Common use of Lavoro supplementare Clause in Contracts

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pienocome fissato al comma successivo. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 120 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (3638%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. C.C.N.L. Le ore di lavoro supplementaresupplementari, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 21° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovutedovuta. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.C.C.N.L.

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Samples: www.rapportolavoro.it, www.fiscoetasse.com

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pienocome fissato al comma successivo… Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 120 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (3638%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementaresupplementari, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 21° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione l’applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo sull’importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno dell’anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione l’effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Lavoro supplementare. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre l'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part- time di tipo orizzontale. Il lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 25% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a tempo pienoconcorrenza dell'orario pieno settimanale contrattuale. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annuelavoratore ne deve fare richiesta all'Istituto. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma posto di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNLlavoro.

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Samples: brescia.cislscuolalombardia.it

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno. Il tetto massimo di ore supplementari consentito il personale assunto part-time è stabilito nella misura di 150 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenireammesso, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppureper periodo brevi e per esi- genze momentanee e straordinarie, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattualioltre l'orario settimanale concordato, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamen- te per il part time di fatto svolte tipo orizzontale. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part time concordate è ammesso nella misura eccedente quella consentita ai sensi massima del 2° comma 25% dell'orario part time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del presente articololavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, comportanoné ricorre nei suoi con- fronti il giustificato motivo di licenziamento. Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il con- solidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente commavia continuativa e non occasionale, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovutefino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Per Il lavoratore ne deve fare richie- sta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i lavoratori che svolgono un rapporto casi di lavoro a tempo parziale supplemen- tare per sostituzione di tipo "verticale" o personale avente diritto alla conservazione del posto di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNLlavoro.

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Samples: www.cislscuolapiemonte.it

Lavoro supplementare. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria supplementare, previo consenso del lavoratore. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento dell'orario del tempo pieno saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate di una percentuale pari al 36%. Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. Le ore supplementari e/o straordinarie di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno nella "Banca - Ore" prevista all'art. 66, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. Al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a tempo pienoconcorrenza dell'orario pieno settimanale contrattuale. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annuelavoratore ne deve fare richiesta scritta all'Istituto. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma posto di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNLlavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro

Lavoro supplementare. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale. II lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è am-messo nella misura massima del 15% dell'orario part-time settimanale indi-viduale di riferimento e viene retribuito come ordinario. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il conso-lidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a tempo pienoconcorrenza dell’orario pieno setti-manale contrattuale. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annuelavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni Sono esclu-si dal consolidamento i casi di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini per sostituzione di perso-nale avente diritto alla conservazione del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma posto di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNLlavoro.

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Samples: www.sinasca.it

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni La prestazione di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini è ammessa con il consenso del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNLlavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementaresupplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di fatto svolte lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in misura eccedente quella consentita ai sensi cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del 2° comma del presente articolo, comportanolavoratore, in aggiunta alla maggiorazione coincidenza di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNLipotesi elencate.

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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata

Lavoro supplementare. Per Si considera lavoro straordinario quella parte di lavoro che eccede la quota oraria del periodo di riferimento. La materia dell’orario di lavoro è regolata dal decreto legislativo n. 66 del 2003 che raccoglie la direttiva comunitaria n. 104 del 1993, in seguito modificata con la direttiva n. 34 del 2000 e codificata nella direttiva n. 88 del 2003. Il lavoro supplementare si intende è quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario oltre l’orario previsto dai contratti collettivi, ma entro i limiti di legge. Per stabilire se viene prestato lavoro straordinario non si deve considerare la singola settimana, ma il numero delle ore lavorate in un periodo di riferimento (per esempio: mensile o annuale). Il lavoro supplementare da parte del personale a tempo pieno. Il tetto massimo indeterminato ed a tempo determinato, potrà essere richiesto solo a fronte di ore supplementari consentito è stabilito esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività, nella misura massima di 150 100 ore annue. L'Azienda ha facoltà L'effettuazione di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini richiede il consenso del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma lavoratore interessato ed il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di integrazione diretta a percentuale licenziamento; tali prestazioni (36%entro il limite di 100 ore annue) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di comportano una ulteriore maggiorazione del 5010% sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovutefatto. Per i lavoratori che svolgono un Le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo limite quantitativo (100 ore annue) comportano una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o verticale le prestazioni di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione lavoro straordinario sono disciplinate dagli artt. 31 e 74 del CCNL in materia di lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.

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Samples: www.uglcomunicazioni.it

Lavoro supplementare. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale. II lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 15% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario, anche sulle voci di 13ª mensilità e t.f.r. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. Al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a tempo pienoconcorrenza dell'orario pieno settimanale contrattuale. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annuelavoratore ne deve fare richiesta scritta all'istituto. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma posto di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNLlavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario rag- giungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il tetto massimo Sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di ore supplementari consentito è stabilito lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispet- to a quello individuale concordato, nella misura di 150 60 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari, con riferimento a specifiche esigenze organizzative. Le prestazioni ore prestate entro tale limite sono retribuite con quote orarie di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini retribuzione diretta maggiorate della percentuale del computo dei ratei dei vari 20%, incidente su tutti gli istituti normativi legali e contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenireEventuali ore eccedenti il limite indicato dal comma precedente daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, tenuto conto fermo restando il diritto alla corresponsione delle esigenze aziendali o sotto forma sole maggiorazioni contrattualmente previste. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di integrazione diretta a percentuale (36%) fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare oppuresup- plementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 cod. civ. Nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito il ricorso a lavoro straordinario, retribuito con le relative maggiorazioni. In caso di svolgimento in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le via continuativa di ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro supplementare si potrà concordare l’eventuale consolida- mento delle ore effettuate a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNLtale titolo.

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Samples: www.frgeditore.it

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pienocome fissato al comma successivo… Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 120 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (3638%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, supplementari ,di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 21° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione l’applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo sull’importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno dell’anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione l’effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 200 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (3620%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 5015% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro