L’ORARIO DI LAVORO Clausole campione

L’ORARIO DI LAVORO. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il d.lgs 19 luglio 2004, n. 213, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro”. Vediamo in sintesi le principali novità, valevoli anche per il comparto agricolo.
L’ORARIO DI LAVORO. Le tematiche riguardanti l’orario di lavoro rivestono da sempre una grande importanza per la totalità della compagine lavorativa, in quanto è sempre più sentita l’esigenza di raggiungere l’obiettivo di una migliore qualità della vita e di conciliare l’attività lavorativa con le numerose problematiche che le persone e le famiglie moderne si trovano a fronteggiare. Si pensi, ad esempio, alla cura dei figli, all’assistenza agli anziani e alle persone non completamente autosufficienti e in generale, alle particolari situazioni di tutte le persone in condizioni di svantaggio e fragilità, cui lo Stato continua a non garantire il giusto supporto con adeguate politiche di welfare. La recente evoluzione delle modalità di lavoro attraverso sistemi di lavoro agile può dare una risposta concreta a tali esigenze. Si tratta di una modalità lavorativa che, peraltro può fornire soluzioni anche rispetto a altre problematiche di ampio respiro: in tema di cambiamenti climatici, la riduzione degli spostamenti casa-lavoro fornisce contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, nonché ai problemi legati al congestionamento delle aree metropolitane e all’incremento del costo degli immobili nei centri storici. Con il percorso avviato nel nostro contesto lavorativo, inteso a potenziare gli strumenti di flessibilità lavorativa, sono stati raggiunti importanti risultati negli ultimi anni, da ultimo attraverso la firma del contratto sul lavoro ibrido, che ha inserito nel nostro Istituto questa modalità e che è prossimo ad una revisione che dovrà necessariamente tener conto del buon esito della prima applicazione, superare le disparità presenti e condurre ad una piena realizzazione applicativa. L’azione sindacale, quindi, può e deve rimanere in prima linea nel proporre e migliorare strumenti innovativi che possano anche fungere da modello nel variegato panorama delle realtà lavorative. Per questo motivo ci sembra indispensabile individuare i seguenti principi e le seguenti linee di azione prioritarie da condurre nel corso dei prossimi anni, precisando che la riflessione sindacale deve rimanere costantemente aperta sul tema, pronta ad individuare nuove esigenze e nuovi strumenti, anche in relazione al mutare delle condizioni sociali e dei progressi tecnologici.
L’ORARIO DI LAVORO. È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di: - 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore alla settimana, se il lavoratore è convivente; - 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente. Nel pagare lo stipendio con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.), il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Nel prospetto paga vanno indicate le seguenti voci: - la retribuzione concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore (che non deve essere inferiore alla minima contrattuale - vedi tabella); - eventuali scatti di anzianità (spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% calcolato sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti); - eventuale indennità di vitto e alloggio; - i compensi per lavori straordinari e festivi; - i contributi previdenziali a carico sia del datore sia del lavoratore. La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano: - conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno; - conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale; - non conviventi; - addetti all'assistenza o alla sola presenza notturna. La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei seguenti minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale. A euro 550,00 C euro 800,00 AS euro 650,00 CS euro 850,00 B euro 700,00 D euro 1.000,00 (1) BS euro 750,00 DS euro 1.050,00 (1)
L’ORARIO DI LAVORO. L’orario normale di lavoro è stabilito, dall’art.23 del Ccnl dei dipendenti e soci lavoratori di associazioni, in trentasette ore settimanali che possono essere suddivise in cinque o sei giorni lavorativi. E’ fatto obbligo alle associazioni di esporre le varie articolazioni che vengono praticati nell’Associazione, in modo che possa essere visibile a tutti i dipendenti. Inoltre l’Associazione ha l’obbligo di comunicare le articolazioni dell’orario di lavoro praticato all’ispettorato del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario, che potranno essere svolte soltanto in casi di effettiva necessità od in situazioni di comprovata emergenza, potranno essere svolte volontariamente per un massimo di duecento ore a lavoratore.
