Responsabilità disciplinare Clausole campione

Responsabilità disciplinare. E’ parte integrante e sostanziale del presente contratto integrativo il Titolo III (artt. 10-11-12-13-14-15-16-17) del CCNL scuola sottoscritto in data 18/04/2018.
Responsabilità disciplinare. La violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale e l’autorizzazione sia stata concessa, o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia, comunicate dal dipendente, costituiscono giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 61, della legge n. 662/96 e il relativo provvedimento di incarico non autorizzato è nullo di diritto. Per la contestazione delle violazioni, al dipendente si applica la procedura disciplinare prevista da legge, regolamenti e contratti. In assenza di autorizzazione l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità del soggetto conferente, deve essere versato all’Amministrazione comunale che lo destina ad incremento dei fondi per il trattamento accessorio. Nel caso in cui il corrispettivo per attività non autorizzata sia stato già percepito dal dipendente e questi non provveda al suo versamento nelle casse comunali, l’Amministrazione procede al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione o comunque attivando ogni altra forma di recupero prevista dalla legge.
Responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico si configura in caso di violazione delle seguenti norme: - C.d. Codice disciplinare, ovvero disposizioni contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL.; - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Xxx.xx della Funzione Pubblica del 28/11/00), vedi Allegato A; La violazione degli obblighi contrattuali da parte dei dirigenti dell’Area Medico- Veterinaria e dell’Area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (SPTA) comporta, secondo la gravità dell’infrazione, l’applicazione delle seguenti sanzioni, compiutamente disciplinate negli artt. 8 dei rispettivi CC.CC.NN.LL. 06/05/2010, integrativi dei CC.CC.NN.LL. del 17/10/2008: - censura scritta; - multa da € 200,00 a € 500,00; - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi; - licenziamento con preavviso; - licenziamento senza preavviso. Le sanzioni previste per le varie tipologie di infrazione, individuate dai sopra citati CC.CC.NN.LL., sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dagli stessi contratti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L’irrogazione della sanzione: ✓ deve basarsi su elementi certi ed obiettivi; ✓ deve essere tempestivamente comunicata al dirigente; ✓ al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal C.C.N.L.. La pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Responsabilità disciplinare. 1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza parziale o totale dei doveri professionali, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva.
Responsabilità disciplinare. Le modifiche intervenute in questo capitolo del nuovo contratto, risentono degli interventi legislativi che si sono susseguiti nell’ultimo decennio in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici. In particolare, il D. L. vo 150 del 2009 ed i D. L vi n. 75 e 118 del 2017 hanno apportato rilevanti modifiche all’art. 55 del D. L vo 165 del 2001 sulla materia specifica, inasprendo gli interventi sanzionatori nell’ambito del lavoro pubblico. Il contratto nazionale riprende tali modifiche normative che, come imposto dalla legge, non sono in alcun modo modificabili dai contratti collettivi.
Responsabilità disciplinare. 1. La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d’Ufficio.
Responsabilità disciplinare. 1. La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
Responsabilità disciplinare. Art. 60.
Responsabilità disciplinare. 1. Le disposizioni del Codice generale e del presente Codice integrano quanto previsto dalle fonti del procedimento disciplinare costituite dal D.leg.vo 150/2009 e dai CCNNLL di categoria e facenti parte del Codice disciplinare aziendale, pubblicato sui siti intranet ed internet.