Trattamento normativo Clausole campione

Trattamento normativo. 1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
Trattamento normativo. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Trattamento normativo. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente c.c.n.l. per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. E' ammesso il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con orario di lavoro in misura non inferiore al 50% del tempo pieno.
Trattamento normativo. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio; – Nel rapporto di apprendistato il lavoro a Tempo Parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’articolo 90 (Orario di Lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente articolo 32 del presente Titolo; – Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario di lavoro.
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 44, sono comprese nell’orario di lavoro. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento nor- mativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Ferme restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 146, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verran- no riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nel- l’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di forma- zione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presen- te CCNL.
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Ferme restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 140, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 140 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica nella quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento sono comprese nell’orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'apprendista e indicata come “ formazione retribuita”.