Common use of Lavoro supplementare Clause in Contracts

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanale.

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Samples: Contratto Di Somministrazione

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi Ai lavoratori part-time, assunti con rapporto di lavoro con apprendistato, a tempo parziale indeterminato e a termine, potranno essere richieste prestazioni di tipo orizzon- tale, anche lavoro supplementare fino a concorrenza dell’orario giornaliero e settimanale normale di un lavoratore a tempo determinatopieno, il datore con un limite annuo di 400 ore pro capite riproporzionato alla durata del rapporto di lavoro. L’eventuale superamento di tale limite comporterà l’applicazione delle maggiorazioni di legge e di contratto (CCNL), se previste. Non sarà considerata lavoro ha facoltà supplementare la trasformazione temporanea da part time a full time o a part time con orario superiore a quello risultante dal contratto individuale. Nel caso in cui un lavoratore part time effettuasse l’orario di richiedere lo svolgi- mento un tempo pieno o aderisse al PT sperimentale 30 ore, l’articolazione del suo orario seguirà le stesse modalità del full time, previste all’art. 17 del presente contratto di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle 2° livello. Le ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del prestate da un PTV in superamento delle ore di settimanali previste per il full time verranno trattate come lavoro straordinario. E’ possibile il ricorso al lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanale.indicativamente per le seguenti causali:

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Samples: uiltucsemiliaromagna.it

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi di lavoro Ferma restando la volontarietà della lavoratrice e del lavoratore, al personale assunto a tempo parziale potrà essere richiesta una prestazione di tipo orizzon- talelavoro supplementare entro i limiti corrispondenti al numero di ore mensili normalmente effettuate. La suddetta prestazione sarà oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto. Nello stesso ambito saranno definiti tra le parti i criteri per il consolidamento di quota-parte delle prestazioni supplementari. Per particolari esigenze (mobilità, anche ferie estive, situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell’uten za) al personale assunto a tempo determinato, il datore parziale potrà essere richiesta una prestazione di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite supplementare fino al raggiungimento del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore . Le prestazioni di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni eventualmente richieste ed effettuate, saranno retribuite come normale orario di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivole ore corrispondenti verranno maggiorate di una quota pari al 36% della retribuzione oraria. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di licenziamentofine rapporto. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanaleDetta materia sarà soggetta a periodiche verifiche tra le parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento svolgimento di prestazioni supplementari. Il tetto massimo di ore supplementari rispetto consentito è stabilito nella misura di 120 ore annue. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a quelle concordate con il lavoratorepercentuale (33,58%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementaresupplementari ,di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 1° comma del presente articolo, le relative causalicomportano, le conseguenze in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l’applicazione di una ulteriore maggiorazione del superamento delle ore 50% sull’importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro supplementare consentitea tempo parziale di tipo “verticale” o di tipo “misto”, con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell’anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l’effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL. L’effettuazione In tali casi, i limiti massimi di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista 80 ore trimestrali e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare 250 ore annuali vanno riproporzionati in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la relazione alla durata della prestazione è inferiore all’orario normale settimanalelavorativa a tempo parziale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il Il datore di lavoro ha facoltà può richiedere, entro i limiti dell’orario normale di richiedere lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66/2003, lo svolgi- mento svolgimento di prestazioni supplementari rispetto supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti nel contratto individuale anche in relazione alle giornate, alle settimane e ai mesi. il lavoro supplementare può essere richiesto fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle parziale. Le ore di lavoro supplementare consentitesono compensate con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. L’effettuazione Nel caso di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede prestazione eccedente il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando 50% la prestazione è inferiore all’orario normale settimanalemaggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Alle Piccole E Medie Industrie Metalmeccaniche E Di Installazione Di Impianti

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi In presenza di specifiche esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro supplementare fino ad un limite massimo di 150 ore annue, salvo comprovati impedimenti. Eventuali limiti superiori rispetto a quelli sopra previsti potranno essere definiti mediante specifici accordi aziendali o attraverso accordi territoriali. Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie ed alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30 per cento. In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è consentita l'assunzione a termine di tipo orizzon- tale, anche un altro lavoratore a tempo determinatoparziale, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanaleper far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive del settore della commercializzazione dei prodotti florovivaistici è consentito lo svolgimento di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- talesupplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, il datore fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale. La prestazione di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate supplementare è ammessa con il lavoratore, ma nel limite consenso del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle lavoratore interessato. Le ore di lavoro supplementare, le relative causalicome sopra specificate, le conseguenze saranno compensate,in via definitiva, con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 45, maggiorata del superamento delle ore 35% a titolo di 13°,14°, ferie, festività e TFR, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro supple- mentare richiede il consenso settimanale determinato dal presente CCNL. Tali prestazioni saranno retribuite con la quota oraria di retribuzione di cui all’art. 45 maggiorata del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanale30%.

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Samples: www.flai.it

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annue. L’Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti isti- tuti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l’applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull’importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- tale“verticale” o di tipo “misto”, anche con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell’anno a tempo determinatopieno, il datore di è consentito durante tali periodi l’effettuazione del lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratorestraordinario, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata così co- me disciplinato dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanalepresente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consen- tito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il . Il numero massimo delle di ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze effettuabili in ragione d’anno è pari al 25% della prestazione media annua concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggio- razione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del superamento delle ore 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. Le maggiorazioni di lavoro supplementare consentitecui ai precedenti commi sono comprensive degli istituti legali e contrattuali a carattere differito ivi compreso anche il TFR. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivolavora- tore interessato. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare inte- grare in nes- sun nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamentolicenziamento né l’adozione di provvedi- menti disciplinari. Il consenso non richiede una forma particolare. Il In caso di lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanalesvolto in via continuativa, si potrà concordare l’eventuale consoli- damento delle ore prestate a tale titolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Attivita’ Di Pompe E Trasporto Funebre

Lavoro supplementare. Nelle Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro ‘part time’ a tempo parziale di tipo orizzon- taleindeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni sono ammesse, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a quelle concordate con il lavoratoretempo xxxxxxxx, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementarexxxxx restando quanto previsto dall’art. 3, le relative causalicomma 3), le conseguenze del superamento delle D.lgs. n. 61/00. Le ore di lavoro supplementare consentitesono compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. L’effettuazione 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti xxxx’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite la maggiorazione xxxx del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo xxxxxxxx di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando cumulabili con la prestazione è inferiore all’orario normale settimanaledisciplina medesima.

