Part-time Clausole campione

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle XX.XX. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato...
Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part-time. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orari flessibili compatibili con l’organizzazione del lavoro per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° gradi di parentela e/o 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio-sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. Il diritto alla trasformazione del lavoro a tempo parziale è garantito anche ad uno dei genitori con almeno tre figli di età inferiore a 11 anni. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 2 anni di aspettati- va per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° grado di parentela e il 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio- sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. È necessaria una puntuale regolamentazione del part-time e dell’aspettativa per esigenze familiari, che dovrà essere approntata e presentata al Consiglio Grande e Generale entro 8 mesi dalla stipula del presente contratto. A seguito del ruolo attivo di mediazione della Delegazione del Congresso di Stato, si è stipulato il pre- sente verbale di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del settore industriale L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, dal Segretari Generale Xxxxx Xxxxxx, coadiuvati dai Funzionari Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxxx; la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxx; coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Sig. Xxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxx Xxxx e dal Segretario Xxxxxxx Xxxxxx, dal Sig. Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx e dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Part-time. La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l’importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d’ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1% Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all’1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2017 (così come per il 2015 e il 2016) sulla quota di retribuzione eccedente € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).
Part-time. Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il...
Part-time. Il Personale dipendente acquisito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. Le lavoratrici ed i lavoratori acquisiti con contratto di lavoro a tempo parziale, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedenti, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate presso le aziende cedenti saranno tenute in considerazione da Banco Desio.
Part-time. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Part-time. La disciplina sul part-time si applica agli operatori di vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale. A modifica di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 165 del presente c.c.n.l., ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° giugno 1995, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente di quanto l'operatore di vendita avrebbe percepito, in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo di: - fisso mensile; - indennità di contingenza; - eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'art. 14 del presente Protocollo aggiuntivo; - altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.
Part-time. Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto. Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall’art. 4 – D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: ® di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero; ® di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; ® di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b); Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche ( relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti. La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l’azienda, deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni e comporta, per le ore non coincidenti con l’orario stabilito nel contratto di assunzione, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare, nei limit...