazione, ri- spettivamente poiché la commutazione non è ancora avvenuta, egli si impegna a pagare i servizi utilizzati. Digitando il numero 0868 868 868 si può verificare tramite quale società vengono effettuate le telefonate.
Fine del contratto. Il contratto di gestione può essere disdetto per iscritto da ambedue le parti, con un termine di preavviso di sei mesi, per la fine di ogni anno civile. Se per la durata di cinque anni la SUISA non dispone di alcun indirizzo di recapito corrispondenza dell’autore valido o se a dieci anni dal decesso dello stesso, i successori non hanno ancora nominato alcun rappresentante comune, il contratto di gestione si estingue alla fine dell'anno successivo. Se a quel pun- to non fosse noto alcun indirizzo di pagamento valido, il prodotto della ripartizione che non può essere versa- to, verrà accantonato per cinque anni e, trascorso tale periodo, diverrà di proprietà della SUISA.
Fine del contratto. Il contratto di lavoro termina nelle circostanze e alle condizioni previste dalla legislazione del paese ospitante.
Fine del contratto. Fatte salve le condizioni del capoverso che segue, alla scadenza di una du- rata minima di due anni, entrambe le parti possono recedere dal contratto di partecipazione in ogni momento, per la fine dell’anno, inviando una disdetta scritta con un termine di preavviso di 6 mesi. L’AEnEC può recedere dal contratto con il partecipante solo se sussiste un motivo valido e se ha chiesto in via preliminare di rimediare alla causa a) facendo presente la possibilità di disdetta e b) riservando un lasso di tempo sufficiente per rimediare alla causa; in questo caso essa può recedere dal contratto per la fine di ogni mese osservando un preavviso di sei 6 mesi. L’AEnEC ha il diritto di disdire il contratto di partecipazione e l’accordo sugli obiettivi di un partecipante che ha stipulato degli accordi volontari con la Confederazione, i cantoni o altri partner, se il partecipante non raggiunge gli obiettivi annuali per tre anni di seguito. I contributi di partecipazione già ver- sati o quelli dovuti regolarmente fino alla scadenza del periodo di disdetta non vengono rimborsati risp. devono essere pagati.
Fine del contratto. Sezione 1: Scioglimento di diritto
Fine del contratto. In caso di disdetta entro i termini previsti, il contratto cessa alla data della scadenza. In caso di modifica del contratto e di disdetta presentata dal contraente entro tempo debito secondo l’art. 10, cpv. 3 il contratto termina alla fine dell’anno d’assicurazione. In caso di modifica del rischio e successiva disdetta da parte di xxxxx.xxxxxx entro 14 giorni, il contratto cessa senza seguito entro 4 settimane dal recapito della notifica di recesso al contraente. In caso di disdetta di xxxxx.xxxxxx in seguito a violazione dell’obbligo di dichiarazione secondo gli art. 4 e 5 di queste Condizioni il contratto termina al momento del recapito della disdetta al contraente. In caso di disdetta legata a un sinistro con obbligo di risarcimento da parte di xxxxx.xxxxxx il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta al contraente. La disdetta deve essere notificata al più tardi al momento del versamento delle prestazioni assicurative. Se la disdetta è inoltrata dal contraente in caso di sinistro coperto, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell’avvenuto paga­ mento, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta a xxxxx.xxxxxx. Se il contraente trasferisce il suo domicilio all’estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein), il contratto cessa immediatamente, su richiesta del contraente, tuttavia al più tardi alla scadenza dell’anno d’assicurazione. Se l’intera mobilia domestica oggetto di questo contratto cambia pro­ prietario, il contratto cessa al momento del cambio di proprietà. Se il contraente fallisce, il contratto cessa al momento dell’apertura del fallimento.
Fine del contratto. Alla cessazione del rapporto commerciale, Xxxxx fornisce al committente tutti i dati personali in un formato consueto per il trattamento dei dati oppure li elimina, salvo laddove sia presente un obbligo di conservazione dei dati personali ai sensi del diritto dell’Unione Europea o di uno Stato membro.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.