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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive del settore della commercializzazione dei prodotti florovivaistici è consentito lo svolgimento di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- talesupplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, il datore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale. La prestazione di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate supplementare è ammessa con il lavoratore, ma nel limite consenso del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle lavoratore interessato. Le ore di lavoro supplementare, le relative causalicome sopra specificate, le conseguenze saranno compensate, in via definitiva, con la quota oraria della retribuzione di cui all'art. 45, maggiorata del superamento delle ore 35% a titolo di 13o,14o, ferie, festività e TFR, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l'80% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro supple- mentare richiede il consenso settimanale determinato dal presente CCNL. Tali prestazioni saranno retribuite con la quota oraria di retribuzione di cui all'art. 45 maggiorata del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanale30%.

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Samples: www.fiscoetasse.com

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi Xxxxx restando la volontarietà della lavoratrice e del lavoratore, al personale assunto a tempo parziale, potrà essere richiesta una prestazione di lavoro supplementare entro i limiti corrispondenti al numero di ore mensili normalmente effettuate. La suddetta prestazione sarà oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto. Per particolari esigenze (mobilità, ferie estive, situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza) al personale assunto a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il datore potrà essere richiesta una prestazione di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite supplementare fino al raggiungimento del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore . Le prestazioni di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni eventualmente richieste ed effettuate, saranno retribuite come normale orario di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivole ore corrispondenti verranno maggiorate di una quota pari al 35% della retribuzione oraria. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di licenziamentofine rapporto. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanaleDetta materia sarà soggetta a periodiche verifiche tra le parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il . Il numero massimo delle di ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze effettuabili in ragione d’anno è pari al 25% della presta- zione media annua concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del superamento delle ore 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. Le maggiorazioni di lavoro supplementare consentitecui ai precedenti commi sono comprensive degli istituti legali e contrattuali a carattere differito ivi compreso anche il TFR. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivointeressato. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nes- sun nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamentolicenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il consenso non richiede una forma particolare. Il In caso di lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanalesvolto in via continuativa, si potrà concordare l’eventuale consoli- damento delle ore prestate a tale titolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Attivita’ Di Pompe E Trasporto Funebre

Lavoro supplementare. Nelle Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro ‘part time’ a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 3), D.lgs. n. 61/00. Le ore di lavoro supplementare sono compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzon- taleorizzontale. In ogni caso, anche a tempo determinato, ove il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle lavoratore superi le 40 ore di lavoro supplementaresettimanali, le relative causali, le conseguenze prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del superamento delle ore 45%. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione miglior favore rispetto alla disciplina di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando cumulabili con la prestazione è inferiore all’orario normale settimanaledisciplina medesima.

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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- talePer il personale assunto part-time è ammesso, anche a tempo determinatoper periodo brevi e per esi- genze momentanee e straordinarie,oltre l'orario settimanale concordato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causaliprevio consenso scritto del lavoratore, le conseguenze del superamento delle ore esclusivamen- te per il part time di tipo orizzontale. Il lavoro supplementare consentitesvolto in aggiunta alle ore part time concordate è ammesso nella misura massima del 15% dell'orario part time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi con- fronti il giustificato motivo di licenziamento. Il consenso Al personale non richiede docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il con- solidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una forma particolarequota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richie- sta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanalesupplemen- tare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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Samples: Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi Fermo restando la volontarietà della lavoratrice e del lavoratore, al personale assunto a tempo parziale, potrà essere richiesta una prestazione di lavoro supplementare entro i limiti corrispondenti al numero di ore mensili normalmente effettuate. La suddetta prestazione sarà oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto. Per particolari esigenze (mobilità, ferie estive, situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza) al personale assunto a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il datore potrà essere richiesta una prestazione di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite supplementare fino al raggiungimento del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore . Le prestazioni di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni eventualmente richieste ed effettuate, saranno retribuite come normale orario di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivole ore corrispondenti verranno maggiorate di una quota pari al 35% della retribuzione oraria. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di licenziamentofine rapporto. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanaleDetta materia sarà soggetta a periodiche verifiche tra le parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare. Nelle ipotesi di lavoro Ferma restando la volontarietà della lavoratrice e del lavoratore, al personale assunto a tempo parziale potrà essere richiesta una prestazione di tipo orizzon- talelavoro supplementare entro i limiti corrispondenti al numero di ore mensili normalmente effettuate. La suddetta prestazione sarà oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto. Per particolari esigenze (mobilità, anche ferie estive, situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza) al personale assunto a tempo determinato, il datore parziale potrà essere richiesta una prestazione di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite supplementare fino al raggiungimento del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore . Le prestazioni di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni eventualmente richieste ed effettuate, saranno retribuite come normale orario di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivole ore corrispondenti verranno maggiorate di una quota pari al 36% della retribuzione oraria. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di licenziamentofine rapporto. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanaleDetta materia sarà soggetta a periodiche verifiche tra le parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente