Common use of Lavoro supplementare Clause in Contracts

Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, il datore di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa concordata per: - sostituzione di lavoratori assenti; - punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; - esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato. Ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino alla concorrenza dell’orario normale di cui all’art. 15 del presente c.c.n.l. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 5%. Le parti concordano che la maggiorazione fissata è omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti (es. t.f.r.).

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Samples: www.assipan.it

Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, il datore di lavoro, nelle ipotesi Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro a concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa concordata per: - sostituzione di lavoratori assenti; - punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; - esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinatopieno. Ai sensi Solo previo consenso del 2° e 3° comma dell’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifichelavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino alla concorrenza dell’orario normale supplementare, rispetto a quello individuale concordato, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: Eventuale intensificazione dell’attività lavorativa; Particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di cui all’artaltri dipendenti. 15 del presente c.c.n.l. Le In questi casi le ore di lavoro supplementare sono verranno retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo la quota oraria della retribuzione oraria globale di fatto pari al 5%. Le parti concordano che e la maggiorazione fissata è omnicomprensiva forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione. Tale maggiorazione, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento Economico) ed esclude ogni incidenza il computo della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti del lavoro supplementare su ogni Istituto differito, secondo i principi e differiti (esle finalità previste dagli articoli 3 c. e 4 del D.Lgs. t.f.r61/2000. Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale nel corso del semestre precedente. Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, il datore di lavoro, nelle ipotesi Per lavoro supplementare s'intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa concordata per: - sostituzione di lavoratori assenti; - punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; - esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinatopieno. Ai sensi del 2° e 3° quarto comma dell’artdell'art. 3 del decreto legislativo D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61/2000 61 sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e successive modifichelavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino alla concorrenza dell’orario normale supplementare, rispetto a quello individuale concordato, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative nel limite annuo di cui all’art. 15 del presente c.c.n.l48 ore: - brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; - compilazione degli inventari, dei bilanci, ecc.; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore di lavoro supplementare sono verranno retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo la quota oraria della retribuzione oraria globale di fatto pari al 5%. Le parti concordano che e con la maggiorazione fissata è omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza forfettariamente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti di fatto. Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito (es. t.f.r13ma, 14ma, ferie, festività, ecc.), ad eccezione del trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, il datore di lavoro, nelle ipotesi Per lavoro supplementare s’intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa concordata per: - sostituzione di lavoratori assenti; - punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; - esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinatopieno. Ai sensi del 2° e 3° quarto comma dell’art. 3 del decreto legislativo D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61/2000 61 sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e successive modifichelavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino alla concorrenza supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nel limite annuo del 10 % dell’orario normale di lavoro part- time in essere col lavoratore con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: • brevi necessità di intensificazione dell’attività lavorativa aziendale; • compilazione degli inventari, dei bilanci, ecc.; • particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti o dimissioni improvvise. Altri particolari casi specifici nonché il superamento del suddetto limite annuo del 10% saranno esaminati con le RSA se presenti in azienda oppure sottoposti alla disamina della Commissione Paritetica di cui all’art. 15 del presente c.c.n.l. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 5%. Le parti concordano che la maggiorazione fissata è omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti (es. t.f.r.).4, comma 1 lettera

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Societa’ Di Assicurazione Assistenza E