Part-time Clausole campione
Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato...
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata a...
Part-time. Il termine inglese significa tempo parziale. Il part-time è un lavoro subordinato che viene svolto per un orario ridotto rispetto a quello ordinario e per periodi predeterminati scelti nel corso della settimana, del mese e dell'anno. Tutte le lavoratrici subordinate possono svolgere lavoro part-time: ➢ le dirigenti ➢ le titolari di contratto a termine, d'inserimento e di apprendistato ➢ le socie di cooperative di produzione di lavoro Il part time può essere stabilito nel contratto di lavoro al momento dell'assunzione e può essere richiesto anche quando il rapporto di lavoro è già in corso. Si identificano come part-time tre forme di lavoro con orario parziale: ➢ part time "orizzontale" il lavoro viene svolto tutti i giorni ma con orario ridotto ➢ part time "verticale" l'orario di lavoro è distribuito in alcuni giorni della settimana o del mese ➢ part time "ciclico" le lavoratrici lavorano solo in alcuni periodi dell'anno Il Decreto Legislativo n. 276/2003 definisce che le parti (datore di lavoro e lavoratore subordinato) possono concordare clausole flessibili ed elastiche in merito alle variazioni temporali della prestazione di lavoro. Ciò significa che l’orario part-time, stabilito in precedenza, può essere cambiato anche per aumentare le ore di lavoro. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali il datore di lavoro può modificare l’orario part-time. In questo caso il datore di lavoro deve dare al lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e, in caso di aumento delle ore lavorate, deve provvedere ad adeguare il compenso nella misura e nelle forme fissate dai contratti collettivi. ➢ Contratto a progetto Il contratto a progetto prevede un tipo di collaborazione che si svolge senza vincolo di subordinazione. La collaborazione avviene nell’ambito di progetti specifici o di programmi di lavoro, determinati dal datore di lavoro e gestiti in autonomia dal collaboratore. Il collaboratore deve garantire un risultato indipendentemente dal tempo impiegato ma nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente. Il “contratto a progetto” sostituisce le vecchie collaborazioni coordinate e continuative (▇▇.▇▇.▇▇) che, tuttavia, sono ancora possibili nella Pubblica Amministrazione.
Part-time. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modificazioni si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.l. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue. Il contratto di lavoro part-time si deve stipulare per iscritto. In esso devono essere indicati:
a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.;
b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. (nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lav.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi
Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part-time. La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l’importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d’ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1% Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all’1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2016 sulla quota di retribuzione eccedente € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).
Part-time. Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il...
Part-time a - Norme di carattere generale
Part-time. La disciplina sul part-time si applica agli operatori di vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.
Part-time. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orari flessibili compatibili con l’organizzazione del lavoro per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° gradi di parentela e/o 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio-sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. Il diritto alla trasformazione del lavoro a tempo parziale è garantito anche ad uno dei genitori con almeno tre figli di età inferiore a 11 anni. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 2 anni di aspettati- va per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° grado di parentela e il 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio- sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. È necessaria una puntuale regolamentazione del part-time e dell’aspettativa per esigenze familiari, che dovrà essere approntata e presentata al Consiglio Grande e Generale entro 8 mesi dalla stipula del presente contratto. A seguito del ruolo attivo di mediazione della Delegazione del Congresso di Stato, si è stipulato il pre- sente verbale di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del settore industriale L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, rappresentata dal Presidente ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, dal Segretari Generale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, coadiuvati dai Funzionari ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇; la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e dal Segretario Confederale ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, rappresentata dal Segretario Generale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e dal Segretario Confederale ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dal Segretario ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, dal Sig. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e dal Sig. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e dal Segretario ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, dal Sig. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e dalla Sig.ra ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