L’ORARIO DI LAVORO. È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di: ▪ 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore alla settimana, se il lavora- tore è convivente; ▪ 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente. Nel pagare lo stipendio con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.), il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Nel prospetto paga vanno indicate le seguenti voci: ▪ la retribuzione concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore (che non deve essere inferiore alla minima contrattuale - vedi tabella); ▪ eventuali scatti di anzianità (spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% calcolato sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti); ▪ eventuale indennità di vitto e alloggio; ▪ i compensi per lavori straordinari e festivi; ▪ i contributi previdenziali a carico sia del datore sia del lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione, firmata, dalla quale risulti la somma dei compensi e- rogati nell'anno precedente. Tale dichiarazione (paragonabile al Cud dei lavoratori dipendenti) può age- volare lo straniero nel momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di ricongiungimento familiare, quando, cioè, deve dimostrare di percepire un reddito superiore a determinati limiti fissati dalla legge. La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano: ▪ conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno; ▪ conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale; ▪ non conviventi; ▪ addetti all'assistenza o alla sola presenza notturna. La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei seguenti minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale. A euro 569,52 A super euro 673,07 B euro 724,85 B super euro 776,62 C euro 828,40 C super euro 880,17 D euro 1.035,50* D super euro 1.087,27*
L’ORARIO DI LAVORO. Come già visto in precedenza, l’orario di lavoro ridotto caratterizza l’attività lavorativa di molte donne nel comparto del terziario, mentre ri- sulta residuale tra i lavoratori di sesso maschile. Questo fenomeno di- pende anche in misura cruciale dalla divisione dei ruoli xxx xxxx’ambito lavorativo sia in quello domestico. In ambito lavorativo, le donne rico- prono ruoli tipicamente intercambiabili, che facilmente si xxxxxxxx al- l’alternanza (ad esempio, le xxxxxxxx xxxxx grande distribuzione o le commesse nei piccoli esercizi con orario spezzato). In ambito domesti- co rimane a xxxxxx delle donne la maggior parte delle attività di cura dei figli e di gestione della casa. Soprattutto in presenza di figli, laddo- ve tali compiti ricadano esclusivamente sulle donne, i rigidi orari impo- sti dalla loro cura limita la flessibilità “offerta” dalle lavoratrici, penaliz- zandone opportunità xx xxxxxxxx e di formazione. Ne consegue xxx xx xxxxx dedicano o possono dedicare al lavoro retribuito un numero di ore minore rispetto agli uomini con il risultato di un reddito da lavoro mediamente inferiore a quello dei loro colleghi. Nel nostro caso, osser- viamo un micro-universo dove la quota di lavoro xxxxxxxx raggiunge tra le donne il 47,3%, una quota non troppo distante xx xxxxxx registrata a delle lavoratrici a tempo xxxxxxxx, questo rappresenta una necessità le- gata xxxx xxxx dei figli e della casa, mentre per il 22,2% rappresenta un modo di conciliare studio e lavoro. Tra gli uomini i lavoratori a tempo xxxxxxxx sono appena il 15,7%. In xxx xxxx, tuttavia, le motivazioni sot- tostanti tale condizione sono xxxxxx xxxx difficoltà a trovare un impiego a tempo pieno ovvero allo svolgimento di una seconda attività lavorati- va. Nel complesso, dunque, il monte ore cumulato dalle donne in una settimana risulta assai inferiore a quello dei colleghi. Oltre a un orario medio che differisce di circa quattro ore, è interessante osservare co- me il 43,6% delle lavoratrici non superi le 31 ore settimanali, mentre l’81,3% degli uomini cumula mediamente almeno 32 ore di lavoro in una settimana. Un dato del nostro xxxxxxxx xxx appare in controten- denza con quello nazionale è xx xxxxxxxx frequenza del lavoro straor- dinario tra le donne: di queste, infatti, il 20% xxxxxxxx di svolgere fino a 5 ore di straordinario mensile e il 9,1% xxxxxxxx di svolgerne anche più di cinque. Tra gli uomini le analoghe quote ammontano, rispettivamen- te, al 12,9% e al 6,5%. Due sono le osservazio...
L’ORARIO DI LAVORO. Come già visto in precedenza, l’orario di lavoro ridotto caratterizza l’attività lavorativa di molte donne nel comparto del terziario, mentre ri- sulta residuale tra i lavoratori di sesso maschile. Questo fenomeno di- pende anche in misura cruciale dalla divisione dei ruoli sia nell’ambito lavorativo sia in quello domestico. In ambito lavorativo, le donne rico- prono ruoli tipicamente intercambiabili, che facilmente si prestano al- l’alternanza (ad esempio, le cassiere nella grande distribuzione o le commesse nei piccoli esercizi con orario spezzato). In ambito domesti- co rimane a carico delle donne la maggior parte delle attività di cura dei figli e di gestione della casa. Soprattutto in presenza di figli, laddo- ve tali compiti ricadano esclusivamente sulle donne, i rigidi orari impo- sti dalla loro cura limita la flessibilità “offerta” dalle lavoratrici, penaliz- zandone opportunità di carriera e di formazione. Ne consegue che le donne dedicano o possono dedicare al lavoro retribuito un numero di ore minore rispetto agli uomini con il risultato di un reddito da lavoro mediamente inferiore a quello dei loro colleghi. Nel nostro caso, osser- viamo un micro-universo dove la quota di lavoro parziale raggiunge tra le donne il 47,3%, una quota non troppo distante da quella registrata a delle lavoratrici a tempo parziale, questo rappresenta una necessità le- gata alla cura dei figli e della casa, mentre per il 22,2% rappresenta un modo di conciliare studio e lavoro. Tra gli uomini i lavoratori a tempo parziale sono appena il 15,7%. In tal caso, tuttavia, le motivazioni sot- tostanti tale condizione sono legate alla difficoltà a trovare un impiego a tempo pieno ovvero allo svolgimento di una seconda attività lavorati- va. Nel complesso, dunque, il monte ore cumulato dalle donne in una settimana risulta assai inferiore a quello dei colleghi. Oltre a un orario medio che differisce di circa quattro ore, è interessante osservare co- me il 43,6% delle lavoratrici non superi le 31 ore settimanali, mentre l’81,3% degli uomini cumula mediamente almeno 32 ore di lavoro in una settimana. Un dato del nostro campione che appare in controten- denza con quello nazionale è la maggiore frequenza del lavoro straor- dinario tra le donne: di queste, infatti, il 20% dichiara di svolgere fino a 5 ore di straordinario mensile e il 9,1% dichiara di svolgerne anche più di cinque. Tra gli uomini le analoghe quote ammontano, rispettivamen- te, al 12,9% e al 6,5%. Due sono le osservazio...
L’ORARIO DI LAVORO. La durata normale dell’orario di lavoro è concordata tra le parti, ma non può superare i seguenti tetti massimi: Conviventi (non consecutive) 10 54 Non conviventi 8 40 5-6 Il tempo necessario alla consumazione del pasto non rientra nel calcolo dell’orario di lavoro. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa tra 16 e 40 anni, possono essere assunti con regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali, da collocare obbligatoriamente nelle seguenti fasce orarie: • tra le 6 e le 14; • tra le 14 e le 22; • massimo 10 ore al giorno (non consecutive), per un massimo di 3 giorni alla settimana. Alla lavoratrice può essere chiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte: è il lavoro straordinario che, a meno che non sia stato concordato come recupero di ore non lavorate, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni retributive: • diurno (dalle 6 alle 22): + 25% sulla retribuzione globale; • notturno (dalle 22 alle 6): + 50% sulla retribuzione globale; • festivo: + 60% sulla retribuzione globale. La maggiorazione diurna è ridotta al 10% per le ore eccedenti le 40 settimanali e fino a 44 prestate dai lavoratori non conviventi. Le ore di straordinario devono essere chieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

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