Assistenza sanitaria integrativa Clausole campione

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Assistenza sanitaria integrativa. (1) L’obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1° luglio 2009.
Assistenza sanitaria integrativa. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le Parti concordano nell’individuare il Fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento del settore nel fondo FONTUR, istituito con conforme decreto, ai sensi del art. 118 del CCNL Industria Turistica ed iscritto al albo nazionale dei Fondi sanitari.
Assistenza sanitaria integrativa. 1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dall’1/1/2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
Assistenza sanitaria integrativa. L’iniziale progetto aziendale prevedeva una rivisitazione delle prestazioni al fine di contenere i costi di gestione. Al riguardo, anche alla luce di quanto avvenuto nel Paese nell’ultimo biennio, le XX.XX. hanno respinto qualsiasi ipotesi di diminuzione delle prestazioni. Dato l’alto valore sociale di tale istituto si è deciso di prevedere una partecipazione mensile al costo dei lavoratori (5/mese per gli impiegati e 10€ per i quadri. A fronte di questo intervento si è stabilito di istituire una commissione paritetica dove siano presenti rappresentanti dei lavoratori al fine di poter arrivare ad una analisi condivisa del funzionamento della polizza ed ad un suo possibile potenziamento/adeguamento alle effettive esigenze delle persone. Nelle more di questo processo di revisione complessiva del quadro normativo è stato poi sottoscritto un accordo che istituisce un Premio di risultato per il periodo22/24. Il Premio avrà un valore di 1.000,00 euro al massimo del raggiungimento degli obiettivi.
Assistenza sanitaria integrativa a) Le Società del Gruppo FS Italiane assicureranno tutto il personale dipendente alla forma di assistenza sanitaria integrativa, ivi compresa la tutela del reddito per i lavoratori riconosciuti inidonei in via definitiva dalla struttura competente di RFI (Direzione Sanità) alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, per infortunio sul lavoro o malattia professionale o a causa di gravi patologie, che sarà individuata entro il 30 giugno 2017, data di scadenza della forma di assistenza in essere, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in € 100,00 per anno, a decorrere dal 1° luglio 2017;