Common use of Lavoro supplementare Clause in Contracts

Lavoro supplementare. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Tali ore supplementari possono essere richieste anche dopo aver esaurito il monte ore concordato inizialmente. In caso di contratto a tempo determinato le ore supplementari dovranno essere richieste entro la scadenza del termine. Le ore supplementari possono essere richieste in modo unilaterale dal datore di lavoro per iscritto con 48 ore di preavviso. Il rifiuto del lavoratore non può essere motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Le parti possono concordare il lavoro supplementare con meno di 48 ore di anticipo solo di comune accordo. Le ore supplementari non possono superare l’estensione dell’orario settimanale previsto nel presente CCNL e comunque il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% della sua retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono derogare a tale supplemento compensando le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l’utilizzo delle ore supplementari

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido

Lavoro supplementare. Il Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze tecnico, organizzative e sostitutive, previo accordo tra datore di lavoro ha e lavoratore è consentita la facoltà prestazione di richiederelavoro supplementare rispetto a quello concordato. Il lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell'orario part-time pattuito. Per il lavoro supplementare sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione tabellare che forfettariamente e convenzionalmente sono determinate nella misura del 22%. Le ore supplementari con la relativa maggiorazione, entro saranno utili ai fini del computo del t.f.r. La maggiorazione di cui sopra si riferisce alle ore di lavoro supplementare svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti dell'orario del normale orario di lavoro, lo svolgimento verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le lavoro straordinario. Le parti anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Tali ore supplementari possono essere richieste anche dopo aver esaurito il monte ore concordato inizialmentea livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. In caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare all'interno di un contratto di lavoro a tempo determinato le parziale, si applica la seguente norma: - per i contratti part-time di durata fino a 20 ore settimanali, l'impresa trasformerà automaticamente in orario normale di lavoro il 30% delle ore supplementari dovranno essere richieste entro prestate dal lavoratore nel corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di assunzione che prevederà, previo accordo tra le parti, la scadenza del termine. Le ore supplementari possono essere richieste in modo unilaterale dal datore di lavoro per iscritto con 48 ore di preavviso. Il rifiuto del lavoratore non può essere motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Le parti possono concordare il lavoro supplementare con meno di 48 ore di anticipo solo di comune accordo. Le ore supplementari non possono superare l’estensione dell’orario settimanale previsto nel presente CCNL e comunque il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento distribuzione delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesitrasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale; - per i contratti part-time di durata superiore a 20 ore settimanali, l'impresa potrà trasformare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore può rifiutare lo svolgimento nel corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di assunzione che prevederà, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale. Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto alla sottoscrizione da parte del lavoratore del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione non integra gli estremi né del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% della sua retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte né dell'adozione di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono derogare a tale supplemento compensando le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l’utilizzo delle ore supplementariprovvedimenti disciplinari.

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Samples: www.rapportolavoro.it

Lavoro supplementare. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà essere svolto fino ai seguenti limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di annuali: - part-time fino a quattro ore giornaliere: 50% dell’orario annuo previsto dal rapporto part- time CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA - part-time fino a cinque ore giornaliere: 30% dell’orario annuo previsto dal rapporto part- time - part-time fino a sei ore giornaliere: 20% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time - part-time oltre sei ore giornaliere: 10% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time Le prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti anche in relazione alle giornatecomprese nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 10, alle settimane o ai mesi. Tali ore supplementari possono essere richieste anche dopo aver esaurito il monte ore concordato inizialmente. In caso di contratto a tempo determinato le ore supplementari dovranno essere richieste entro saranno retribuite con la scadenza del termine. Le ore supplementari possono essere richieste in modo unilaterale dal datore di lavoro per iscritto con 48 ore di preavviso. Il rifiuto del lavoratore non può essere motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Le parti possono concordare il lavoro supplementare con meno di 48 ore di anticipo solo di comune accordo. Le ore supplementari non possono superare l’estensione dell’orario settimanale previsto nel presente CCNL e comunque il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, 10% comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui all'articolo 8al precedente punto comporteranno una maggiorazione del 50% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, commi da 3 a 5indiretti e differiti. I programmi relativi all’instaurazione di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, ovvero giornaliera o articolata in quelle turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU. Per i lavoratori di cui all'articolo 10trattasi, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta alle quote ordinarie degli elementi retributivi andrà applicata la facoltà maggiorazione del 35%. Nel caso di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario prestazione in orario di lavoro non costituisce giustificato motivo notturno la maggiorazione sarà elevata al 50%. Xxxxx quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore sarà applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di licenziamento. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% della sua e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono derogare a tale supplemento compensando le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l’utilizzo delle ore supplementarisopra richiamate.

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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata

Lavoro supplementare. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Tali ore supplementari possono essere richieste anche dopo aver esaurito il monte ore concordato inizialmente. In caso di Nel contratto a tempo determinato le ore supplementari dovranno essere richieste entro parziale, anche a tempo determinato, la scadenza del termine. Le ore supplementari possono essere richieste in modo unilaterale dal datore cooperativa ha facoltà di lavoro per iscritto con 48 ore di preavviso. Il rifiuto del lavoratore non può essere motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Le parti possono concordare il lavoro supplementare con meno di 48 ore di anticipo solo di comune accordo. Le ore supplementari non possono superare l’estensione dell’orario settimanale previsto nel presente CCNL richiedere alla lavoratrice e comunque il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari (lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nel limite del 35% delle ore calcolato sull’orario individuale part-time. Le prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento richiede il consenso delle lavoratrici e dei lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito supplementari sono retribuite con una maggiorazione del 15 15%. Le parti possono concordare clausole elastiche per cento la variazione della retribuzione oraria globale di fattocollocazione temporale e della durata in aumento della prestazione a tempo parziale. In tal caso, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato del lavoratore deve essere formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestualmente alla clausola elasticastipula del contratto di lavoro. Il rifiuto del lavoratore dipendente di concordare variazioni dell'orario di lavoro sottoscrivere il patto non costituisce può, in ogni caso, integrare un giustificato motivo di licenziamento, né può essere oggetto di sanzione disciplinare. Al Nell’accordo devono essere indicate: - le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che danno luogo all’applicazione delle clausole elastiche; - la data di stipulazione; - le modalità della prestazione; - i casi in cui è possibile il ripensamento da parte del lavoratore. Variazione in aumento dell’orario inizialmente concordato: maggiorazione del 30% Ore svolte secondo una differente collocazione temporale: maggiorazione del 10%. Denuncia del patto* Decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e con un preavviso di due mesi in favore del datore di lavoro, il lavoratore che accetta potrà denunciare il patto in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di almeno una delle seguenti documentate ragioni: - gravi esigenze di carattere familiare; - esigenza di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico; - attività di studio e formazione così come disciplinate dal presente CCNL; - instaurazione di altra causa lavorativa. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà alla lavoratrice o al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% della sua retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono derogare a tale supplemento compensando le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l’utilizzo delle ore supplementaricause indicate precedentemente.

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Samples: www.sistema-impresa.org

Lavoro supplementare. Il datore Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze organizzative, previo accordo tra gli interessati, è consentita la prestazione di lavoro ha la facoltà di richiederesupplementare rispetto a quello concordato. Il lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell'orario part -time pattuito. Per il lavoro supplementare sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare, entro i limiti dell'orario normale di lavorocontingenza, lo svolgimento di prestazioni supplementariEDR), intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Tali ore supplementari possono essere richieste anche dopo aver esaurito il monte ore concordato inizialmente. In caso di contratto a tempo determinato le ore supplementari dovranno essere richieste entro la scadenza del termineche forfetariamente e convenz ionalmente sono determinate nelle seguenti misure: - lavoro supplementare effettuato fino al 30.6.2001: 18%; - lavoro supplementare effettuato dall'1.7.2001: 20%. Le ore supplementari possono essere richieste in modo unilaterale dal datore con le relative maggiorazioni saranno utili ai fini del computo del TFR. Le maggiorazioni di cui sopra si riferiscono alle ore di lavoro supplementare svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per iscritto con 48 le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario di preavviso. Il rifiuto lavoro, verrà riconosciuta una maggiorazione del lavoratore non può essere motivo la retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivolavoro straordinario. Le parti possono concordare il a livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriale. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, in caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare con meno all'interno di 48 un contratto di lavoro a tempo parziale, si applica la seguente norma: - per i contratti part -time di durata fino a 20 ore settimanali, l' impresa trasformerà automaticamente in orario normale di anticipo solo di comune accordo. Le lavoro il 30% delle ore supplementari non possono superare l’estensione dell’orario settimanale previsto prestate dal lavoratore nel presente CCNL e comunque il datore corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento assunzione che prevederà, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle ore di lavoro settimanali concordatetrasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale. In tale ipotesi- Per i contratti part -time di durata superiore a 20 ore settimanali, l'impresa potrà trasformare, compatibilmente con le esigenze tecnico - organizzative, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione 30% delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al prestate dal lavoratore nel corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di assunzione che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8prevederà, commi da 3 a 5previo accordo tra le parti, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario distribuzione delle ore di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% della sua retribuzione orariatrasformate, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferieda effettuarsi anche su base plurisettiman ale. Le parti possono derogare a tale supplemento compensando le ore supplementari con 5 giorni livello nazionale si incontreranno entro 2 anni per una verifica del predetto Istituto, anche alla luce di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l’utilizzo delle ore supplementarieventuali modifiche legislative sulla normativa del part -time. Nota a verbale. Il semestre di cui al penultimo e terzultimo comma inizia a far data dall'1.7.99.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Tali ore supplementari possono essere richieste anche dopo aver esaurito il monte ore concordato inizialmente. In caso di contratto a tempo determinato le ore supplementari dovranno essere richieste entro la scadenza del termine. Le ore supplementari possono essere richieste in modo unilaterale dal datore di lavoro per iscritto con 48 ore di preavviso. Il rifiuto del lavoratore non può essere motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Le parti possono concordare il lavoro supplementare con meno di 48 ore di anticipo solo di comune accordo. Le ore supplementari non possono superare l’estensione dell’orario settimanale previsto nel presente CCNL e comunque il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% della sua retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono derogare a tale supplemento compensando le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l’utilizzo delle ore supplementarisupplementari Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido