Common use of Quadro normativo Clause in Contracts

Quadro normativo. L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadro normativo. L'artL’anno 2009 è stato caratterizzato da un significativo mutamento del quadro normativo, con riferimento alle nuove competenze attribuite al Prefetto in ordine alla adozione del provvedimento di destinazione. La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ( "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – Suppl. ord. n. 128-art. 2 comma 20) ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui alle legge 575/1965 (articoli 2 nonies e 2 undecies) e all’artt. 12 sexies della legge n. 356/1992 , attribuendo al Prefetto della Provincia ove si trovano i beni immobili o ha sede l’azienda , la competenza ad emettere il provvedimento di destinazione. In particolare l’art. 2 comma 20 della legge ha sostituito l'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poin. 575, che l'applicazione della disciplina risulta oggi così formulato: “””1. Ferma la competenza dell'Agenzia del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori amministrazioni di cui all'articolo 472-bis non possono essere retribuiti undecies della presente legge interessate, eventualmente in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali sede di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e conferenza di servizi, nonché i rapporti soggetti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.ccui è devoluta la gestione dei beni., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Samples: www.benisequestraticonfiscati.it

Quadro normativo. L'artLa distribuzione locale del gas è definita dalla direttiva 30/98/CE (norme comuni per il mercato interno del gas naturale) come l'attività di "trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti". 2, comma 1, del Il decreto Letta (D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione 164/2000), emanato in attuazione di questa direttiva, ha effettuato la scelta della disciplina gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del rapporto servizio di lavoro subordinato distribuzione gas. La distribuzione locale viene trattata come un "monopolio naturale" (in quanto non è economicamente sostenibile la duplicazione delle infrastrutture). L'impossibilità della competizione ex post (nel mercato), dunque, viene compensata attraverso l'introduzione di forme di competizione ex ante. Lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti, secondo termini di scadenza che, anche ai rapporti in funzione di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personalimodifiche normative successive, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni previgenti al D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina n.164 del 2000 aveva un termine di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni scadenza tra il 2009 e il 2012. L'aggregazione dei distributori esistenti veniva vista nell'ottica dello sfruttamento delle economie di scala. Alla fine degli anni Novanta si contavano in Italia circa 700 operatori, rispetto agli oltre 6.000 comuni metanizzati esistenti nel paese. Oggi le reti gas sono in mano a poco più di 200 soggetti. In particolare, il "decreto Letta" ha previsto all'articolo 14 che l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas deve avvenire esclusivamente mediante gara, da svolgersi decorso il "periodo transitorio" (che è in pratica il periodo di attesa per l'avvio delle gare) disciplinato dal successivo articolo 15. Gli enti locali, dunque, devono affidare la gestione del servizio solamente a mezzo gara: cessano quindi le gestioni comunali dirette ("in economia" o a mezzo di aziende speciali) per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati è stabilito (articolo 15, commi 1-3) l'obbligo di trasformarsi in società di capitali. Le centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso della rete da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti corrispondere al gestore uscente. Inoltre alle nuovi gestioni spetta anche il trattamento compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto. Il legislatore, con il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, poi modificato con la legge 23 luglio 2009, n.99, ha affidato ai Ministri dello sviluppo economico e normativoper i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e un decreto che individui i criteri di gara e di valutazione delle offerte. Sulle gare per la distribuzione del gas naturale sono stati emanati i seguenti decreti: • il "decreto Ambiti"(Decreto ministeriale 19 gennaio 2011), in ragione strutturato per ottenere un riassetto delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settoreconcessioni da cui conseguirà una sensibile riduzione degli operatori attivi. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli Sono previsti 177 ambiti (che sono gli insiemi minimi di tutela per comuni i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono impianti dovranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito gestiti da un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.cunico soggetto)., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Quadro normativo. L'artLa normativa comunitaria relativa alla revisione legale dei conti è stata da ultimo modificata da due distinti atti: • la Direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE (la “Direttiva”) relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita dal d. lgs. 227 gennaio 2010, comma 1n. 39 come da ultimo modificato dal d. lgs. 17 luglio 2016, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto n. 135; • il Regolamento Europeo n. 537/2014, relativo all'attività di lavoro subordinato anche ai rapporti revisione sugli enti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativointeresse pubblico, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settorevigore dal 17 Giugno 2016 (il “Regolamento”). Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi Lo scopo della nuova normativa è quello di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative armonizzare ulteriormente le norme originariamente introdotte dalla Direttiva 2006/43/CE a livello nazionale possono definire criteri dell’Unione Europea per rafforzare l’indipendenza, l’obiettività, la trasparenza, l’affidabilità dei revisori nonché la qualità del lavoro di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettivarevisione, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli incrementare la fiducia del pubblico nel bilancio d’esercizio e consolidato degli enti di tutela economica interesse pubblico e normativa contribuire, di conseguenza, al regolare funzionamento del mercato. In particolare, il Regolamento ha rafforzato il ruolo del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile nella scelta della nuova società di revisione contabile, attribuendogli il compito di presentare una “raccomandazione” motivata ai Rider fini di consentire all’Assemblea degli Azionisti di prendere una decisione adeguatamente ponderata. Il Collegio Sindacale ha condiviso il processo di selezione delle società di revisione posto in essere dalla Società. Le società di revisione legale alle quali sono state inviate richiesta di presentazione di una offerta sono state individuate tenendo conto dei seguenti aspetti: • competenze, assumendo come valore segnaletico le società quotate revisionate in Italia; • conoscenza del Gruppo, sulla base degli incarichi svolti negli ultimi anni per società del Gruppo; • presenza internazionale del network della società di revisione, con particolare riferimento ai Paesi dove è presente il gruppo; • fatturato per servizi di revisione svolti in Italia. Al termine di tale fase preliminare sono state selezionate quattro società di revisione: KPMG S.p.A. (o anche “KPMG”), Xxxxx Xxxxx S.p.A. (o anche “EY”), PricewaterhouseCoopers S.p.A. (o anche “PwC”) e certezza BDO Italia S.p.A. (o anche “BDO”), (di norme ed inquadramento all'intero settoreseguito congiuntamente le “Società Offerenti”). La Società ha poi invitato le Società Offerenti a presentare una richiesta di offerta per il conferimento dell’incarico di revisione legale del Gruppo. L’invito alla presentazione dell’offerta ha riguardato, pertanto, anche gli incarichi di revisione delle società controllate dalla Società, nella prospettiva di ottimizzare l’intervento del revisore sull’intero Gruppo. Nella richiesta di offerta per il conferimento dell'incarico di revisione legale e nelle successive integrazioni sono stati indicati: • i servizi di revisione richiesti sia dalla Geox sia dalle sue società controllate per il periodo 2022-2030; • le modalità e le tempistiche della procedura di selezione; • le informazioni integrative riguardanti le società del Gruppo; • informazioni inerenti l’incarico svolto dall’attuale società di revisione. Si evidenzia che non è stata preclusa in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che abbiano ricevuto, nell’anno solare precedente, meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione di enti di interesse pubblico in Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art.16 comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo n. 537/2014.

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Samples: www.geox.biz

Quadro normativo. L'art. 2Il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante le "condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali" (articolo 1), prevede all’art.2 c.4 - rispetto a questa tipologia di sperimentazione - che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1, ove applicabile, adottano, secondo le indicazioni delle Regioni e Province Autonome, le necessarie misure affinché, per le sperimentazioni di cui all'articolo 1, le relative assicurazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione n. 211 del 2003 siano comprese nell'ambito della disciplina del rapporto copertura assicurativa prevista per l 'attività clinica generale o di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ricerca della struttura. Preso atto inoltre che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina la disposizione di cui all’art. 3 comma 1, lettera f) del D.lgs. 211/2003 prevede che il promotore della sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione". Si conviene che le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti garanzie della presente polizza sono applicabili alle suddette sperimentazioni ed ai membri del Comitato e degli eventuali Sottocomitati etici formalmente nominati che esprimono parere favorevole alla sperimentazione, sula base del quale l'Azienda/Ente di appartenenza ne autorizza lo svolgimento, alle condizioni previste dalla presente polizza. Premesso inoltre che il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative Decreto Ministeriale del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano 14 luglio 2009 ha stabilito i livelli requisiti minimi di tutela per i lavoratori autonomi copertura assicurativa dei rischi legati alle sperimentazioni, si conviene che svolgono attività di consegna di beni per conto altruile garanzie della presente polizza sono applicabili alle suddette sperimentazioni ed ai membri del Comitato e degli eventuali Sottocomitati Etici formalmente nominati che esprimono parere favorevole alla sperimentazione, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citatedel quale l’Azienda/Ente di appartenenza ne autorizza lo svolgimento, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settorealle condizioni previste dalla presente polizza.

