Definizione di Periodo transitorio

Periodo transitorio gli anni 2015, 2016 e 2017, entro i quali il Gestore dovrà essere operativo per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese;
Periodo transitorio annualità precedenti il 2020 durante le quali gli standard prestazionali di erogazione e tariffazione del servizio passeranno progressivamente da quelli in essere al momento della presa in consegna del servizio da parte del Gestore a quelli indicati nel Piano Industriale approvato e specificati dal disciplinare tecnico per il servizio a regime
Periodo transitorio. Al fine di garantire una continuità occupazionale, i periodi di somministrazione a termine svolti prima fino al 31 dicembre 2018, saranno conteggiati all’interno di un arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018) entro il limite massimo di 12 mesi. Questo solo ai fini della durata massima e successione di contratti. Pertanto, dopo il 1° gennaio 2019, un lavoratore già impegnato presso l’utilizzatore, potrà continuare ad essere impiegato almeno ulteriori 12 mesi dalla medesima Agenzia. Tale precisazione è necessaria e fortemente voluta dal mondo delle APL, avendo la Circolare Ministeriale n. 17/2018 incluso nel computo dei 24 mesi, connessi alla successione di contratti a termine intercorsi tra le medesime Parti, anche i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma. In materia, Xxxxxxxxxx aveva formulato un interpello al Ministero del Lavoro tuttora senza risposta. L’art. 23 co. 4 dell’ipotesi di accordo infatti fa salvi eventuali interventi normativi e/o interpretazioni di fonte ministeriale che stabiliscano di non considerare, ai fini del superamento dei limiti di durata, taluni periodi dei rapporti di lavoro intercorsi con l’agenzia. Nell’arco del limite massimo di 24 mesi, ovvero nell’ipotesi di somministrazione a termine con il medesimo utilizzatore, le parti hanno a disposizione n. 6 proroghe per ogni singolo contratto. Diversamente, nel caso della somministrazione a termine con più utilizzatori, nell’arco di 48 mesi, sono concesse 8 proroghe per ogni singolo contratto. A questa regola generale fanno eccezione le ipotesi di contratto di somministrazione a termine sottoscritti con le seguenti categorie di lavoratori: • Svantaggiati; • Ricollocati dopo percorsi di qualificazione e riqualificazione interni; • Tipologie individuate con accordo sindacale di secondo livello e / o territoriale; • Disabili ex lege 68/1999 ed s.m.i. Le parti hanno inoltre convenuto altri elementi, al momento subordinati all’approvazione del Consiglio Direttivo, che potrebbero nel tempo risultare di interessante applicazione.

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Periodo transitorio i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data della presente legge continuano ad avere effetto per un periodo massimo di dodici mesi (18 luglio 2013) dopo tale data cessano ex lege (art.22 Legge Fornero n.92/2012). Effetti dal 18 luglio: -non è possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro secondo la previgente normativa; - non è possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all’art. 37 D.Lgs. 276/2003 (c.d. periodi pre - determinati) in quanto abrogato; - è immediatamente operativa la nuova procedura di comunicazione amministrativa preventiva anche per i contratti già in essere ovvero instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma.
Periodo transitorio. Per i contratti di formazione e lavoro non è stata prevista alcuna disposizione transitoria e dunque a partire dal 24 ottobre 2003 non possono più essere stipulati (restano comunque validi fino alla loro scadenza naturale quelli già stipulati) Tirocini con finalità di orientamento e addestramento pratico promossi durante le vacanze a favore di adolescenti o giovani iscritti ad un ciclo di studi Elementi tipici − Collaborazione − Coordinazione − Continuità − Natura personale dell’opera
Periodo transitorio. Sono fatti salvi fino alla loro cessazione i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012) siano stati certificati ai sensi dell’art.75 D.Lgs.276/2003. I nuovi contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 ricadono nella nuova disciplina. • Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il progetto possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro o fase di esso”). • Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. • Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Periodo transitorio. Nel caso di rinnovo abbonamenti, senza variazioni nella dotazione degli apparecchi installati, l’esercente avrà la facoltà di pagare per i primi 3 anni (2017, 2018, 2019) l’importo dell’abbonamento sulla base del sistema tariffario vigente al 31 dicembre 2016.
Periodo transitorio. LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E AI RINNOVI E ALLE PROROGHE CONTRATTUALI SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE 2018 IL “DECRETO DIGNITÀ” IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE NUMERO COMPLESSIVO CONTRATTI A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DIRITTO DI PRECEDENZA IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE – CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE INDICANDO LA RELATIVA MOTIVAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” 5 giorni contratti inferiori a 6 mesi 10 giorni contratti superiori a 6 mesi
Periodo transitorio si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni.
Periodo transitorio controlli sulla tipologia di tariffa