Limiti quantitativi Clausole campione

Limiti quantitativi. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 23 D.Lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
Limiti quantitativi. Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo. Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 di cui alla lett. a) del presente articolo è consentita comunque l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti, nonché l'assunzione di lavoratori ai sensi dell'art. 1, c. 1 bis, del D.Lgs. 368/2001 così come novellato dal D.L. 76 convertito in legge 99/2013. Ai sensi del comma 7 lett. A) dell'art. 10 D.Lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Al fine di incentivare le assunzioni presso le nuove attività d'impresa le parti concordano che il periodo di cui al comma precedente può essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. 368 del 2001. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organ...
Limiti quantitativi. Verificare i limiti previsti dal contratto applicabile come individuato dall’art.51 D. Lgs. n. 81/2015; • in caso contrario, tenere conto dei limiti legali previsti in misura pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 (nel caso di inizio di attività nel corso dell’anno il limite si calcola tenendo conto dei lavoratori delle tipologia sopra individuate, in forza alla data di dell’assunzione); • Nel caso di datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare almeno un contratto a tempo determinato.
Limiti quantitativi. (1) Le parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:
Limiti quantitativi. 1) Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato.
Limiti quantitativi. 1. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali: - temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; - impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate; - adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità; - supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro; - lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; - per le coperture di posizione non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo art. 80. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
Limiti quantitativi. Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti
Limiti quantitativi. (1) Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 e dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva: Base di computo N. di lavoratori
Limiti quantitativi. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esenti da tale limite, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:  nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;  da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;  nelle attività stagionali;  per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;  per sostituzione di lavoratori assenti;  con lavoratori di età superiore a 50 anni;  tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale.
Limiti quantitativi. GOMMA E PLASTICA