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Samples: www.ausl.pr.it

Quadro normativo. L'artL'articolo 25 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto la trasformazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, costituito con l’art. 21 della legge 12 luglio 1999, n. 237 con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, in una fondazione di diritto privato, ai sensi dell’art. 112, comma 15 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina paesaggio”, denominata "Fondazione MAXXI Museo nazionale delle arti del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personaliXXI secolo", continuative da istituirsi con decreto del Ministro per i beni e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committenteattività culturali. Il medesimo comma specifica, poiA tale scopo è stato emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 15 luglio 2009, che l'applicazione ha approvato l’atto costitutivo e il primo statuto della disciplina Fondazione, prevedendo il conferimento in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione di un compendio immobiliare e delle raccolte individuate con decreto ministeriale, oltre ad un contributo per le spese di funzionamento ed il trasferimento di una quota pari al cinquanta per cento delle risorse destinate annualmente al Piano per l’arte contemporanea. La Fondazione ha acquisito in data 21 ottobre 2009 il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del rapporto decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; in data 29 ottobre 2012 è stato sottoscritto un nuovo statuto, che ha previsto all’art. 4 il conferimento al Fondo di lavoro subordinato si applica anche qualora gestione di eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici; ed inoltre dei contributi, in qualsiasi forma concessi, dai fondatori promotori, dagli altri fondatori e dai partecipanti. È fondatore promotore il Ministero per i beni e le attività culturali, cui compete la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491. Gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede possono assumere la qualifica di fondatori promotori mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e dello statuto, contribuendo stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, con le modalità definite e in misura non inferiore (euro 350.000 annui) a quella stabilita mediante apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione nell’ottobre del 2015. Xxxxxxx divenire fondatori, previo consenso dei fondatori promotori e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e quelle giuridiche pubbliche e private nonché gli enti che contribuiscano stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione mediante i contributi economici pluriennali fissati dal regolamento (euro 600.000 annui). Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che intervengono con contributi economici annuali o pluriennali. Con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione sono individuate almeno tre diverse categorie di partecipanti, differenziate in ragione del diverso e progressivo livello di contribuzione e dei relativi diritti. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2017 la Fondazione MAXXI è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità di esecuzione cui all'art. 12 della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitalilegge 21 marzo 1958, n. 259. L'artLa sede operativa della Fondazione è sita nel compendio immobiliare di proprietà statale sito in Roma, Via Xxxxx Xxxx, il cui utilizzo è stato concesso in uso1 dal Ministero per i beni e le attività culturali. 2La Fondazione MAXXI, comma 2Ente di diritto privato in controllo pubblico, è una istituzione nazionale dedicata alla creatività contemporanea e persegue i propri obiettivi tramite la gestione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico pubblico affidatole dal Ministero, nonché di quello acquisito successivamente. Provvede all’organizzazione di mostre, eventi culturali ed ulteriori attività di promozione nonché di convegni, studi e ricerche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 Aprile 2013. È soggetto agli obblighi della legge 6 novembre 2012, n. 1902, del D.Lgsd.lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 40914 marzo 2013, n. 3 c.p.c333 e del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 394. La Fondazione segue le linee guida dettate dall’ANAC in materia di prevenzione alla corruzione5., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Quadro normativo. L'artPremesso che il D.M. 17.12.2004 disciplina le "condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali" (articolo 1). Rispetto a questa tipologia di sperimentazione, l'articolo 2, comma 4, del decreto prevede che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera a), comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personaliarticolo 1, continuative ove applicabile, adottano, secondo le indicazioni delle Regioni e Province Autonome, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specificanecessarie misure affinché, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori sperimentazioni di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate 1, le relative assicurazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 211 del 2003 siano comprese nell'ambito della copertura assicurativa prevista per l'attività clinica generale o di ricerca della struttura. Preso atto inoltre che la disposizione di cui all'art. 3 articolo 3, comma 1, lettera f) del D.lgs. 211/2003 prevede che il promotore della sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionaledei promotori della sperimentazione". Le particolari esigenze produttive Premesso inoltre che il Decreto Ministeriale - Lavoro, Salute e Politiche Sociali, 14 luglio 2009 ha stabilito i requisiti minimi di copertura assicurativa dei rischi delle sopraindicate sperimentazioni. Si conviene che le garanzie della presente polizza sono applicabili alle suddette sperimentazioni ed organizzative ai membri del settore del Food Delivery Comitato e i rapporti di lavoro autonomodegli eventuali Sottocomitati Etici formalmente nominati che esprimono parere favorevole alla sperimentazione, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citatedel quale l'Azienda/Ente di appartenenza ne autorizza lo svolgimento, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settorealle condizioni previste dalla presente polizza.

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Quadro normativo. L'artIl settore dei servizi idrici (comprendenti l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue) è regolato dall’integrazione delle disposizioni di carattere generale sui servizi pubblici locali con le discipline nazionali e regionali di settore. 2In ambito nazionale, la disciplina dei Servizi Pubblici Locali è contenuta nel TUEL, mentre quella specifica del servizio idrico è prevista nel Decreto Ambiente (che ha abrogato, ad eccezione dell’art. 22, comma 16, la Legge Xxxxx). La materia delle risorse idriche e del D.Lgsservizio acquedottistico è considerata “di legislazione concorrente” ai sensi dell’art. 81/2015 dispone l'applicazione 117 della Costituzione: allo Stato è, dunque, demandata la fissazione dei principi fondamentali della disciplina nell’ambito dei quali le Regioni possono determinare in dettaglio la disciplina applicabile. Le Regioni hanno di volta in volta emanato Leggi Regionali in attuazione tanto delle previsioni dell’art. 113 del rapporto TUEL, quanto della Legge Xxxxx, senza però incidere con sostanziali variazioni rispetto al quadro normativo di lavoro subordinato anche ai rapporti seguito descritto. I servizi idrici sono organizzati sulla base di collaborazione che si concretano in prestazioni ATO, la cui estensione è delimitata dalle singole Regioni sulla base dei parametri di lavoro prevalentemente personali, continuative cui all’art. 147 del Decreto Ambiente. Le Regioni e le Province Autonome possono disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO, prevedendo che gli stessi costituiscano un’Autorità d’Ambito cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio idrico integrato. L’Autorità d’Ambito, ai sensi del Decreto Ambiente, affida la gestione del servizio idrico integrato a terzi, secondo una delle modalità seguenti: • affidamento all’esito di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specificagara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, poisecondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia36; • affidamento in favore di società solo parzialmente partecipate dai Comuni o altri enti locali, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora purché il socio privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per 2 dell’art. 150 del Decreto Ambiente; • affidamento in favore di società partecipate esclusivamente e direttamente da Comuni o altri enti locali compresi nell’ATO, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche nell’ipotesi in cui l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. Le modalità di conferimento del servizio appena richiamate sono, inoltre, disciplinate a livello generale dalle previsioni di cui all’art. 113, comma 5, del TUEL in virtù del quale la titolarità del servizio può essere attribuita ai seguenti soggetti: • società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; • società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le quali linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; o • società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. Il soggetto affidatario gestisce il trattamento economico e normativoservizio su tutto il territorio dell’ATO, salvo quanto previsto dall’art. 148, comma 5 del Decreto Ambiente, in ragione ordine all’adesione alla gestione unica dei servizi idrici da parte dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle particolari esigenze produttive ed organizzative comunità montane. Ai sensi dell’art. 172 del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano Decreto Ambiente, l’Autorità d’Ambito dispone i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altruinuovi affidamenti, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto nel rispetto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva norme di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legalialla terza parte dello stesso decreto, entro sessanta giorni antecedenti il 31 dicembre 2007 come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-15 bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale"dell’art. Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c113 TUEL., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Quadro normativo. L'artCome rappresentato con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, il titolo II, del D.lgs. 148/2015 ha ampiamente revisionato l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e ha introdotto nuove disposizioni volte disciplinare il concreto avvio degli stessi. Le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà, descritte nella predetta circolare n. 30/2016, sono finanziate con un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. Sono i decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3 (Fondi di solidarietà bilaterali), 28 (Fondo residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale), a determinare le aliquote di contribuzione ordinaria. A seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 92/2012, l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato parzialmente anche il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà. In particolare, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato nel messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Dalle norme citate deriva che il decreto legislativo n. 148/2015 ha innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato, pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legislativo n. 148/2015 (settembre 2015). Si precisa che tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, comma 17, del D.Lgsdecreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che “ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del rapporto requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.csolidarietà., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Quadro normativo. L'artL’art. 21, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha introdotto per le Agenzie fiscali l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip. Allo stato non sono presenti ed attive Convenzioni Consip per i servizi in oggetto, non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria), né al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la mancanza di un conferente bando. La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico in modalità ASP - Application Service Provider - (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), di proprietà del D.LgsMinistero dell’Economia e delle Finanze, conforme all’art. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina 40 del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative Codice e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina nel rispetto delle disposizioni di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di tutela per i lavoratori autonomi pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che svolgono attività le comunicazioni e gli scambi di consegna informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente"gara. I criteri definiti dalla contrattazione collettiva servizi in affidamento hanno lo scopo di cui al summenzionato comma 1 dell'artassicurare: − il corretto trasferimento/trasporto della documentazione dagli uffici dell’Agenzia verso il CGD (o verso altri locali adibiti a deposito d’archivio dislocati sul territorio nazionale) nonché dal CGD (e/o da altri locali adibiti a deposito d’archivio presenti sul territorio nazionale) verso gli uffici dell’Agenzia (o verso altri locali adibiti a deposito d’archivio); − la corretta gestione documentale all’interno degli archivi di deposito dove sono archiviate. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al Al fine di assicurare livelli massimizzare il potenziale risparmio in sede di tutela economica e normativa affidamento la nuova procedura sarà finalizzata alla stipula di un contratto normativo della durata di 24 mesi con facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni per una durata massima di 12 mesi. L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settoresensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 come meglio specificato al successivo paragrafo iii.

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Quadro normativo. L'artPer meglio comprendere il sistema, appare fondamentale, in via preliminare, inquadrare correttamente la fattispecie sotto il profilo normativo. 2Già l’art. 1676 c.c., comma 1“Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente”, prevede che “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione debito che si concretano il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committenteessi propongono la domanda”. Il medesimo comma specificasuccessivo art. 1677 chiarisce che tale disciplina è applicabile anche agli appalti periodici di servizi. La previsione codicistica, poinel disciplinare il diritto del dipendente dell’appaltatore nei confronti del committente, pare però porre un duplice limite a tutela di quest’ultimo: il committente è tenuto a pagare solo i dipendenti dell’appaltatore (mentre pare escluso l’obbligo nei confronti di altri ausiliari dell’appaltatore o verso il subappaltatore) e solo nei limiti delle somme cui egli è ancora debitore verso l’appaltatore nel momento in cui il lavoratore fa valere il suo diritto. Il quadro così delineato ha subito una profonda modifica con l’introduzione del D. Lgs. n. 276/2003 (cd. “Legge Biagi”), che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2all’art.29, comma 2, espressamente sancisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina contratto di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni appalto, Si tratta quindi di una solidarietà ope legis che si aggiunge alla responsabilità ordinaria del datore di lavoro per le quali obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e che, nella sua articolazione, risulta particolarmente onerosa per il committente. Infatti, la responsabilità solidale in esame è inderogabile, non ha limiti quantitativi e, nei confronti dei lavoratori impegnati nell’appalto, ha validità fino al secondo anno successivo alla fine del contratto. Rispetto a tale termine, è importante sottolineare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno sentenziato che il termine biennale di decadenza dell’art.29, comma 2, si riferisce esclusivamente alle pretese avanzate dai lavoratori, mentre per gli accordi collettivi nazionali stipulati Enti accertatori rimane operativa ed efficace l’ordinaria prescrizione quinquennale dei crediti: il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, infatti, per quanto connessi, sono tra loro distinti e, a differenza di quella retributiva, l’obbligazione contributiva facente capo all’INPS, derivando dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta, pertanto, indisponibile1. In tal senso si è espresso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n.9943 del 19/11/2019, nella quale, nel riscontrare una richiesta di parere e fornire indicazioni al personale di vigilanza, ha chiarito che “il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da associazioni sindacali comparativamente parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n.335/1995”2. La disposizione dell’art.29, comma 2, nell’attuale formulazione, prevede altresì che il committente, a fronte della richiesta di adempimento, non possa più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativorichiedere la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore o subappaltatore, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47quanto tale previsione è stata abrogata dal decreto-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409legge 17 marzo 2017, n. 3 c.p.c25, convertito, con modificazioni, nella legge n. 49/2017. 1 Cfr. sent. Xxxxx xx Xxxx. x. 00000 del 04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019, n. 13650 del 21.05.2019 e n.22110 del 4/9/2019., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Quadro normativo. L'art. 2La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, comma 1anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto attraverso una serie di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione prescrizioni che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativosostanziano, in ragione via generale, nel divieto o nella limitazione all’uso dei contanti, nell’obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle particolari esigenze produttive operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed organizzative ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’attività di formazione specifica del relativo settorepersonale. Gli arttLa normativa nazionale antiriciclaggio trova riferimento nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. da 47-bis a47-septies 25 maggio 2017, n. 90, e integrato dalle relative disposizioni di attuazione. Di seguito si riepiloga il quadro normativo in ordine cronologico: - D.lgs. n. 109/2007 e s.m.i. “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che svolgono attività di consegna di beni per conto altruiminacciano la pace e la sicurezza internazionale, in ambito urbano attuazione della direttiva 2005/60/CE”; - D.lgs. n. 231/2007 e con l'ausilio s.m.i. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitaliriciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”; - L. n. 190/2012 e s.m.i. A norma “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - D.M. del comma I dell'a11Ministero dell’Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”; - D.lgs. 47-quater del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di cui al comma Iconcessione, i lavoratori sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; - D.lgs. n. 90/2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847; - Provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 23 aprile 2018, “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”; - D.lgs. n. 125/2019 “Modifiche ed integrazioni ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 3 c.p.c90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

