Common use of Lavoro supplementare Clause in Contracts

Lavoro supplementare. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencate.

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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata

Lavoro supplementare. La Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 Lavoro supplementare = prestazione svolta oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. Lavoro supplementare in presenza di regolamentazione collettiva • Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 Il datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, ha facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari. Lavoro supplementare in assenza di regolamentazione collettiva • Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 In mancanza di regolamentazione a livello di contrattazione collettiva, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare è ammessa con in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settima- nali concordate. In tale ipotesi il consenso del lavoratore interessatopuò rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, di formazione professionale. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota danno diritto ad una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencate.

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Samples: Contratto Di Apprendistrato

Lavoro supplementare. La prestazione Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro supplementare è ammessa del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 48 ore annue, con il consenso del lavoratore interessatoriferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 73 secondo le modalità previste dall'art. 76, e la maggiorazione forfettariamente convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione direttadi fatto di cui all'art. 73. Tale maggiorazione, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 73, esclude il computo della retribuzione del 24% lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differitigli effetti del secondo comma dell'art. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore 2120 cod. civ. Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di lavoro con un preavviso minimo unità che, alla luce di tre giorni e dovranno prevedereulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a titolo quelle di compensazionecui sopra, il pagamento di una maggiorazione forfettaria prevedano quantità superiori a quelle indicate al secondo comma del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencatepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Lavoro supplementare. La prestazione Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro supplementare è ammessa del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con il consenso del lavoratore interessatoriferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: • compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; • particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate verranno retribuite con la -quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111 secondo le modalità previste dall'art. 114, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione direttadi fatto di cui all'art. 111, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx esclude il computo della retribuzione del 24% lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differitigli effetti del secondo comma dell'art. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore 2120 Cod. Civ. Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di lavoro con un preavviso minimo unità che, alla luce di tre giorni e dovranno prevedereulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a titolo quelle di compensazionecui sopra, il pagamento di una maggiorazione forfettaria prevedano quantità superiori a quelle indicate al secondo comma del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencatepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Lavoro supplementare. La prestazione Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro supplementare è ammessa del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con il consenso del lavoratore interessatoriferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: -compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessit� di intensificazione dell'attivit� lavorativa aziendale; -particolari difficolt� organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 113 e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione direttadi fatto. Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa � compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Cod. Civ.. Ferma restando l'applicabilit� della presente norma, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx mantengono validit� gli accordi aziendali gi� esistenti. Xxxxxxx valide altres� intese a livello aziendale o di unit� che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedendo quantit� superiori a quelle indicate al secondo comma del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencatepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Lavoro supplementare. La prestazione Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro supplementare è ammessa del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con il consenso del lavoratore interessatoriferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: -compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessit� di intensificazione dell'attivit� lavorativa aziendale; -particolari difficolt� organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 113 e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione direttadi fatto. Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa � compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Cod. Civ.. Ferma restando l'applicabilit� della presente norma, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx mantengono validit� gli accordi aziendali gi� esistenti. Saranno valide altres� intese a livello aziendale o di unit� che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedendo quantit� superiori a quelle indicate al secondo comma del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencatepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Lavoro supplementare. La prestazione Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro supplementare è ammessa del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con il consenso del lavoratore interessatoriferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - compilazione degli inventari e cali merce, periodo di vendita prenatalizio o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di retribuzione diretta, maggiorata fatto e la maggiorazione forfettariamente xxxxx xxxxxx e convenzionalmente determinata nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 1525%. TuttaviaTale maggiorazione, la variazione che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod.civ. Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla compensazione nei casi in luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastichesopra, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze prevedano quantità superiori a quelle indicate al secondo comma del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencatepresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E

Lavoro supplementare. La prestazione Per lavoro supplementare s'intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro supplementare è ammessa del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 3 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nel limite annuo del 10 % dell'orario normale di lavoro part-time in essere col lavoratore con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; compilazione degli inventari, dei bilanci, ecc.; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti o dimissioni improvvise. Altri particolari casi specifici nonché il consenso superamento del lavoratore interessatosuddetto limite annuo del l 0% saranno esaminati con le RSA se presenti in azienda oppure sottoposti alla disamina della Commissione Paritetica di cui all'art. 4, comma l lettera b) del presente contratto nazionale, per valutare, ove organizzativamente possibile eventuali assunzioni a tempo determinato o indeterminato part-time e/o full-time. Le eventuali situazioni definite a livello aziendale di cui al comma precedente saranno trasmesse per informazione alla Commissione Paritetica. Le ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione forfetaria del 25% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx del 24di fatto; tale maggiorazione è aumentata al 35% per comprendervi l’incidenza il lavoro festivo e i riflessi degli istituti indiretti al 45% per il lavoro notturno. Tali maggiorazioni escludono il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito quali 13ma, 14ma, ferie, festività e differitidi eventuali ulteriori maggiorazioni di qualsiasi titolo etc., ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore Semestralmente le aziende informeranno le RSA oppure, se non presenti in azienda, la Commissione Paritetica di cui all'art. 4, comma 1 lettera b) del presente contratto nazionale, riguardo la quantità delle ore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencatesupplementare effettuate mensilmente dai lavoratori part-time.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Società Di Assicurazione Assistenza E Le Aziende Di Servizi Intrinsecamente Ordinate E Funzionali Alle Stesse