Trattamento economico Clausole campione

Trattamento economico. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell’art. 62 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente resa. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente , con obbligo di risposta alla chiamata, è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste del presente CCNL specificando la durata dell’impedimento; nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, il cui obbligo dovesse risultare pattuito nel contratto individuale è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione previste o direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Trattamento economico. L’indennità di missione è determinata nella misura di 1/24 della diaria giornaliera moltiplicata per le ore della missione stessa. L’importo della diaria giornaliera è determinato con D.M. 11.4.1985 nelle seguenti misure: per il personale dipendente dal VII° all’ex XI° livello - lire 39.600 per il personale dipendente fino al VI° livello - lire 28.800 non viene erogata nessuna indennità di missione viene erogata l’indennità di missione nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione con importo variabile a seconda della qualifica rivestita, - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione. - non compete alcun rimborso per vitto e/o pernottamento. viene erogata l’indennità di missione nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione, ridotta al 30%, spettante per la qualifica rivestita, ed inoltre - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione - eventuale rimborso della spesa sostenuta per n. 1 pasto nella misura determinata annualmente tramite Decreto del Ministero del Tesoro. Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 29632/8935 del 24.2.1989) o scontrino fiscale sempre che esso contenga le indicazioni concernenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione (art. 3 D.M. della Finanze 21.12.1992). viene erogata l’indennità nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione, ridotta al 30%, spettante per la qualifica rivestita, ed inoltre - eventuale rimborso pernottamento in albergo (2^ categoria – 3 stelle per il personale inquadrato dal I° all’VIII° livello; 1^ categoria – 4 stelle per il personale inquadrato dall’ ex IX° all’ex XI° livello); - eventuale rimborso della spesa sostenuta per i due pasti, nel limite di spesa determinato annualmente tramite Decreto del Ministero del Tesoro. Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 29632/8935 del 24.2.1989) o scontrino fiscale sempre che esso contenga le indicazioni concernenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione (art. 3 D.M. della Finanze 21.12.1992); - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione. La corresponsione del trattamento economico di missione cessa dopo 240 giorni di missione intera continuativa nella stessa località. (Le missioni saltuarie i...
Trattamento economico. 1. Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto dall'articolo 76 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni: • Per contratti di durata fino a 18 mesi: - dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. • Per contratti di durata fino a 24 mesi: - dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. • Per contratti di durata fino a 36 mesi: - dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
Trattamento economico. Art. 123 (Voci retributive) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale; - indennità di funzione direttive; - scatti di anzianità di servizio maturati; - terzi elementi provinciali ove esistessero; - eventuali assegni ad personam.
Trattamento economico. Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Anzianità di servizio Corresponsione dell'intera retribuzione Corresponsione di metà retribuzione Fino a 5 anni compiuti per 180 giorni di calendario - Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già, ammalato o che si ammali durante il periodo di C.I.G., appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. 1a nota a verbale La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto. Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l'Azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso v...
Trattamento economico. Ai fini del calcolo dell’indennità di ruolo, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, indennità di rischio, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), altre indennità modali, ivi compresa l’indennità di direzione, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile per il calcolo del contributo alla previdenza complementare a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi.
Trattamento economico. 6. al lavoratore, non in prova, assente per malattia viene corrisposta durante i pe- riodi di assenza di cui al comma 1 l’intera retribuzione per un periodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi in caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi mul- tipla, distrofia muscolare, morbo di xxxxxx o a degenze ospedaliere.
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio o malattia professionale l'Azienda corrisponderà al lavoratore dipendente, quanto previsto ai punti che seguono:
Trattamento economico. Per tutto il periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice percepirà l’ indennità giornaliera a carico dell’ Istituto previdenziale. Il congedo di maternità è computato nell’ anzianità di servizio a tutti gli effetti. Per il medesimo periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice avrà diritto a percepire dall’ Istituzione la 13.a mensilità limitatamente all’ aliquota corrispondente al 20% della retribuzione di cui all’ art. 41. Per le festività cadenti nel predetto periodo la lavoratrice percepirà dall’ Istituzione una indennità integrativa di quella a carico INPS, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera.
Trattamento economico. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al II livello, saranno inquadrati al I livello per tutto il periodo. La retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. ex accordo interconfederale 31 luglio 1992.