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Quadro normativo. L'artDi seguito è riportato il quadro normativo relativo alla procedura di esecuzione del contratto in via d’urgenza. 2 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»  Art. 32, comma 18 L’ESECUZIONE D’URGENZA: “[…] è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto per ovviare a situazioni di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di la mancata esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione immediata della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitalidedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. L'art Art. 232, comma 213 “[…] l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina salvo che, in casi di cui urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni 8”.  Art 8, comma 1 lettera a) Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA: “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative fino alla data del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.31 dicembre 2021:

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Quadro normativo. L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto Il DT ha in carico la gestione delle operazioni tecniche e tecnico-amministrative relative ai conducenti di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali (patenti) e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente"ai veicoli (immatricolazioni, revisioni, collaudi, omologazioni). I criteri definiti dalla contrattazione collettiva pagamenti delle pratiche gestite dal DT sono regolati attraverso l’art. 3 del Dl 21.12.1966 n. 1090 convertito nella legge n. 14 del 1967 così come novellato dall’art. 7 della legge 625/78. Tale disposizione prevede che i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di cui al summenzionato competenza del DT sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. Successivamente l’art. 4, comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali171, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citatelegge 350/2003 (“legge finanziaria 2004” 1), al fine di assicurare livelli rendere più efficiente la gestione dei servizi online e dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche, ha disposto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si dotasse di tutela economica un sistema idoneo al controllo telematico dei pagamenti effettuati, unitamente alla loro puntuale rendicontazione e normativa ai Rider alla progressiva eliminazione della gestione cartacea dei bollettini di versamento. I primi servizi di pagamento online sono stati attivati il 20 settembre 2004. In esecuzione di tale previsione legislativa, il Ministero delle Infrastrutture e certezza dei Trasporti ha sottoscritto con Poste Italiane la Convenzione del 22 marzo 2004 per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, nella quale sono definite le modalità di norme ed inquadramento all'intero settore.attuazione, per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all’utenza. Infine il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, all’art. 86 dispone: 1 Art. 4, comma 171 legge finanziaria 2004: “Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza”

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